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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_557/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 9 gennaio 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Commissione di disciplina degli avvocati del  
Cantone Ticino,  
opponente. 
 
Oggetto 
Sanzione disciplinare (multa), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 19 gennaio 2012 l'avv. J.________ ha segnalato all'allora Presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino il comportamento della collega avv. A.________: la stessa avrebbe fatto spiccare nei suoi confronti tre precetti esecutivi, privi di fondamento e senza preventivamente rivolgersi al Presidente dell'Ordine, per complessivi fr. 693'000.--, e l'avrebbe attaccato dal profilo personale con epiteti inopportuni in un esposto scritto nell'ambito di una vertenza che li vedeva contrapposti professionalmente, preannunciando anche il deposito di una denuncia penale. È quindi stato richiesto l'intervento della Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati, che ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della denunciata. 
Il 26 marzo 2012 l'avv. J.________ ha informato la Commissione dell'intervenuto deposito di una denuncia penale nei suoi confronti da parte dell'avv. A.________, per falsità in documento e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, nonché del fatto che il 20 marzo precedente il Procuratore pubblico aveva chiuso la relativa istruzione, prospettando l'emanazione di un decreto d'abbandono. Il 3 maggio successivo, facendo valere di avere raggiunto un accordo transattivo con la collega, l'avv. J.________ ha chiesto alla Commissione di abbandonare il procedimento disciplinare. 
 
B.   
Dopo avere invitato l'avv. A.________ ad esprimersi, la Commissione di disciplina le ha inflitto, il 5 luglio 2012, una multa di fr. 250.-- per violazione dell'art. 12 lett. a della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61). 
 
C.   
In seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, della legge ticinese sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL/TI 3.2.1.1), il gravame presentato dall'avv. A.________ contro la decisione del 5 luglio 2012 è stato deferito per motivi di competenza al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, il quale l'ha respinto con sentenza del 23 aprile 2014. 
In primo luogo la Corte cantonale ha osservato che l'attività svolta dall'insorgente nelle circostanze ora oggetto di disamina si riferiva, oltre all'amministrazione di alcune società anonime anche alla consulenza giuridica: la stessa rientrava pertanto appieno nel campo di applicazione della legge sugli avvocati. Essa ha poi confermato il rifiuto opposto dall'autorità di prime cure alla richiesta di abbandono del procedimento malgrado l'accordo concluso tra gli interessati, osservando che un procedimento disciplinare ha per scopo di assicurare il corretto esercizio della professione e di preservare la fiducia del pubblico nei confronti della categoria. Analizzando poi la fattispecie, il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che le tre procedure esecutive avviate nei confronti del collega erano state introdotte in maniera abusiva e che i toni usati nei confronti di costui erano inaccettabili, contenendo apprezzamenti di carattere personale che non solo non erano pertinenti o utili ai fini della vertenza, ma che erano oltremodo irrispettosi e irriverenti. Così come appariva fuori luogo l'inoltro della querela penale, rivelatasi poi infondata. L'art. 12 lett. a LLCA era di conseguenza stato disatteso e la multa irrogata (fr. 250.--) risultava del tutto proporzionata, tenuto conto delle circostanze del caso. 
 
D.   
Il 3 giugno 2014 l'avv. A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che sia accertata la nullità della sentenza cantonale, rispettivamente che venga annullata. Adduce, in sintesi, la violazione dell'art. 12 lett. a LLCA e del suo diritto di essere sentita. 
Chiamati ad esprimersi il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, si è riconfermato nelle conclusioni e motivazioni del proprio giudizio, mentre la Commissione di disciplina degli avvocati ha chiesto la reiezione del gravame. 
 
E.   
Lo stesso giorno la ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale federale altri due ricorsi rivolti contro due decisioni del Tribunale cantonale amministrativo concernenti ancora misure disciplinari, più precisamente la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per un periodo di tre mesi e una multa di fr. 2'700.-- (incarto 2C_555/2014) e una multa di fr. 400.-- (incarto 2C_556/2014). 
 
F.   
Con decreto presidenziale del 1° luglio 2014 è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).  
 
1.2. La richiesta di congiungere le tre cause (2C_555/2014 a 2C_557/2014), formulata il 3 luglio 2014 dalla ricorrente, dev'essere respinta. Sebbene le questioni giuridiche che si pongono sono praticamente uguali, le controparti (persone private o ente pubblico) coinvolte sono differenti così come le fattispecie oggetto di disamina.  
 
1.3. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa dall'ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), il ricorso concerne una misura disciplinare pronunciata nei confronti di un'avvocata, cioè una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF, vedasi anche sentenza 2C_150/2008 del 10 luglio 2008 consid. 2.2 e rinvii) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della decisione contestata, la quale ha senz'altro un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in modo succinto perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata. Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).  
 
2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Per quanto concerne la questione dell'applicabilità della legge sugli avvocati in concreto e della violazione dell'art. 12 lett. a LLCA, la ricorrente si limita a riproporre in larga misura (pag. 5, pag. 6 n. 10, pag. 7 n. 10 e 11, pag. 8 C3 a pag. 10 in fine, pag. 11 secondo paragrafo della propria impugnativa) l'identica motivazione del gravame presentato nella sede cantonale, motivo per cui al riguardo l'atto di ricorso si rivela irricevibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.). Ella inoltre non si confronta, se non in maniera del tutto generica (art. 42 cpv. 2 LTF), con la dettagliata argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale sui citati temi, qui interamente condivisa e alla quale si rinvia (cfr. sentenza cantonale pag. 3 segg. consid. 2 nonché pag. 5 segg. consid. 4-5). Per il resto l'interessata critica la decisione di prima istanza, ciò che è inammissibile, visto l'effetto devolutivo totale della procedura ricorsuale cantonale (DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104), rispettivamente formula critiche pungenti nei confronti di un membro dell'autorità di prime cure, ciò che esula dall'attuale vertenza. Anche su questi aspetti il gravame sfugge ad un esame di merito.  
 
2.3. La ricorrente si duole in seguito della violazione dell'art. 29 Cost., segnatamente adduce la violazione del suo diritto di essere sentita nonché una carente motivazione del giudizio contestato. Sennonché la censura non adempie manifestamente le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e deve pertanto essere dichiarata irricevibile.  
 
3.  
 
3.1. Per i motivi illustrati il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.2. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 gennaio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud