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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_780/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 9 gennaio 2015  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Romina Biaggi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci, 
opponente. 
 
Oggetto 
effetto sospensivo (sostituzione del curatore), 
 
ricorso contro la decisione emanata il 4 settembre 2014 dalla Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dalla relazione tra A.________ e B.________ è nato nel 2003 C.________. Tra i genitori vi è una situazione di forte conflitto, con coinvolgimento del figlio, che ha dato luogo a numerose procedure, segnatamente relative al diritto di visita del padre. Per quanto qui di rilievo basti precisare che con sentenza 5A_513/2013 dell'8 maggio 2014 il Tribunale federale ha incaricato l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso di nominare al minore un nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC), precisando inoltre che fino a tale nomina l'esercizio dei diritti di visita sarebbe stato sospeso. Con decisione 5 giugno 2014 l'Autorità regionale di protezione 1 ha pertanto nominato al minore una nuova curatrice. 
 
B.   
B.________ ha impugnato la decisione dell'Autorità regionale di protezione 1 mediante reclamo, ritenendo sostanzialmente inidonea la curatrice nominata (poiché non sarebbe formata in ambito di mediazione e sarebbe in conflitto d'interessi con la reclamante) e formulando pure istanza di ricusa nei confronti del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con decisione 4 settembre 2014 la Vicepresidente di tale Camera ha respinto la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo al reclamo presentata da A.________. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 7 ottobre 2014 A.________ si è aggravato al Tribunale federale, postulando di annullare la predetta decisione 4 settembre 2014 e di dichiarare immediatamente esecutiva la decisione 5 giugno 2014 dell'Autorità regionale di protezione 1. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La contestata decisione, con la quale l'autorità inferiore ha respinto la richiesta del qui ricorrente di revocare l'effetto sospensivo al reclamo introdotto dall'opponente, costituisce una decisione incidentale notificata separatamente che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione, unicamente suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). In concreto il giudizio impugnato è suscettibile di causare un danno irreparabile, poiché sospende l'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio per la durata della procedura di reclamo: anche emanando una decisione finale favorevole al ricorrente, egli non potrebbe ottenere alcuna riparazione per il periodo già trascorso (DTF 137 III 475 consid. 1 con rinvii).  
La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della vertenza di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4). Atteso che il merito della controversia concerne la protezione di un minore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, inoltrato dalla parte soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF) innanzi all'autorità cantonale di ultima istanza che ha deciso nell'ambito di una procedura di ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2), si rivela in linea di principio ammissibile. 
 
1.2. La decisione impugnata è una decisione cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5), motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).  
Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile solo quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Non si è inoltre in presenza di arbitrio per il semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 139 III 334 consid. 3.2.5 con rinvio). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3). 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 450c CC, applicabile anche alle procedure concernenti i minori su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC, il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di protezione o l'autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.  
La giurisprudenza ha stabilito che la concessione, la revoca o la restituzione dell'effetto sospensivo dipendono da una ponderazione prima facie dei diversi interessi in gioco, cioè dall'esame se i motivi a sostegno di un'immediata esecutività della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli in favore di un mantenimento del regime precedente sino alla pronuncia di un giudizio definitivo (DTF 129 II 286 consid. 3; v. anche Thomas Geiser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5a ed. 2014, n. 7 ad art. 450c CC). Nella propria valutazione l'autorità tiene conto del presumibile esito della lite soltanto se quest'ultimo appare certo (DTF 129 II 286 consid. 3). 
 
2.2. In concreto l'autorità inferiore non ha ravvisato sufficienti motivi per revocare l'effetto sospensivo. Ha osservato che il presumibile esito del reclamo non è di rilievo, poiché non appare univoco sin dall'inizio. Ponderando i vari interessi in gioco, ha poi rilevato che l'importanza di riuscire quanto prima a riallacciare i rapporti tra padre e figlio non costituisce un caso di pericolo di ritardo o di urgenza per il minore e che la revoca dell'effetto sospensivo appare anzi contraria all'interesse di quest'ultimo, poiché avrebbe per effetto l'inizio concreto del mandato della nuova curatrice con il rischio, in caso di accoglimento del reclamo, di doverla sostituire con un'altra persona.  
 
2.3. Nel gravame all'esame è censurata la violazione dell'art. 9 Cost.  
 
2.3.1. Il ricorrente considera che la decisione impugnata sarebbe arbitraria laddove omette di tenere conto dell'assenza di possibilità di successo del reclamo, a suo dire manifestamente infondato e di scopo meramente dilatorio già solo ad un esame sommario.  
Come già spiegato, le possibilità di successo di un gravame possono costituire un criterio pertinente per il giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo soltanto qualora il presumibile esito della lite sia certo. Nel presente ricorso sottoposto alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente avrebbe quindi dovuto dimostrare che ritenere incerto il presumibile esito del reclamo introdotto dall'opponente, come fatto dalla Vicepresidente della Camera di protezione, è manifestamente insostenibile. Egli si limita invece, di fatto, ad indicare che gli argomenti sollevati dall'opponente contro la nomina della nuova curatrice sarebbero da respingere per questo o quell'altro motivo. La sua critica non basta pertanto a sostanziare il preteso arbitrio nel quale sarebbe incorsa l'autorità inferiore per non avere tenuto conto, nella sua valutazione, delle possibilità di successo del reclamo. 
 
Nella misura in cui è ammissibile, la censura risulta infondata. 
 
2.3.2. Il ricorrente sostiene poi che la ponderazione degli interessi in gioco adottata nel contestato giudizio sarebbe arbitraria. A suo dire, essa dovrebbe pendere a favore di un'immediata esecutività della decisione di nomina della nuova curatrice, poiché il perdurare dell'interruzione delle relazioni personali tra padre e figlio sarebbe più pregiudizievole dell'eventuale inconveniente di dover nuovamente sostituire il curatore al minore.  
Nella fattispecie concreta è pacifico che esistono gravi difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, interrotto oramai dal 2010 per la forte opposizione del figlio ad incontrare il padre. In tali condizioni, non si può rimproverare all'autorità cantonale di aver arbitrariamente escluso il sussistere di una situazione di urgenza richiedente l'immediata entrata in funzione della nuova curatrice (v. Geiser, op. cit., n. 7 ad art. 450c CC) e scelto di non esporre il minore al rischio di una successione di differenti curatori. In ogni modo, con la sua critica il ricorrente si limita a sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, ciò che è inidoneo a dimostrare che quest'ultima avrebbe violato l'art. 9 Cost. effettuando una ponderazione manifestamente insostenibile degli interessi in causa. 
 
Nella misura in cui è ammissibile, la censura si appalesa infondata. 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non occorre assegnare ripetibili all'opponente, la quale non è stata invitata a presentare una risposta e non è quindi incorsa in spese della procedura dinanzi al Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione all'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso. 
 
 
Losanna, 9 gennaio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini