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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_289/2022  
 
 
Sentenza del 9 giugno 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Maurizio Pagliuca, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Guisanplatz 1, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziara internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 maggio 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2022.36). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 19 novembre 2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di A.________e altre persone per i reati di autoriciclaggio, riciclaggio aggravato dalla finalità di favorire l'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e tentato trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'avere agito al fine di agevolare la citata associazione mafiosa. Gli indagati sono sospettati di aver occultato e sottratto alle autorità di perseguimento penale italiane rilevanti somme di denaro di provenienza illecita accumulate grazie ai loro rapporti con la menzionata associazione, denaro trasferito anche in Svizzera. L'autorità estera ha chiesto informazioni inerenti a un conto di A.________ presso la banca B.________ e il sequestro degli averi riconducibili a lui e ai suoi stretti congiunti. 
 
B.  
Con decisione di chiusura del 3 febbraio 2022 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione all'Italia di svariata documentazione concernente un conto intestato all'indagato A.________, confermando il sequestro dei relativi valori. Adito dall'inquisito, con giudizio del 5 maggio 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla, di rifiutare la domanda di assistenza e la trasmissione della documentazione bancaria e di dissequestrare il conto, in via subordinata, di modificare la decisione di chiusura nel senso di non trasmettere determinati scritti di un legale. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico, e non in maniera penale come erroneamente ritenuto dal ricorrente, è ammissibile soltanto se, come in concreto, concerne un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente adduce, quale fatto nuovo (art. 99 cpv. 1 LTF), che il 17 maggio 2022 il Ministero pubblico del Cantone Ticino gli ha comunicato d'aver emanato, il 22 aprile 2022, una decisione di entrata in materia, al suo dire fondata sugli stessi fatti, rilevando che potrebbe quindi insorgere il rischio di decisioni discordanti. L'assunto non regge. L'invocata decisione concerne infatti una rogatoria precedente del 2005, completata nel 2006 e nel 2020 e da ultimo il 12 novembre 2021 presentata dalla Sezione Prima Penale, Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo; essa si fonda su una decisione di sequestro di un conto di una fondazione adottata il 20 maggio 2020 dalla Corte d'Appello di Palermo in relazione alla collusione del ricorrente con sodalizi mafiosi. Spetterà al Tribunale di Palermo coordinare se del caso i diversi procedimenti penali e semmai alla CRP pronunciarsi sull'ammissibilità di quella rogatoria e dei suoi complementi. Contrariamente alla tesi ricorsuale, la sussistenza di due distinte rogatorie non costituisce una questione giuridica d'importanza fondamentale.  
 
 
2.2. Per il resto la decisione impugnata, che rispetta la costante prassi, non solleva problemi che imporrebbero un intervento del Tribunale federale. In effetti, le considerazioni della CRP riguardo all'esposto dei fatti indicato nella rogatoria, ampiamente descritto nel criticato giudizio, e al rispetto dei principi della doppia punibilità e della proporzionalità, in particolare all'utilità potenziale dei documenti litigiosi relativi a una relazione bancaria dell'imputato, non si scostano dalla costante prassi. Anche la criticata trasmissione di scritti, di natura commerciale, di un avvocato non diverge dalla prassi invalsa, ritenuto inoltre che il ricorrente neppure tenta di spiegare in quale altro ambito il legale sarebbe intervenuto come patrocinatore.  
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 9 giugno 2022 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri