Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_716/2021
Decreto del 9 febbraio 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________, via Cappelletta 5, 6929 Gravesano,
ricorrenti,
contro
E.________ SA,
via Moncucco 10, 6900 Lugano,
opponente,
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Procedura amministrativa,
ricorso contro la decisione emanata il 25 ottobre 2021
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (52.2021.402).
Considerando:
che contro la decisione del 30 agosto 2021 (n. LIT.2021.29) della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, che aveva dichiarato irricevibile un'impugnativa presentata da B.________ per denegata/ritardata giustizia nei confronti della E.________ SA, l'interessata ha adito il Tribunale cantonale amministrativo;
che con decisione del 25 ottobre 2021 il Giudice delegato, preso atto del ritiro del ricorso, lo ha stralciato dai ruoli;
che avverso questa sentenza B.________ e anche A.________ presentano, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla;
che il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--;
che con scritto del 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che, come a loro noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che i ricorrenti disconoscono che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 nei loro confronti);
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che, ricordato che la curatela istituita nei confronti di A.________ è definitiva (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022), come noto alla ricorrente le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico;
per questi motivi, il Giudice presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 9 febbraio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri