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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_71/2008 
 
Sentenza del 9 marzo 2009 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Müller, presidente, 
Merkli, Karlen, Zünd e Aubry Girardin, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera per l'avvocatura e il notariato 
del Tribunale di appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
esame di capacità per l'esercizio della professione 
di avvocato, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale 
contro la decisione emanata il 2 giugno 2008 
dalla Camera per l'avvocatura e il notariato 
del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Nella primavera del 2008 il lic. iur. A.________ ha sostenuto per la terza volta, cioè l'ultima possibile, l'esame di capacità per il conseguimento del brevetto di avvocato nel Canton Ticino. Con lettera del 2 giugno 2008 la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello gli ha comunicato l'esito complessivamente insufficiente dell'esame, precisando che il 10 giugno seguente una delegazione della Commissione esaminatrice sarebbe stata a disposizione per commentare il risultato. Dopo tale incontro, l'11 giugno 2008 l'interessato ha chiesto il riesame della decisione nonché l'edizione della motivazione scritta del proprio esame, del processo verbale della prova orale, della lista delle domande formulate e delle risposte date nonché delle domande poste agli altri candidati. Il 19 giugno 2008 la Camera per l'avvocatura ed il notariato ha statuito di non entrare nel merito della domanda di riesame, negando inoltre l'allestimento e la produzione della documentazione richiesta. 
 
B. 
Il 9 luglio 2008 A.________ ha interposto un ricorso sussidiario in materia costituzionale dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede di annullare la decisione 2/10 giugno 2008. Lamenta la violazione del principio della parità di trattamento, del diritto di essere sentito, del divieto d'arbitrio e del diritto alla via giudiziaria. 
Chiamata ad esprimersi, la Camera per l'avvocatura ed il notariato postula la reiezione del ricorso, allegando in particolare una relazione di uno dei due membri della Commissione esaminatrice presenti all'incontro del 10 giugno 2008. 
Diritto: 
 
1. 
1.1 In base all'art. 83 lett. t LTF la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è data contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione. La vertenza in discussione ricade manifestamente sotto questa clausola d'esclusione, in quanto concerne una pronuncia con cui viene sancito l'esito negativo dell'esame per esercitare la professione di avvocato. A giusta ragione l'impugnativa è pertanto stata interposta quale ricorso sussidiario in materia costituzionale. 
 
1.2 La Camera per l'avvocatura ed il notariato si è pronunciata quale autorità di ultima istanza cantonale (art. 114 e 86 cpv. 1 lett. d LTF). Sotto il profilo dell'ammissibilità del gravame, nella fattispecie essa può legittimamente ricoprire tale ruolo già perché la decisione impugnata è stata emanata prima del 1° gennaio 2009. A quel momento non era quindi ancora scaduto il termine concesso ai cantoni per l'adattamento delle loro legislazioni alle esigenze poste dall'art. 86 cpv. 2 LTF, a cui rinvia l'art. 114 LTF (art. 130 cpv. 3 LTF; RU 2006 1069; sentenza 2C_373/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 1.2; sentenza 2C_35/2009 del 13 febbraio 2009 consid. 1; cfr. anche consid. 2.2). Per il resto, il ricorrente ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento del giudizio impugnato (art. 115 LTF) ed è insorto nel termine utile di trenta giorni dall'incontro con la delegazione della Commissione esaminatrice (art. 117 e 100 LTF; cfr. sentenza 2P.179/2001 del 30 novembre 2001, in RSDIE 2002 pag. 430). Diretto contro una pronuncia di natura finale (art. 117 e 90 LTF), il gravame è quindi di massima ammissibile. 
 
1.3 Con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può venir censurata unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto di tali diritti non è esaminato d'ufficio, come per le norme legislative federali (art. 106 cpv. 1 LTF), ma soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato le relative contestazioni (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). L'atto di ricorso deve perciò soddisfare esigenze formali accresciute. Occorre infatti che le censure siano esposte in modo chiaro e circostanziato, supportate da un'esauriente motivazione giuridica e, per quanto possibile, documentate. Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche formulate in maniera puramente appellatoria (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2). 
Anche l'accertamento dei fatti può essere contestato soltanto in maniera limitata. Il Tribunale federale fonda infatti la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare d'ufficio i relativi accertamenti soltanto se sono stati svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF). 
 
2. 
2.1 Come già accennato, il ricorrente lamenta tra l'altro la violazione del diritto di sottoporre la controversia ad un'autorità giudiziaria. Sotto questo profilo, considerato il termine transitorio applicabile in relazione all'art. 29a Cost., la decisione impugnata risulterebbe lesiva quantomeno dell'art. 6 n. 1 CEDU. La vertenza avrebbe infatti carattere civile ai sensi di tale norma perché egli solleva argomenti di ordine non solo materiale, ma anche formale e perché la bocciatura dell'esame per la terza volta gli preclude definitivamente l'accesso alla professione di avvocato. A suo giudizio non sarebbe peraltro stato necessario formulare la censura già in sede cantonale. 
 
2.2 La Camera per l'avvocatura ed il notariato ribatte che la valutazione dell'esame per l'esercizio dell'avvocatura costituisce un giudizio di valore contro il quale non è effettivamente data alcuna possibilità di ricorso a livello cantonale. Precisa comunque che in futuro la via giudiziaria sarà garantita, grazie alla revisione della giurisdizione amministrativa in atto nel Cantone. 
 
3. 
3.1 L'art. 29a Cost. sancisce che, salvo casi eccezionali, nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. Questa garanzia è concretizzata dall'art. 86 cpv. 2 e 3 LTF (sentenza 2C_64/2007 del 29 marzo 2007 consid. 3.1, in Pra 2007 n. 134 pag. 920) e la sua attuazione soggiace anch'essa al termine transitorio di due anni previsto dall'art. 130 cpv. 3 LTF per l'adeguamento delle disposizioni cantonali di procedura e di organizzazione giudiziaria. Quanto già rilevato a proposito dell'ammissibilità del gravame in relazione all'art. 86 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 1.2) vale pertanto, nel merito, anche per l'art. 29a Cost. Ciò significa che la violazione di detta norma costituzionale può venir censurata soltanto se la decisione cantonale di ultima istanza è stata pronunciata dopo il 1° gennaio 2009 (sentenza 2C_373/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 1.2; cfr. anche DTF 134 II 318 consid. 4.4; sentenza 2C_271/2008 del 27 novembre 2008 consid. 3.2.3). Considerato che nella fattispecie la pronuncia impugnata risale al mese di giugno del 2008, il ricorrente non può di conseguenza trarre alcuna prerogativa dall'art. 29a Cost. 
 
3.2 Nei casi in cui l'art. 29a Cost. non è (ancora) applicabile, l'obbligo di istituire un'autorità giudiziaria può comunque derivare dall'art. 6 n. 1 CEDU. Tale disposto garantisce infatti ad ogni persona il diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine sia della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. 
 
4. 
4.1 Secondo il principio della buona fede processuale, le parti sono tenute a segnalare determinate lacune della procedura non appena ne hanno conoscenza. Non è in effetti ammissibile speculare su un eventuale esito favorevole e sollevare soltanto in sede di ricorso vizi procedurali a cui, se fatti valere appena noti, si sarebbe potuto ovviare in precedenza (DTF 120 Ia 19 consid. 2c/aa). Questa regola si applica anche in riferimento all'art. 6 n. 1 CEDU. Di conseguenza, perlomeno nei casi in cui l'applicabilità della norma è sancita da consolidata giurisprudenza, la sua pretesa violazione dev'essere di principio addotta già nell'ambito del procedimento cantonale. In caso contrario si considera che l'interessato abbia rinunciato a prevalersene (DTF 131 I 467 consid. 2.2; 123 I 87 consid. 2b; 120 Ia 19 consid. 2c/bb). Ciò vale anche se quale ultima istanza cantonale si è pronunciata un'autorità non giudiziaria e la legislazione cantonale non prevede alcuna possibilità di ricorrere ad un'istanza che abbia invece queste caratteristiche (DTF 123 I 87 consid. 2d; 120 Ia 19 consid. 2c/bb; sentenza 2C_16/2007 del 29 agosto 2007 consid. 4.1, in RtiD 2008 I pag. 853). 
Questo obbligo di segnalazione immediata appare compatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). In effetti secondo quest'ultima la rinuncia alle garanzie offerte dall'art. 6 n. 1 CEDU deve certo risultare inequivocabile e non in contrasto con un interesse pubblico importante, ma può comunque venir dedotta anche dal fatto che il ricorrente non rivendica i diritti previsti dall'art. 6 CEDU in una situazione in cui ci si sarebbe potuti attendere una simile rivendicazione (sentenza Schlumpf c. Svizzera dell'8 gennaio 2009, n. 63; sentenza Schuler-Zgraggen c. Svizzera del 24 giugno 1993, serie A vol. 263, n. 58; cfr. anche DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). 
 
4.2 Nella fattispecie, nemmeno il ricorrente sostiene di aver eccepito la violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU prima dell'inoltro del ricorso al Tribunale federale. Come in un precedente caso analogo, ci si potrebbe perciò chiedere se, dopo aver ricevuto comunicazione dell'esito negativo dell'esame, egli non avrebbe dovuto sollecitare la Commissione esaminatrice ad indicargli un'istanza giudiziaria cantonale presso cui poteva insorgere, rispettivamente se non avrebbe dovuto rivolgersi direttamente ad una simile autorità (cfr. DTF 131 I 467 consid. 2.2). 
4.3 
4.3.1 A questo proposito, recentemente la giurisprudenza ha precisato che il diritto alla via giudiziaria non è perento se contro una decisione del Consiglio di Stato dichiarata definitiva dalla legislazione cantonale l'interessato si aggrava direttamente dinanzi al Tribunale federale anziché adire il Tribunale cantonale amministrativo (sentenza 2C_271/2008 del 27 novembre 2008 consid. 5). Questo principio non può che valere, a maggior ragione, nel caso concreto. Non si tratta infatti di un caso ordinario in cui la decisione cantonale di ultima istanza emana dal Consiglio di Stato o da un'unità amministrativa ad esso subordinata, bensì di una situazione in cui l'ammissibilità di un ricorso presupporrebbe una competenza atipica, visto che la Camera per l'avvocatura ed il notariato decide normalmente quale ultima istanza cantonale (cfr. gli art. 30 e 31 della legge cantonale del 16 settembre 2002 sull'avvocatura [LAvv; RL/TI 3.2.1.1]). Non si poteva pertanto esigere che il ricorrente inoltrasse un ricorso a livello cantonale, in particolare dinanzi al Tribunale amministrativo. 
4.3.2 Va inoltre considerato che una rinuncia implicita può senz'altro venir ammessa se a livello cantonale è prevista una procedura di ricorso, ma questa coinvolge solo istanze amministrative, in particolare, da ultimo, il Consiglio di Stato (cfr., p. es., sentenza 2P.104/2006 del 22 marzo 2007 consid. 2, non pubbl. in RtiD II-2007 pag. 49). In simili circostanze gli allegati ricorsuali costituiscono infatti atti procedurali formali nei quali il ricorrente è tenuto ad esporre le proprie censure. Nel caso specifico, non è per contro dato di vedere in che occasione l'insorgente avrebbe forzatamente dovuto prevalersi dell'art. 6 n. 1 CEDU, perdendo così la possibilità di invocarlo dinanzi al Tribunale federale. 
Certo, egli avrebbe forse potuto sollevare il problema nel corso dell'incontro con i rappresentanti della Commissione esaminatrice oppure nell'ambito della domanda di riesame. Il colloquio con gli esaminatori aveva tuttavia innanzitutto lo scopo di consentire a questi ultimi di motivare la decisione di bocciatura, non di garantire all'insorgente la possibilità di formulare le proprie critiche che, vista l'oralità di questa fase della procedura, a posteriori egli potrebbe del resto ben difficilmente provare di aver addotto. D'altra parte la domanda di riesame non è un mezzo d'impugnazione ordinario, ma, come in concreto, un rimedio sui generis non codificato dalla normativa procedurale applicabile, mediante il quale il destinatario di una decisione ne chiede la riconsiderazione. Sarebbe pertanto eccessivo pretendere che chi liberamente decide di presentare una simile richiesta informale vi debba segnalare anche la violazione dell'art. 6 CEDU, pena l'irricevibilità ulteriore della censura. 
4.3.3 Non risulta d'altronde che la giurisprudenza, laddove ha evocato il problema della perenzione in relazione a procedure che prevedono un unico grado di giudizio a livello cantonale, abbia mai attribuito alla questione portata decisiva (cfr. DTF 131 I 467 consid. 2.2; 123 I 87 consid. 2d; sentenza 2P.258/1996 del 28 gennaio 1997 consid. 3, in RDAT II-1997 n. 1). Spesso questo aspetto procedurale non è nemmeno stato menzionato e ciò anche se l'inammissibilità della censura avrebbe evitato lunghe disquisizioni sull'applicabilità dell'art. 6 CEDU (cfr. p. es. sentenza 2P.179/2001 del 30 novembre 2001 consid. 5, in RSDIE 2002 pag. 430; sentenza 2P.102/1995 del 10 novembre 1995 consid. 2). 
 
4.4 Ne discende che dall'attitudine processuale del ricorrente dinanzi alle autorità cantonali non può essere dedotta una rinuncia implicita alla garanzia della via giudiziaria e che il richiamo a detta garanzia in questa sede non contravviene al principio della buona fede. Occorre pertanto esaminare se il litigio costituisca una controversia di carattere civile e rientri nel campo d'applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU
 
5. 
5.1 La nozione di contestazione di carattere civile deve essere interpretata in modo autonomo, cioè non nel senso comunemente inteso dal diritto svizzero, bensì secondo la prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo. Essa include pertanto non solo contestazioni di diritto civile in senso stretto, ma anche atti amministrativi emanati da un'autorità nell'esercizio del pubblico potere, nella misura in cui si ripercuotono su diritti e doveri di natura privatistica (DTF 134 I 140 consid. 5.2; 130 I 388 consid. 5.1; 130 II 425 consid. 2.2). 
In quest'ottica possono avere carattere civile anche le decisioni con cui ad una persona viene negato il permesso di svolgere una professione oppure con cui potrebbe venir revocata l'autorizzazione ad esercitarla, ad esempio le cause concernenti il rifiuto di iscrivere un giurista nell'albo dei praticanti oppure l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un avvocato (DTF 131 I 467 consid. 2.5; sentenza CorteEDU De Moor c. Belgio del 23 giugno 1994, serie A vol. 292 A, n. 46-47; decisione [di ricevibilità] CorteEDU Hurter c. Svizzera dell'8 luglio 2004). Per contro le vertenze su esami scolastici o universitari non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. La valutazione delle conoscenze materiali richieste ad un determinato stadio formativo è infatti solo limitatamente giustiziabile e si distanzia a tal punto dal compito usuale di un giudice da non rappresentare una contestazione (cfr. il testo francese dell'art. 6 n. 1 CEDU) su diritti di carattere civile (DTF 131 I 467 consid. 2.7; 128 I 288 consid. 2.7; sentenza 1P.4/1999 del 16 giugno 1999 consid. 6, in ZBl 101/2000 pag. 665). 
 
5.2 Considerato che negli ambiti menzionati le conclusioni tratte sono differenti, si pone il problema di sapere se l'art. 6 CEDU sia applicabile a decisioni su esami da cui dipende direttamente l'accesso ad una professione, com'è il caso per gli esami di avvocato. Il Tribunale federale si è già occupato più volte di questo tema. Dapprima in varie occasioni, tra cui in un caso concernente il Canton Ticino, ha lasciato aperta la questione (sentenza 2P.179/2001 del 30 novembre 2001 consid. 5, in RSDIE 2002 pag. 430; cfr. anche sentenza 2P.102/1995 del 10 novembre 1995 consid. 2; sentenza 2P.29/1996 del 29 novembre 1996 consid. 2). Nella sentenza pubblicata in DTF 131 I 467 si è poi fondato sulla distinzione operata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo tra gli aspetti formali della legalità della procedura e gli aspetti materiali della valutazione delle conoscenze necessarie per esercitare una data professione, negando l'applicabilità dell'art. 6 CEDU nei casi in cui la controversia concerne esclusivamente questi ultimi aspetti (DTF 131 I 467 consid. 2.9; sentenza CorteEDU van Marle c. Paesi Bassi del 26 giugno 1986, serie A vol. 101, n. 34-38). Riprendendo coerentemente tale prassi, l'esistenza di una contestazione suscettibile di essere sottoposta al giudizio di un'autorità giudiziaria deve quindi essere ammessa laddove vengono sollevati vizi procedurali. 
Sancito questo principio, la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha poi avuto necessità di precisare se anche il requisito relativo al carattere civile dei diritti toccati fosse adempiuto. Nel caso su cui si è pronunciata i ricorrenti hanno infatti fatto valere soltanto censure inerenti la valutazione di merito dell'esame (sentenza van Marle, n. 38). Ad ogni modo, come già osservato, hanno natura civile non solo i provvedimenti con cui viene limitato il diritto di esercitare una professione che già viene svolta, ma anche quelli che negano l'autorizzazione a praticare per la prima volta una determinata attività (cfr. consid. 5.1; DTF 131 I 467 consid. 2.7; sentenza De Moor, n. 42, 46-47). Se ne deve pertanto concludere che nella limitata misura in cui integrano gli estremi di una contestazione, i litigi attinenti ad esami di capacità per l'esercizio di una professione soggiacciono all'art. 6 n. 1 CEDU (HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, Die europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed. 1999, pag. 143 seg.). 
 
5.3 Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la violazione del diritto alla parità di trattamento (art. 8 Cost.), del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) e del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le prime due censure, così come proposte, appaiono in stretta connessione con la valutazione materiale delle prove sostenute. La violazione del diritto di essere sentito, ravvisata nella carenza di motivazione della decisione impugnata (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3), costituisce invece una critica riguardante lo svolgimento formale della procedura. 
Diversamente da quanto sostiene la Camera per l'avvocatura ed il notariato, tale censura non esula peraltro dal contesto della vertenza, in quanto non si confonde con le doglianze sollevate nell'istanza di riesame, non ulteriormente impugnata (cfr. sentenza 2P.7/2000 del 17 aprile 2000 consid. 2c/bb, in RDAT II-2000 n. 13). La censura non appare nemmeno invocata in maniera puramente pretestuosa. In effetti l'oralità della procedura non permette per sua natura di verificare a posteriori la sufficienza delle spiegazioni fornite durante il colloquio. Inoltre è vero che, per ovviare a questa lacuna probatoria, dinanzi al Tribunale federale è stata prodotta la relazione di un membro della Commissione esaminatrice presente all'incontro. Anche se il ricorrente non ha chiesto di replicare (cfr. DTF 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3; sentenza 2C_688/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 2.2), è però altrettanto vero che tale relazione potrebbe costituire un nuovo mezzo di prova, di principio inammissibile (art. 117 e 99 cpv. 1 LTF), e risultare comunque insufficiente, vista la sua genericità in particolare riguardo alle ragioni che hanno determinato l'esito dell'esame scritto. 
 
5.4 Entro questi limiti la vertenza costituisce pertanto una contestazione su diritti di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. Il ricorrente può quindi esigere che sia sottoposta al giudizio di un tribunale indipendente ed imparziale. 
 
6. 
6.1 Costituisce un tribunale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU, rispettivamente dell'art. 30 Cost., ogni autorità che si caratterizza per la sua funzione giurisdizionale ed è competente a dirimere un litigio sulla base di norme giuridiche ed a seguito di una procedura organizzata. Deve inoltre trattarsi di un'istanza che per le modalità di nomina, la durata del mandato, la tutela da condizionamenti esterni e la sua apparenza risulta indipendente ed imparziale dal profilo organizzativo e personale tanto verso altre autorità quanto nei confronti delle parti (DTF 133 IV 278 consid. 2.2; 126 I 228 consid. 2a/bb; sentenza CorteEDU Belilos c. Svizzera del 29 aprile 1988, serie A vol. 132, n. 64). 
 
6.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se un'autorità ha uno statuto che di per sé le garantisce indipendenza organizzativa e personale, occorre ancora verificare quale funzione svolge nell'ambito di ogni specifica procedura. Caratteristica essenziale di un tribunale è infatti quella di essere un organo chiamato a risolvere una controversia tra parti differenti. Nella giustizia amministrativa questa situazione si manifesta nella contrapposizione tra l'amministrazione, che emana una decisione, ed il cittadino, che la impugna. L'amministrazione ed il cittadino hanno ruolo di parti, mentre il tribunale è indipendente da entrambe e si pronuncia quindi sui rispettivi interessi in maniera imparziale (DTF 126 I 228 consid. 2c/aa; 123 I 87 consid. 4e). In virtù di questi principi, il Tribunale federale interpreta l'art. 6 n. 1 CEDU nel senso di non riconoscere natura giudiziaria ad un'autorità coinvolta in una procedura quale controparte di un cittadino e non quale "giusto mediatore" (DTF 126 I 228 consid. 2c/bb; 123 I 87 consid. 4e). 
Tale prassi è stata sviluppata e ribadita soprattutto in casi relativi a sanzioni disciplinari contro avvocati o notai, in cui il provvedimento era stato adottato da una commissione di vigilanza, pur composta in maggioranza da membri nominati dal Tribunale cantonale, ed il diritto cantonale non prevedeva alcuna possibilità di ricorso (DTF 123 I 87 consid. 4e e 4g; 126 I 228 consid. 2c/bb; 129 II 297 consid. 1.2; sentenza 2A.98/2004 del 7 luglio 2004 consid. 3.5; sentenza 2P.117/2006 del 10 maggio 2006 consid. 3.2). La regola vale però ad esempio anche per un tribunale cantonale che decide il licenziamento di una propria dipendente (sentenza 2P.198/2001 del 24 ottobre 2001 consid. 3b). In relazione ad autorità esaminatrici la questione si è raramente posta, visti i ristretti limiti entro cui l'art. 6 CEDU è applicabile in quest'ambito. Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di statuire che anche le commissioni d'esame per l'ottenimento del brevetto di avvocato esercitano sostanzialmente una funzione amministrativa. Indipendentemente dalla loro composizione, queste istanze non adempiono pertanto le esigenze dell'art. 6 CEDU e dell'art. 30 cpv. 1 Cost. (sentenza 2P.19/2003 del 29 luglio 2003 consid. 4.2; sentenza 2P.235/1993 del 14 ottobre 1994 consid. 2; cfr. anche DTF 123 I 87 consid. 4c; sentenza 2P.110/2002 del 6 agosto 2003 consid. 8.1; sentenza 2P.29/1996 del 29 novembre 1996 consid. 2). 
 
6.3 Quand'anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ponesse esigenze meno rigorose (cfr. sentenza Albert c. Belgio del 10 febbraio 1983, serie A vol. 58, n. 29; sentenza Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio del 23 giugno 1981, serie A vol. 43, n. 58; decisione [di irricevibilità] Landolt c. Svizzera del 31 agosto 2006), l'applicazione al caso di specie della giurisprudenza menzionata porta a concludere che la Commissione esaminatrice e la Camera per l'avvocatura ed il notariato del Tribunale d'appello non costituiscono tribunali indipendenti ed imparziali nel contesto della procedura d'esame per l'ottenimento del certificato di capacità all'esercizio dell'avvocatura. In effetti, queste istanze rappresentano la controparte diretta degli esaminandi, non autorità di giudizio super partes. 
In queste circostanze, poco importa che la Camera per l'avvocatura ed il notariato sia costituita esclusivamente da giudici del Tribunale d'appello e che la Commissione esaminatrice venga nominata dalla medesima autorità, sia composta in ugual misura da magistrati e da avvocati e sieda per ogni candidato in una composizione in cui prevalgono i primi (cfr. l'art. 14 del regolamento cantonale sull'avvocatura, del 28 ottobre 2002 [RAvv; RL/TI 3.2.1.1.1]). Non deve peraltro trarre in inganno nemmeno il fatto che la procedura coinvolge due istanze. In effetti, mentre in passato la Commissione esaminatrice, oltre evidentemente a decidere l'esito dell'esame, lo comunicava essa stessa al candidato (cfr. gli art. 23 e 25 del regolamento, del 21 settembre 1984, di applicazione della legge sull'avvocatura, in vigore fino al 19 ottobre 2001 [vRAvv; BU/TI 1985 206]), ora detta incombenza è formalmente lasciata alla Camera per l'avvocatura ed il notariato (art. 25 cpv. 4 RAvv; cfr. anche l'art. 24 vRAvv, nel tenore in vigore dopo la modifica del 19 ottobre 2001 [BU/TI 2001 341]). Questa autorità si limita tuttavia semplicemente a riferire del risultato a cui è giunta la Commissione esaminatrice, senza esperire alcuna verifica sulla fondatezza materiale di tale risultato e senza avere quindi la facoltà di discostarsene. Essa non funge quindi da tribunale indipendente ai sensi dell'art. 6 CEDU
 
6.4 Nell'ambito della procedura cantonale le esigenze poste da tale disposto convenzionale non sono pertanto state rispettate. D'altronde, malgrado l'accenno contenuto nelle osservazioni dell'autorità inferiore, non risulta nemmeno che la legge cantonale del 2 dicembre 2008 sulla revisione della giurisdizione amministrativa (cfr. BU/TI 2009 19 segg.), promulgata per adattare il diritto ticinese ai dettami dell'art. 29a Cost., preveda un diverso disciplinamento della procedura in materia di esami d'avvocato, con l'introduzione di un rimedio giuridico. 
 
6.5 La mancanza di un'autorità indipendente potrebbe venir sanata in questa sede se il Tribunale federale esaminasse liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per il giudizio. In pratica, visti i limiti del potere di cognizione del Tribunale federale nell'ambito del ricorso sussidiario in materia costituzionale, occorrerebbe che l'accertamento dei fatti non fosse controverso e che, se la vertenza concernesse anche l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale, fossero dati i presupposti per non limitare l'esame all'arbitrio (DTF 129 I 103 consid. 3; 123 I 87 consid. 3b; 119 Ia 88 consid. 5c; sentenza 2C_16/2007 del 29 agosto 2007 consid. 5.1, in RtiD 2008 I pag. 853). 
Ammesso che nella fattispecie questi requisiti debbano essere adempiuti unicamente in relazione all'asserito difetto di motivazione (cfr. consid. 5.3), dal profilo del diritto il Tribunale federale potrebbe assumere il ruolo di tribunale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. Il ricorrente non pretende infatti che la decisione impugnata violi disposizioni cantonali specifiche in materia di motivazione. Sarebbe quindi necessario esaminare solo se la Camera per l'avvocatura ed il notariato abbia rispettato le esigenze minime imposte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., esame che il Tribunale federale compie con pieno potere di cognizione. 
Controverso è tuttavia anche l'accertamento dei fatti, e meglio la questione di sapere se nel corso dell'incontro con la delegazione della Commissione esaminatrice il ricorrente sia stato convenientemente orientato. Tale questione non appare peraltro irrilevante. In effetti, al di là che la possibilità di sanare a posteriori una violazione del diritto di essere sentito soggiace in ogni caso a condizioni restrittive (DTF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 126 I 68 consid. 2), come già rilevato (cfr. consid. 5.3) un simile effetto di sanatoria potrebbe ben difficilmente venir attribuito alla relazione scritta prodotta in questa sede, in quanto si tratta di un documento nuovo e che perlomeno su taluni punti risulta estremamente vago. All'assenza di un'autorità giudiziaria indipendente ed imparziale va di conseguenza posto rimedio nel contesto della procedura cantonale. 
 
7. 
7.1 Nella misura in cui a livello cantonale è stato violato l'art. 6 n. 1 CEDU, considerato che tale violazione non può essere sanata dinanzi al Tribunale federale, il ricorso si avvera pertanto fondato. La procedura dinanzi alla Commissione esaminatrice ed alla Camera per l'avvocatura ed il notariato non è insostenibile in quanto tale, ma unicamente perché non è data la possibilità di ricorso a un tribunale che risponda alle condizioni poste dall'art. 6 n. 1 CEDU. Non è quindi necessario annullare la decisione impugnata, ma non è nemmeno il Tribunale federale a designare direttamente un'autorità di giudizio, poiché i cantoni dispongono di un'ampia libertà decisionale in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura. Occorre piuttosto invitare le autorità cantonali a mettere a disposizione del ricorrente entro termini ragionevoli un'istanza giudiziaria di ricorso conforme all'art. 6 n. 1 CEDU. Gli atti vanno quindi rinviati alla Camera per l'avvocatura ed il notariato, autorità che ha emanato la pronuncia contestata, affinché si adoperi e provveda in tal senso (DTF 132 I 140 consid. 4.1; 127 I 115 consid. 9; sentenza 2C_271/2008 del 27 novembre 2008 consid. 6). 
 
7.2 Considerato che le autorità cantonali sono intervenute senza avere alcun interesse pecuniario, si prescinde dal prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano inoltre ripetibili, ritenuto peraltro che non risulterebbero adempiuti i presupposti di complessità della causa e di rilevante dispendio lavorativo a cui soggiace l'attribuzione di ripetibili ad un avvocato che ha agito in una causa propria (DTF 129 II 297 consid. 5; 128 V 236 consid. 5; 110 V 132 consid. 4d; sentenza 2C_271/2008 del 27 novembre 2008 consid. 7). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è accolto nel senso che il Cantone Ticino è tenuto a mettere a disposizione del ricorrente un'istanza giudiziaria ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. A tale scopo gli atti sono rinviati alla Camera per l'avvocatura ed il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente e alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 9 marzo 2009 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Müller Bianchi