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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_61/2022  
 
 
Sentenza del 9 febbraio 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
3. D.B.________, 
opponenti, 
 
E.________, 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2021 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2021.42). 
 
 
Considerando:  
che il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha, con decisione 26 ottobre 2021 e in accoglimento dell'istanza presentata da B.B.________, C.B.________ e D.B.________ (locatori), ordinato a A.________ e E.________ (conduttori) di liberare entro l'8 novembre 2021 l'appartamento locato a Brissago; 
che con sentenza 2 dicembre 2021 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dai conduttori; 
che con atto datato 28 gennaio 2022 A.________ ha adito il Tribunale federale dichiarando d'impugnare la predetta sentenza e postulando il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale; 
che in virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF i termini stabiliti in giorni dalla legge sono sospesi dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso; 
che, nel caso in cui il gravame è inviato tramite la posta, determinante per il rispetto del termine è la consegna del ricorso alla posta svizzera (art. 48 cpv. 1 LTF); 
che secondo l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; 
che non modificano la data determinante per la finzione di notifica né la concessione da parte della posta di un termine più lungo per ritirare l'invio (DTF 141 II 429 consid. 3.3), né una seconda spedizione del giudizio cantonale per posta semplice (sentenza 5A_25/2020 del 16 aprile 2020 consid. 4.1 seg.; DTF 119 V 89 consid. 4b/aa); 
che la sentenza impugnata menziona quale data di notificazione il 3 dicembre 2021 e risulta essere giunta, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, all'ufficio postale di Brissago il 4 dicembre 2021, dove è rimasta in giacenza in seguito a una disposizione del destinatario fino al 5 gennaio 2022; 
che pertanto il ricorso, consegnato alla posta italiana il 31 gennaio 2022 e pervenuto alla posta svizzera il 4 febbraio 2022, si rivela palesemente tardivo; 
che la semplice menzione nel ricorso di un'assenza per la perdita di un familiare non soddisfa le esigenze di motivazione poste a una domanda di restituzione del termine secondo l'art. 50 LTF
che quindi il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, a E.________ e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 febbraio 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti