Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 270/03 
 
Sentenza del 9 febbraio 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön, Buerki Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
P.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale amministrativo del Canton Lucerna, Lucerna 
 
(Giudizio del 16 ottobre 2003) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
mediante decisione del 20 dicembre 1983 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha soppresso la rendita d'invalidità erogata a P.________ a decorrere dal 1° gennaio 1975 in seguito ad un infortunio professionale subito nel 1972; 
 
il gravame presentato dall'assicurato al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna è stato respinto con pronunzia del 23 dicembre 1985; 
con sentenza del 30 aprile 1986 il ricorso di diritto amministrativo sottoposto a questa Corte è stato dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (U 13/86); 
in data 23 giugno 1994 il Tribunale amministrativo del Canton Lucerna ha respinto, in assenza di fatti nuovi rilevanti, la domanda di revisione presentata dall'assicurato; 
il giudizio è quindi stato confermato dal Tribunale federale delle assicurazioni, con sentenza del 18 gennaio 1995 (U 156/94); 
con decisione del 5 ottobre 1999, l'INSAI, mancando "nova" atti ad indurlo a procedere a una revisione, ha rifiutato di entrare nel merito della domanda presentata da P.________ il 6 aprile 1998, mentre con provvedimento del 4 gennaio 2000 ha respinto l'opposizione presentata dall'interessato, adducendo che sarebbe toccato all'ultimo tribunale che si era pronunciato nel merito a statuire sull'istanza, non disponendo l'assicuratore infortuni della facoltà di riesaminare un giudizio di questo tipo; 
 
per sentenza 8 maggio 2000 il Tribunale federale delle assicurazioni ha respinto l'istanza di revisione presentata il 25 gennaio 2000 da P.________, in quanto inoltrata dopo il termine di perenzione di novanta giorni dalla scoperta degli asseriti "nova" (U 34/00); 
mediante giudizio del 15 maggio 2000 la Vicepresidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato contro la decisione su opposizione dell'INSAI del 4 gennaio 2000, rilevando che la domanda di revisione avrebbe dovuto essere presentata all'ultimo tribunale che a suo tempo aveva deciso nel merito, ossia al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna; 
con pronunzia 30 ottobre 2001 la Corte lucernese ha da un lato, nella misura in cui era rivolto contro la decisione su opposizione dell'INSAI, respinto il gravame trasmessogli dall'istanza giudiziaria ticinese osservando che l'assicuratore infortuni aveva giustamente negato la propria competenza e, dall'altro, ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto a determinarsi su una nuova domanda di revisione sarebbe spettato esclusivamente al Tribunale federale delle assicurazioni, pronunciatosi in ultima istanza sulla precedente domanda di revisione con sentenza del 18 gennaio 1995; 
rilevando che l'ultimo e unico giudizio di merito pronunciato da un'autorità giudiziaria risultava essere quello del 23 dicembre 1985 del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna, cresciuto in giudicato, per sentenza del 13 gennaio 2003 (U 394/01) il Tribunale federale delle assicurazioni, adito da P.________ con il patrocinio dell'avvocato Plinio Pianta, ha accolto il ricorso, annullato il giudizio impugnato e rinviato gli atti alla Corte lucernese, affinché statuisse sulla domanda di revisione presentata dall'assicurato il 6 aprile 1998; 
mediante giudizio del 16 ottobre 2003 il Tribunale amministrativo del Canton Lucerna ha respinto il gravame (recte: ha respinto nel merito la domanda di revisione presentata dall'assicurato all'INSAI il 6 aprile 1998 avverso il giudizio del 23 dicembre 1985); 
avverso la pronunzia cantonale P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede di annullare la pronunzia impugnata e di entrare nel merito del ricorso con conseguente riconoscimento della responsabilità dell'INSAI, delle prestazioni assicurative arretrate e future nonché, infine, di porre a carico dell'assicuratore infortuni spese e ripetibili, IVA compresa; 
chiamati a pronunciarsi sul ricorso, l'INSAI ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni, dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica, ha rinunciato a determinarsi; 
il ricorrente chiede in via preliminare che la procedura si svolga in lingua italiana; 
il giudizio è stato redatto in lingua tedesca, mentre il ricorso di diritto amministrativo è stato formulato in lingua italiana; 
in concreto appare giustificato, come già nella precedente procedura sfociata nella sentenza del 13 gennaio 2003, derogare al principio della lingua del giudizio impugnato, atteso che il ricorrente è cittadino italiano di lingua italiana, mentre l'INSAI, quale istituto operante a livello federale, deve padroneggiare tutte le lingue ufficiali (cfr. consid. 1 non pubblicato in RAMI 2002 no. U 460 pag. 415 con riferimenti); 
seppur consistente in una semplice annotazione agli atti dell'agenzia INSAI di Bellinzona, il Tribunale federale delle assicurazioni, nella predetta sentenza di rinvio del 13 gennaio 2003 (U 394/01), ha già avuto modo di qualificare la domanda - alla base della presente procedura - del 6 aprile 1998 quale istanza di revisione avverso il giudizio cantonale del 23 dicembre 1985; 
la richiesta va quindi trattata, come lo ha fatto la Corte cantonale, quale istanza ai sensi del § 175 della legge di procedura amministrativa del Canton Lucerna (Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege [VRG/LU] del 3 luglio 1972; "Neue Tatsachen und Beweismittel" [fatti e mezzi di prova nuovi]); 
secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio se sono dati i presupposti formali di validità e regolarità della procedura; 
allo stesso modo, esso verifica se è a giusto titolo che l'autorità giudiziaria cantonale è entrata nel merito dell'atto processuale sottopostole (DTF 128 V 89 consid. 2a, 125 V 405 consid. 4a); 
il § 177 lett. b VRG/LU dispone che la domanda di revisione ai sensi del § 175 dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma comunque al più tardi entro 10 anni dalla notifica del giudizio (« Das Revisionsgesuch ist innert folgender Fristen einzureichen: b. im Falle von § 175 innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes, jedoch spätestens innert 10 Jahren seit Zustellung des Entscheides »); 
 
la pronuncia impugnata, pur menzionando il § 177 VRG/LU, non ha esaminato oltre la questione della tempestività della richiesta di revisione; 
dagli atti all'inserto risulta che il giudizio cantonale del 23 dicembre 1985 è stato notificato a P.________ in data 7 gennaio 1986; 
di conseguenza l'istanza precedente non avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda del 6 aprile 1998, quest'ultima essendo stata presentata fuori tempo utile; 
in tali condizioni, il gravame non può trovare accoglimento; 
non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, bensì su un tema processuale, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario); 
le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG); 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 9 febbraio 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: