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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_349/2022  
 
 
Sentenza del 9 giugno 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Capriasca, 
piazza Giuseppe Motta 1, 6950 Tesserete, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 marzo 2022 (42.2021.69). 
 
 
Visto:  
la decisione del 18 giugno 2021, confermata su reclamo il 22 settembre 2021, emessa dal Comune di Capriasca che ha respinto la "richiesta di prestazione ponte COVID" presentata da A.________ per il mese di aprile 2021, 
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 marzo 2022, che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su reclamo, 
il ricorso al Tribunale federale inoltrato da A.________ con cui si chiede sostanzialmente di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni, 
 
 
considerando:  
che la I Corte di diritto sociale del Tribunale federale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico riguardanti le assicurazioni sociali cantonali (art. 34 lett. d RTF; RS 173.110.131), fra cui rientra anche la "prestazione ponte COVID", istituita dal legislatore ticinese con il decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021 concernente la prestazione ponte COVID (BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66) e rinnovata con il decreto legislativo del 22 febbraio 2022 concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID (RL 876.100), 
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF), 
che la violazione del diritto cantonale, su cui solo è retta la "prestazione ponte COVID", non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria, ossia manifestamente errata o insostenibile (art. 9 Cost.; DTF 140 III 16 consid. 2.1; 138 V 67 consid. 2.2), 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2), ma al contrario, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali, il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati tali diritti (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2), 
che, diversamente da altre procedure, dinanzi al Tribunale federale occorre presentare entro il termine legale un atto di ricorso completo di tutte le censure motivate, senza possibilità né di rinviare in alcun modo in un secondo tempo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti (DTF 137 IV 339 consid. 2.4; 132 I 42 consid. 3.3.4) né di ottenere la concessione di un termine suppletorio per completare la motivazione del ricorso (sentenza 8C_232/2022 del 21 aprile 2022), 
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato il diniego della "prestazione ponte COVID", stabilendo da un lato a norma dell'art. 4 cpv. 3 lett. c del decreto legislativo urgente una sostanza netta di fr. 174'724.-, importo ottenuto deducendo la franchigia di fr. 20'000.- dalla somma risultante dall'ultima decisione di tassazione passata in giudicato, ossia da quella 2010 del 14 dicembre 2016, 
che la Corte cantonale ha ritenuto da un altro lato esaustiva la lista delle spese riconosciute secondo l'art. 4 cpv. 4 del decreto legislativo urgente, rifiutando quindi di considerare i costi per i medicamenti assunti dal ricorrente e osservando altresì come alla franchigia e alla partecipazione ai costi LAMal si debba sopperire tramite l'importo della soglia di intervento, 
che il ricorrente si dilunga nel criticare la politica estera della Svizzera, il trattamento inadeguato da parte delle autorità ticinesi, la situazione delicata del proprio figlio collocato in un istituto, gli atti a suo dire scorretti del Comune di Carpiasca o le difficoltà nel seguire le procedure a causa del suo stato di salute, tutti aspetti non pertinenti con la controversia relativi al calcolo della "prestazione ponte COVID", 
che per quanto attiene al principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.), esso si trova violato soltanto quando, tra casi analoghi, la cui similitudine va stabilita per quanto riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere, si presentano distinzioni sostanziali ingiustificate (DTF 142 V 316 consid. 6.1.1; 141 I 235 consid. 7.1) e nella fattispecie tale costellazione non è dimostrata in alcun modo, 
che un'incapacità di stare direttamente in giudizio è ammessa soltanto a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovveduta nella procedura in questione (art. 41 cpv. 1 LTF; sentenza 6B_246/2015 del 19 marzo 2015 con riferimenti), 
che pertanto non si può entrare nel merito del rimedio manifestamente non motivato in modo sufficiente e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 9 giugno 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Bernasconi