Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.158/2005 /viz
Sentenza del 9 gennaio 2006
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
X.________ SA,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Paola Bottinelli Raveglia,
contro
A.________,
opponente,
rappresentato dal Sindicato UNIA,
Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira.
Oggetto
art. 9 Cost. (arbitrio; contratto di lavoro),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 31 gennaio/10 maggio 2005 dalla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
A.________ ha lavorato alle dipendenze della X.________ SA dal 1° luglio 2003 al 30 novembre 2003, quale autista.
Nel quadro della liquidazione delle pretese salariali la datrice di lavoro ha trattenuto dall'importo versato al dipendente fr. 1'430.-- a titolo di risarcimento danni. All'origine di questa pretesa vi sarebbe la richiesta di rimborso formulata dalla Y.________ SA per il pregiudizio cagionatole il 17 ottobre 2003 da A.________, il quale ha annacquato il carico di beton che stava trasportando per suo conto, così che essa ha dovuto smaltire, a proprie spese, il materiale divenuto inutilizzabile.
Reputando ingiustificata la predetta decurtazione del salario, nel mese di febbraio 2004 A.________ si è rivolto al Presidente del Circolo di Mesocco. Fallito il tentativo di conciliazione, il 31 marzo 2004 egli ha adito il Tribunale del Distretto di Moesa rinnovando la richiesta tendente alla condanna della X.________ SA al pagamento di fr. 1'430.--, oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2003. L'istanza è stata accolta il 23 dicembre 2004.
Con sentenza del 31 gennaio 2005, comunicata per iscritto il 10 maggio seguente, la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto il ricorso interposto dalla soccombente. In sunto, l'autorità suprema ha considerato non arbitraria la conclusione della giudice di primo grado secondo cui la X.________ SA non ha dimostrato di aver subito un danno.
2.
Insorta dinanzi al Tribunale federale, il 7 giugno 2005, con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), la X.________ SA postula - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento della decisione cantonale.
L'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta il 15 giugno 2005.
Contestualmente all'invio dell'incarto cantonale, il 16 giugno 2005, il Tribunale cantonale dei Grigioni ha proposto la reiezione del ricorso in quanto ammissibile.
Pure A.________, nella risposta dell'11 agosto 2005, ha chiesto di respingere l'impugnativa.
3.
Prima di affrontare le censure ricorsuali appare utile esporre i principi che reggono il ricorso di diritto pubblico.
Va in particolare rammentato che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 131 I 57 consid. 2 pag. 61). Il Tribunale federale annulla una sentenza cantonale per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Spetta alla parte che ricorre l'onere di dimostrare - con un'argomentazione dettagliata e precisa, conforme ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto, tenendo ben presente che un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può essere sorretto da argomentazioni con cui ci si limita a contrapporre il proprio parere a quello dell'autorità cantonale (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
4.
Nell'allegato sottoposto all'attenzione del Tribunale federale la ricorrente ripropone innanzitutto la tesi secondo cui il dipendente non potrebbe in nessun caso più nulla pretendere, avendo egli già percepito la tredicesima mensilità pro rata temporis nonostante non vi avesse diritto, dato che il contratto collettivo di categoria concede il diritto alla tredicesima mensilità solo a partire dal sesto mese di lavoro. Decidendo in senso contrario la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, nella valutazione delle prove e nell'applicazione dell'art. 322 CO.
La censura è manifestamente priva di fondamento. È vero che il contratto sottoscritto il 1° luglio 2003 - versato agli atti sub doc. 2.1 - rinviava al contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti. Tale rinvio, come ben rilevato dall'opponente nella risposta al ricorso, riguardava tuttavia solamente i punti non disciplinati nel contratto individuale.
Ora, la questione della tredicesima, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, è stata esplicitamente regolata nell'accordo sottoscritto dalle parti, che prevedeva - in deroga al contratto collettivo, ma a favore del lavoratore e quindi ammissibilmente (art. 357 cpv. 2 ultima frase CO) - un salario mensile di "fr. 4'099.-- + tredicesima", senza alcuna limitazione temporale.
Ne discende che, anche se per una ragione diversa da quella da loro ritenuta, la conclusione dei giudici cantonali, per cui il diritto del dipendente alla tredicesima non può più venir rimesso in discussione, appare non solo sostenibile ma anche corretta.
5.
Per quanto riguarda più da vicino l'importo di fr. 1'430.--, trattenuto dalla ricorrente a titolo di risarcimento danni, si osserva quanto segue.
5.1 Nella querelata pronunzia è stata respinta la tesi secondo la quale in sede processuale l'opponente - pur negando la propria responsabilità - avrebbe ammesso sia il danno che l'entità dello stesso.
La ricorrente critica questa decisione, che reputa essere il frutto di un'applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale e segnatamente dell'art. 156 cpv. 3 CPC/GR, giusta il quale "Per giudicare se sussista o meno l'ammissione di un fatto, il giudice deve tener conto dell'intero contenuto delle allegazioni e del comportamento della parte nel processo". A suo modo di vedere, l'opponente avrebbe infatti riconosciuto sia l'esistenza del danno che il suo ammontare già nell'allegato di causa introduttivo, allorquando ha scritto: "Con il conteggio salario del mese di novembre, la ditta tratteneva indebitamente fr. 1'430.--, per un incidente per il quale non si può ritenere responsabile il lavoratore, rientrando lo stesso nei rischi professionali inerenti la professione". Per la ricorrente questa frase potrebbe essere interpretata solamente nel senso di un'ammissione dell'incidente e del danno di fr. 1'430.--.
A torto. Come asseverato dall'opponente, non è possibile ravvedere nelle sue parole un'ammissione, trattandosi semplicemente della descrizione dei motivi addotti dalla datrice di lavoro per giustificare la riduzione del salario. In queste circostanze la decisione dei giudici cantonali di escludere l'esistenza di un'ammissione e di far invece capo all'art. 156 cpv. 1 ultima frase CPC/GR, per cui "Ciò che non viene ammesso, viene considerato contestato", resiste alla critica di arbitrio.
5.2 Fatta la predetta premessa l'autorità grigionese ha esaminato nel merito la pretesa vantata dalla ricorrente.
Dopo aver precisato che la responsabilità dell'opponente andava valutata sulla scorta dell'art. 321e CO e che l'onere di provare il danno incombeva alla ricorrente, in applicazione dell'art. 42 cpv. 1 CO, la Corte cantonale ha stabilito che la conclusione della giudice di primo grado, secondo cui la ricorrente non ha dimostrato di aver subito un danno, resiste alla censura di arbitrio.
5.2.1 Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente si prevale anzitutto dell'arbitraria applicazione dell'art. 321e CO. Essa non sembra tuttavia avvedersi del fatto che i suoi argomenti non riguardano la normativa di legge ma esclusivamente l'apprezzamento delle prove.
In quanto rivolta contro l'applicazione del diritto federale la censura si avvera pertanto inammissibile per carente motivazione.
5.2.2 Con riferimento all'apprezzamento delle prove l'art. 235 cpv. 2 CPC/GR prevede che "Le constatazioni dell'istanza precedente concernenti le circostanze di fatto sono vincolanti per l'istanza di ricorso, a meno che esse non siano avvenute violando norme sulle prove oppure si rivelino arbitrarie."
Ciò significa che, in questo ambito, la Corte cantonale dispone di un potere d'esame analogo a quello del Tribunale federale chiamato a statuire su di un ricorso di diritto pubblico per violazione del divieto dell'arbitrio. Ora, adito con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 9 Cost. e avente per oggetto la decisione di un'autorità di ultima istanza con un potere di cognizione limitato all'arbitrio, il Tribunale federale esamina liberamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha a torto ammesso - rispettivamente negato - una violazione del divieto dell'arbitrio. In ogni caso la sua decisione verrà annullata solo se arbitraria nel risultato e non, unicamente, nella motivazione (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc con rinvii).
5.2.3 Nel caso in rassegna la giudice di prima istanza è giunta alla conclusione che la datrice di lavoro non ha dimostrato di aver subito un danno. Agli atti non si trova infatti nessuna fattura relativa al versamento di fr. 1'430.-- alla Y.________ SA o alla discarica che si è occupata dello smaltimento del beton annacquato. Né la ricorrente ha provato di aver subito una perdita di guadagno a causa degli avvenimenti del 17 ottobre 2003.
Dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale la ricorrente ha sostenuto che l'esistenza del debito nei confronti della Y.________ SA sarebbe invece attestata chiaramente dal rapporto giornaliero di lavoro relativo ad A.________, versato agli atti sub doc. 3.4/doc. 4, nel quale il danno è stato quantificato in fr. 1'430.--; ovvero fr. 1'170.-- per 6mc di beton andati persi, fr. 120.-- quale tassa di discarica e fr. 140.-- per spese di trasporto. Il contenuto di questo documento sarebbe inoltre stato confermato dal titolare della Y.________ SA, B.________, il quale in sede testimoniale ha dichiarato"... ho spedito il bollettino per fax a C.________ con l'indicazione di togliere 1 ora di camion e ½ di lavoro e anche i costi del materiale e quelli dell'eliminazione in discarica."
Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha evaso gli argomenti ricorsuali rilevando innanzitutto che il rapporto di lavoro versato agli atti è una fotocopia, sicché è possibile che le indicazioni relative al danno causato da A.________ siano state apposte dopo l'allestimento del citato documento e non siano pertanto coperte dalla firma del lavoratore. I dati ivi contenuti possono quindi venir considerati solo alla stregua di semplici allegazioni di parte. Come la giudice di prima istanza anche la massima autorità cantonale ha poi stabilito che la ricorrente avrebbe dovuto produrre la fattura del fornitore del beton, quella del gestore della discarica e quella delle ore di lavoro coll'autocarro messe in conto alla Y.________ SA. La Corte grigionese ha infine negato di poter ravvedere nelle dichiarazioni di C.________ (amministratore unico della X.________ SA) e di B.________ la prova del danno, in quanto ambedue hanno testimoniato che sia la ricorrente che la Y.________ SA emettono le fatture solo ogni due anni e C.________ ha dichiarato di non poter dire esattamente se erano state calcolate unicamente otto ore di lavoro con camion. In simili circostanze, i giudici cantonali hanno concluso che, considerato come sia per il beton annacquato che per lo smaltimento dello stesso così come per le ore di lavoro col camion non sono state ancora emesse delle fatture, il danno e l'ammontare dello stesso non sono stati assodati.
5.2.4 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, le considerazioni dei giudici grigionesi non possono essere definite arbitrarie.
5.2.4.1 Giovi anzitutto rammentare la nozione giuridica di danno. Il danno è costituito da una diminuzione involontaria del patrimonio netto; esso corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato e quello presumibile qualora l'evento dannoso non si fosse prodotto. Il danno può presentarsi sotto forma di una riduzione degli attivi, di un incremento dei passivi, di un mancato aumento degli attivi rispettivamente di una mancata diminuzione dei passivi (DTF 129 III 331 consid. 2.1). Per poter essere risarcito, il danno deve inoltre essere certo, nel senso che si è già verificato oppure si verificherà con sicurezza (cfr. DTF 129 III 18 consid. 2.4 pag. 23 seg.). L'onere di dimostrare che questi requisiti sono adempiuti incombe a chi pretende di essere risarcito (art. 42 CO combinato con l'art. 8 CC).
In concreto, è stata la Y.________ SA - e non la ricorrente - ad occuparsi dello smaltimento del carico di beton inutilizzabile e a sopportare i relativi costi. Alla ricorrente incombeva pertanto il compito di dimostrare che la Y.________ SA aveva già preteso e ottenuto il rimborso di tali costi - apportando anche la prova del loro ammontare - rispettivamente ch'essa intendeva procedere in tal senso al momento della liquidazione finale delle reciproche pretese delle due ditte.
5.2.4.2 L'intenzione della Y.________ SA di rivalersi sulla ricorrente per il danno subito in relazione al carico di beton divenuto inutilizzabile ha trovato conferma nelle dichiarazioni del titolare di questa società, B.________, il quale ha ricordato di aver inviato a C.________ il bollettino di lavoro "con l'indicazione di togliere 1 ora di camion e ½ di lavoro e anche i costi del materiale e quelli dell'eliminazione in discarica." Tale affermazione combacia con il tenore del rapporto di lavoro 17 ottobre 2003, firmato da A.________ e B.________ e versato agli atti sub doc. 3.4/doc. 4, che risulta essere stato "corretto" da B.________ mediante la riduzione delle ore di lavoro da 9 a 8 e completato con la precisazione "6,00 mc a carico autista x negligenza, gettato in discarica pieno H2O, dedurre anche 0,5h lavoro".
Nel rapporto non si trovano per contro indicazioni circa l'importo delle spese effettivamente sopportate dalla Y.________ SA e di cui sarebbe stato chiesto il rimborso. Il conteggio denominato "Danno A.________", riportato sul medesimo documento, sotto il rapporto di lavoro firmato da A.________ e B.________, è stato infatti aggiunto in un secondo tempo da C.________, come ammesso dalla stessa ricorrente nell'impugnativa, laddove scrive che il conteggio "sotto il bollettino di lavoro, vale a dire sotto le firme di A.________ e B.________, è stato elaborato da C.________ su richiesta di B.________" (ricorso pag. 11).
In queste circostanze, la questione di sapere se la Corte cantonale avrebbe dovuto esigere la produzione del rapporto di lavoro in originale, come sostenuto nel gravame, è irrilevante ai fini del giudizio. Quel che importa è che il conteggio non è stato sottoscritto per accordo dall'opponente e non può pertanto valere quale riconoscimento di debito.
Le cifre indicate nel conteggio allestito dell'amministratore unico della ricorrente possono dunque venir tenute in considerazione solo quali allegazioni di parte, come rettamente ritenuto dalle autorità cantonali.
Ciò significa che, prive del supporto di altri riscontri probatori, esse sono inidonee a fornire la prova certa dell'entità dell'asserito debito nei confronti della Y.________ SA. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, né B.________ né C.________ si sono infatti espressi chiaramente sui costi indicati nel conteggio. In particolare, nessuno dei due ha fornito indicazioni precise circa l'importo in definitiva posto in compensazione, rispettivamente da porre in compensazione, visto che i conguagli definitivi avvengono ogni due o tre anni; anzi, C.________ ha ammesso di non ricordare se per la fattura in oggetto sono state poi calcolate solo otto ore.
5.2.5 Alla luce di quanto appena esposto, la decisione dell'autorità cantonale di non ritenere arbitraria la valutazione del materiale probatorio agli atti da parte della prima giudice quo all'esistenza e all'ammontare del danno merita di essere condivisa.
6.
Il ricorso di diritto pubblico deve pertanto venire respinto nella misura in cui ammissibile.
Trattandosi di una controversia in materia di contratto di lavoro, con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia ( art. 343 cpv. 2 e 3 CO ; cfr. DTF 115 II 30 consid. 5a a pag. 40). La ricorrente dovrà tuttavia versare all'attore un'indennità per spese ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG; DTF 115 II 30 consid. 5c a pag. 42).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si preleva tassa di giustizia. La ricorrente rifonderà all'opponente fr. 500.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al rappresentante dell'opponente e alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 9 gennaio 2006
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: