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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
C 241/04 
 
Sentenza del 9 maggio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
V.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale, OCST, via Sara Morley 6, 6602 Muralto, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 20 ottobre 2004) 
 
Fatti: 
A. 
V.________, nato nel 1977, si è diplomato in scienze della comunicazione presso l'Università della Svizzera italiana di Lugano l'11 aprile 2002. Dal 17 giugno al 5 luglio 2002 ha svolto un corso di ripetizione a Bodio, dal 7 luglio 2002 al 5 settembre dello stesso anno ha lavorato al campeggio X.________ quale aiuto ufficio. Dal 16 settembre al 6 dicembre 2002 ha seguito un corso di inglese in Australia, conseguendo il First certificate. In seguito ha soggiornato in Spagna dal 3 febbraio al 6 giugno 2003 frequentando un corso intensivo di spagnolo della durata di 360 ore. Al suo rientro dal 7 luglio 2003 al 5 settembre 2003 ha nuovamente lavorato al campeggio di X.________, mentre dal 22 settembre al 10 ottobre ha partecipato ad un corso di ripetizione a Payerne. 
 
Il 25 novembre 2003, dopo aver cercato, dall'11 ottobre 2003, senza esito, un'occupazione, l'interessato si è iscritto all'assicurazione disoccupazione, alfine di beneficiare di una consulenza professionale per la ricerca di un impiego a tempo pieno rispettivamente delle indennità di disoccupazione. 
 
Con decisione del 17 dicembre 2003 la Cassa disoccupazione cristiano sociale OCST (in seguito Cassa) ha respinto la domanda tendente al riconoscimento di indennità di disoccupazione in quanto l'assicurato poteva avvalersi di un periodo contributivo di dodici mesi né vi era motivo d'esonero. 
 
In seguito all'opposizione presentata dall'interessato la Cassa, con provvedimento formale del 14 aprile 2004, ha confermato la decisione precedentemente pronunciata. 
B. 
Contro la decisione amministrativa V.________ è insorto con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo il riconoscimento di indennità di disoccupazione, ritenuto che se avesse soggiornato undici giorni supplementari in Spagna ne avrebbe avuto diritto. Egli ha pure censurato la violazione del diritto di essere informato. 
 
Con giudizio del 20 ottobre 2004 il Presidente della Corte cantonale ha respinto il gravame. 
C. 
Avverso la pronunzia cantonale insorge l'interessato con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, ribadendo tra l'altro il diritto al versamento di indennità di disoccupazione. Delle motivazioni si dirà se necessario in seguito. 
 
Chiamati a pronunciarsi sul gravame sia il Segretariato di Stato dell'economia che la Cassa non si sono espressi. 
 
Diritto: 
1. 
In via preliminare va rilevato che nella procedura pendente presso il Tribunale federale delle assicurazioni l'oggetto impugnato ai sensi dell'art. 128 e 97 segg. OG è il rapporto giuridico determinato dalla pronunzia cantonale secondo l'art. 98 lett. g OG, che, in seguito all'effetto devolutivo del ricorso, sostituisce la decisione amministrativa impugnata in prima istanza (DTF 117 V 295 consid. 2a; sentenza del 21 agosto 2003 in re C., C 3/03, consid. 1). 
 
In casu oggetto del contendere è quindi unicamente il diritto ad indennità di disoccupazione del ricorrente a partire dal 25 novembre 2003, segnatamente la questione se egli ha adempiuto il periodo contributivo annuale oppure si può avvalere di motivi d'esonero rispettivamente se l'amministrazione ha violato l'obbligo di informare previsto dall'art. 27 LPGA. Nella misura in cui l'assicurato formula ulteriori richieste, il ricorso è pertanto irricevibile. 
2. 
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 ; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). Ne discende che la LPGA è applicabile alla presente fattispecie sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alle sue disposizioni (art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LADI). Per le stesse considerazioni, dal momento che in concreto sia la disoccupazione che l'iscrizione al collocamento sono intervenute dopo il 1° luglio 2003, si applicano le modifiche della LADI entrate in vigore a tale data (cfr. sentenza del 9 giugno 2005 in re C., C 107/04, consid. 1). 
3. 
Nel caso in esame il Tribunale di prime cure ha respinto il gravame in quanto dal 25 novembre 2001 l'assicurato non aveva contribuito per dodici mesi all'assicurazione disoccupazione, inoltre egli non poteva essere esonerato dall'adempimento del periodo contributivo, in quanto il periodo di formazione era durato soltanto undici mesi e dieci giorni. 
 
A motivazione del proprio ricorso di diritto amministrativo l'interessato pone tuttavia in evidenza di aver elaborato, dal 7 luglio 2003 al 15 gennaio 2004, un piano per la stesura di un dottorato presso l'Istituto Universitario Europeo (IUE) di Fiesole, che tale attività, pari complessivamente a 141 giorni fino al 25 novembre 2003, va considerata quale formazione e che quindi egli soddisfa i presupposti per essere esonerato dall'adempimento del periodo contributivo. 
4. 
Giusta l'art. 8 cpv. 1 LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, tra l'altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (lett. e). 
 
Per l' art. 13 cpv. 1 LADI, nel suo tenore in vigore dal 1° luglio 2003, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ossia nei due anni precedenti il primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. Secondo il capoverso 2 lettera b sono parimenti computati i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno 3 settimane consecutive a giornata intera. 
 
L'art. 14 cpv. 1 LADI prevede inoltre che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro di cui all'art. 9 cpv. 3, durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi: formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera (lett. a). 
 
Con formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende ogni preparazione sistematica per una futura attività lucrativa, fondata su un regolare corso, riconosciuto legalmente oppure almeno di fatto (DTF 122 V 44 consid. 3c/aa; SVR 1995 ALV no. 46 pag. 135 consid. 2a). 
 
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'applicazione di quest'ultimo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un nesso di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione, da un lato, e i motivi elencati nella norma, in particolare l'esistenza di una formazione, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b). 
5. 
In casu va preliminarmente rilevato che l'assicurato non contesta il fatto che, tenendo conto del periodo di studio presso l'Università della Svizzera italiana fino all'ottenimento del diploma e dei due soggiorni all'estero, in Australia e in Spagna, non raggiunge, come indicato dal Tribunale di prime cure e dalla Cassa, i dodici mesi necessari per ottenere l'esonero dall'adempimento del periodo contributivo. 
 
Il nuovo motivo di esenzione dall'adempimento del periodo contributivo addotto dall'interessato in sede federale, e meglio lo svolgimento dell'attività di ricerca relativa alla stesura di un progetto di dottorato, non modifica l'esito del gravame. Il lavoro di ricerca in esame non può infatti essere sussunto quale formazione ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già avuto modo di statuire che uno studio autodidattico in relazione con un proprio progetto di ricerca non è sufficientemente controllabile e non rientra perciò nella fattispecie giuridica giustificante l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione (DLA 1990 no. 2 pag. 21). 
 
Alla stessa conclusione si deve giungere quindi anche per quanto riguarda i trenta giorni trascorsi in Spagna dopo la fine del corso di lingue e computati quale formazione dall'interessato nella tabella riportata nel ricorso di diritto amministrativo (cfr. DTF 108 V 102 seg.). 
 
Non va inoltre dimenticato che durante quasi tutto il periodo in cui ha svolto le proprie ricerche in vista dell'ammissione allo svolgimento del dottorato l'assicurato ha lavorato presso il campeggio X.________ rispettivamente svolto un corso di ripetizione a Payerne. Inoltre dall'11 ottobre si è adoperato per reperire un'attività a tempo pieno. Di conseguenza, non si può affermare che l'assicurato è stato impedito (o lo sarebbe stato) di essere parte contraente a tempo parziale (sentenza del 20 ottobre 1993 in re B., C 53/93) o a tempo pieno di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b). 
 
Al riguardo va precisato che anche nella misura in cui si volesse considerare quale formazione il periodo dal 6 al 21 settembre 2003, in cui l'assicurato non ha lavorato al campeggio, non ha svolto servizio militare, né cercava lavoro a tempo pieno, il periodo di dodici mesi non verrebbe in ogni caso raggiunto. Addizionando questo periodo di sedici giorni agli undici mesi e 10 giorni stabiliti dalla Corte cantonale, si giungerebbe infatti a undici mesi e 26 giorni. 
 
Infine è necessario precisare che se il periodo di formazione è durato meno di un anno, per compensare il periodo mancante non può neppure essere tenuto conto del lasso di tempo in cui è stata svolta un'attività lavorativa soggetta a contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI (sentenza del 17 maggio 1996 in re T., C 62/96, consid. 4b). 
6. 
L'assicurato sostiene altresì che è ravvisabile una violazione dell'art. 27 LPGA in quanto prima del 25 novembre 2003, data della sua iscrizione alla disoccupazione, non sarebbe stato sufficientemente informato dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione, segnatamente, ad esempio, tramite prospetti distribuiti presso l'Università, giornate informative, ecc. 
6.1 L'art. 27 cpv. 1 LPGA prevede che gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. Per il capoverso 2, ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente (cpv. 3). 
6.2 Il capoverso 1 - che si applica nel caso concreto in quanto l'assicurato fa riferimento ad una mancata informazione generale precedente all'iscrizione alla disoccupazione, riguardante i presupposti per la percezione delle relative indennità - prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (DTF 131 V 476 consid. 4.1; FF 1999 3952 seg.; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., Berna 2003, pag. 430 ; Raymond Spira, Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales [art. 27 LPGA], in: RSAS 2001 pag. 529 ; si veda anche DTF 109 V 52 segg.) 
 
Il capoverso 2 dell'art. 27 LPGA prevede invece un diritto individuale a fruire della consulenza dell'assicuratore competente. Ogni assicurato può quindi esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza gratuita in merito ai propri diritti e obblighi (DTF 131 V 476 consid. 4.1; FF 1999 3953 seg.). 
 
Nel caso in cui l'obbligo di consulenza non viene rispettato la persona interessata viene tutelata nella propria buona fede e, meglio, il comportamento errato viene equiparato ad un'informazione scorretta fornita da un assicuratore (DTF 131 V 480 consid. 5; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 17 all'art. 27; v. pure DTF 121 V 34 seg. e 112 V 124). 
7. 
La censura sollevata dall'assicurato dev'essere respinta. In effetti, per motivi di praticabilità ed economicità all'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA non può essere riconosciuta l'estensione pretesa dall'interessato, anche tenuto conto delle attuali possibilità di accedere ad ogni tipo di informazione di cui praticamente ogni persona con formazione superiore dispone, ad esempio tramite internet. In effetti è del tutto ammissibile - anche alla luce del principio della buona fede applicabile non solo allo Stato nei confronti del cittadino ma anche viceversa (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., pag. 113) - che quest'ultimo, in caso di dubbio circa i suoi eventuali diritti futuri, consulti internet oppure si rivolga ad una cassa disoccupazione di sua scelta per ottenere i relativi opuscoli, alfine di accertare quali siano concretamente i presupposti per ottenere indennità dall'assicurazione disoccupazione. Ciò deve valere soprattutto in un caso non del tutto lineare quale quello del ricorrente, che ha alternato periodi di studio, lavoro e servizio militare e che è ed era senz'altro al corrente, come egli stesso ha ammesso, delle difficoltà per i giovani, malgrado la laurea, di trovare un posto di lavoro. 
 
Visto quanto sopra, prima di partire per l'estero, l'assicurato avrebbe dovuto sincerarsi personalmente sui presupposti di un eventuale diritto ad indennità di disoccupazione in caso di formazione rispettivamente perfezionamento professionale. 
 
Anche su questo punto il ricorso di diritto amministrativo risulta pertanto infondato. 
8. 
Infine l'assicurato censura il fatto che la medesima persona che ha sottoscritto la decisione amministrativa ha redatto pure la risposta di causa pendente ricorso cantonale. 
 
In proposito il Tribunale cantonale adito ha precisato che sarebbe auspicabile che in futuro la decisione e la risposta di causa venissero redatte da due funzionari distinti. 
8.1 Secondo l'art. 61 LPGA, fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (che non riguarda in concreto la forma della risposta di causa), la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le esigenze di cui alle lettere da a-i. 
 
Tale norma di diritto federale non prevede alcunché a proposito della forma rispettivamente del contenuto della risposta di causa. Lo stesso vale per quanto riguarda l'art. 49 LPGA riguardante la decisione e l'art. 52 LPGA riguardante la decisione su opposizione. 
 
L'art. 3 della legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni prevede soltanto che immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne trasmette copia all'autorità amministrativa che ha emanato la querelata decisione fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell' atto di risposta cui sono da allegare tutti i documenti. 
 
Neppure il diritto di procedura cantonale prevede quindi alcunché a proposito dei requisiti formali che la risposta di causa dovrebbe rispettare (a proposito dei requisiti formali di una decisione in ambito delle assicurazioni sociali, in particolare della necessità o meno della firma, si veda DTF 112 V 87 seg.,105 V 248 segg.; Kieser, op.cit., no. 20 all'art. 49). 
 
Stante quanto precede, l'ordinamento cantonale non viola il diritto federale. 
9. 
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto, in quanto ricevibile. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio regionale di collocamento di Locarno e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 9 maggio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: