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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1152/2018  
 
 
Sentenza del 9 gennaio 2019  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di X.________, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
conti consuntivi 2016, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 29 agosto 2018 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.179). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 29 agosto 2018 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha preso atto dello scritto con cui A.________ ritirava il gravame presentato l'11 aprile 2018 contro la risoluzione del Consiglio di Stato del 7 marzo 2018 che respingeva la sua impugnativa concernente l'approvazione, il 13 giugno 2017 da parte del Legislativo, dei conti consuntivi 2016 del Comune di X.________. Il gravame è stato stralciato dai ruoli e le spese di procedura ridotte (tassa di giustizia di fr. 300.-- e spese ripetibili di fr. 300.--) sono state poste a carico dell'insorgente il quale, in quanto desistente, è stato considerato soccombente. 
 
B.   
Il 17 dicembre 2018 Il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione sottopostagli il 10 settembre 2018 da A.________, il quale chiedeva di annullare il dispositivo del giudizio del 29 agosto 2018 con riferimento alle spese processuali. Rammentato che ai sensi dell'art. 57 LPAmm (RL/TI 165.100) il rimedio della revisione è dato contro decisioni cresciute in giudicato, la Corte cantonale ha constatato che, il 10 settembre 2018, la decisione del 29 agosto precedente non era ancora passata in giudicato, siccome era ancora pendente il termine per impugnarla al Tribunale federale. Già per questo motivo l'istanza andava dichiarata irricevibile. Quand'anche si volesse da ciò prescindere, non era in ogni caso ravvisabile alcuno dei motivi di revisione previsti dalla legge. Considerato infine il contenuto dell'istanza, i giudici ticinesi l'hanno trasmessa al Tribunale federale, affinché la tratti come gravame (art. 6 LPAmm). 
Lo scritto del 10 settembre 2018 e gli atti di causa, spediti il 19 dicembre 2018, sono quindi pervenuti a questa Corte il 27 dicembre seguente. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii). 
 
2.   
 
2.1. Il ricorso, tempestivo (art. 48 cpv. 3 LTF combinato con l'art. 100 LTF), deve, conformemente all'art. 42 LTF, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).  
 
2.2. Oggetto di litigio sono le spese di procedura poste a carico del ricorrente nella decisione di stralcio emanata dal Giudice delegato il 29 agosto 2018. Ne discende che questi può quindi censurare unicamente l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).  
 
2.3. In concreto, l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sul contenuto dell'impugnativa esperita l'11 aprile 2018 nonché sui motivi che hanno spinto il ricorrente a ritirarla. Nulla viene invece addotto concernente l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dei disposti che disciplinano le spese processuali (art. 47 LPAmm) e le spese ripetibili (art. 49 LPAmm).  
 
2.4. Il ricorso, che non contiene neanche una censura sostanziata conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.   
Considerata la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.179) nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.405). 
 
 
Losanna, 9 gennaio 2019 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud