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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_159/2021  
 
 
Sentenza del 9 marzo 2021  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), 
Divisione giuridica, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 gennaio 2021 (35.2020.24). 
 
 
Visto:  
la decisione dell'INSAI del 1° ottobre 2019, confermata su opposizione il 24 febbraio 2020, che ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 31 luglio 2019, non ritenendo più i disturbi denunciati da A.________ in relazione con l'evento dell'11 marzo 2019, 
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del 25 gennaio 2021 che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione, 
il ricorso del 12 febbraio 2021 (timbro postale) contro il giudizio cantonale, 
la comunicazione del 17 febbraio 2021 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato, 
lo scritto complementare del 20 febbrai o 2021 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 2 LTF), 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti errati, 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), 
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo avere illustrato le prove al fascicolo (giudizio cantonale, consid. 2.7), ha spiegato diffusamente ragioni per cui non ha inteso scostarsi dalla valutazione espressa dal Dr. med. B.________ (giudizio cantonale, consid. 2.9), 
che il ricorrente si limita a ripetere quanto riferito nella procedura cantonale, senza confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato, 
che un allegato ricorsuale lacunoso non è sufficiente per riconoscere un'incapacità di stare in giudizio, ogni parte in causa essendo di principio responsabile dell'adempimento delle esigenze legali nei propri allegati e potendo un'incapacità di stare direttamente in giudizio soltanto a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovveduta nella procedura in questione (art. 41 cpv. 1 LTF; sentenza 6B_246/2015 del 19 marzo 2015 con riferimenti), 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 9 marzo 2021 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi