Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_364/2024
Sentenza del 9 luglio 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Stadelmann, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 maggio 2024 (42.2024.11).
Visto:
il ricorso inoltrato da A.________ il 26 giugno 2024 (timbro postale) al Tribunale federale contro la sentenza del 23 maggio 2024 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
che il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione, come nel caso in rassegna, inizia a decorrere dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
che la sentenza cantonale, stando all'attestazione postale, è pervenuta al ricorrente venerdì 24 maggio 2024, e pertanto, il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere sabato 25 maggio 2024 (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è giunto a scadenza, in considerazione altresì dell'art. 45 cpv. 1 LTF, lunedì 24 giugno 2024,
che il gravame, consegnato alla Posta svizzera - Ufficio postale di Locarno 1 - il 26 giugno 2024 è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 luglio 2024
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Stadelmann
La Cancelliera: Cometta Rizzi