Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0] 
H 171/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 9 maggio 2001 
 
nella causa 
R.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Con decisione 10 giugno 1999 la Cassa svizzera di compensazione ha comunicato a R.________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1934, che la sua domanda del 1° agosto 1997 intesa al riconoscimento di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera era respinta per il motivo che egli non adempiva al requisito della durata minima di contribuzione di un anno. 
 
B.- L'interessato si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per giudizio 20 marzo 2000, ne ha disatteso l'impugnativa. 
 
C.- R.________ interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo, con il quale ribadisce in sostanza la sua richiesta di rendita. 
Mentre la Cassa svizzera di compensazione postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato. 
 
Diritto : 
 
1.- Per l'art. 108 cpv. 2 OG il ricorso di diritto amministrativo deve contenere - sotto pena d'inammissibilità - le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante (DTF 104 V 178, 101 V 18 consid. 1). 
A titolo preliminare dev'essere osservato che dubbio appare nel caso concreto il soddisfacimento dei presupposti di cui all'art. 108 cpv. 2 OG per quanto attiene alle conclusioni e alla motivazione del gravame. In effetti, lo scritto inoltrato dall'insorgente a questa Corte si esaurisce nella richiesta intesa alla "rivalutazione" della sua pratica e, in sostanza, alla concessione di una rendita, ma nulla asserisce a suffragio della sua pretesa né dice per quale motivo la querelata decisione dovrebbe essere modificata. 
Comunque, il tema non è meritevole di più ampie considerazioni dal momento che l'impugnativa, pur ammettendone la ricevibilità in ordine, deve comunque essere respinta per ragioni di merito. 
 
2.- Nella querelata pronunzia, cui può essere rinviato, i giudici commissionali, ricordato il disciplinamento legale e regolamentare richiamabile in concreto, hanno già correttamente indicato il motivo per cui all'insorgente non può essere accordata una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera. 
In particolare, in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAVS il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia può essere riconosciuto, assolti altri presupposti, unicamente agli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure ai loro superstiti. 
Nella specie, tale premessa manifestamente non è soddisfatta, dal momento che dalla documentazione all'inserto e dalle ricerche effettuate dalla Cassa risulta inequivocabilmente che il richiedente può vantare solo 9 mesi di contribuzione effettuati in Svizzera. Né d'altra parte, come pertinentemente concluso dalla precedente istanza giudiziale, il ricorrente può pretendere il riconoscimento di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 
Pure a ragione il giudizio impugnato ha osservato che l'interessato non ha saputo produrre documenti (fogli paga, certificati di lavoro o altro) idonei a dimostrare l'adempimento di un periodo contributivo maggiore, le copie del permesso di lavoro emesso il 22 marzo 1967 e del nulla osta datato 4 marzo 1970 non essendo evidentemente, di per sé soli, di alcun rilievo. 
 
3.- Da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dipartirsi, con il suo gravame il ricorrente non avendo fatto valere elementi che siano rimasti inosservati dalla precedente istanza né argomenti suscettibili di infirmarne le conclusioni. L'impugnativa si rileva quindi manifestamente infondata e deve essere respinta, mentre meritano integrale tutela la decisione e la pronunzia controverse. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, in relazione con l'art. 135 OG
 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 9 maggio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :