Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 0}
I 400/03
Sentenza del 9 agosto 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere
Parti
A._________ ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Probst, Via Motta 12, 6901 Lugano,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 29 aprile 2003)
Visto in fatto e considerando in diritto che:
per giudizio del 29 aprile 2003 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame interposto da A.________ avverso la decisione 29 ottobre 2002 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino accordante al marito Fausto Arena una rendita intera d'invalidità di fr. 1'868.- oltre alla completiva per sé stessa di fr. 560.-, pagatale "in misura di un quarto della rendita d'invalidità per la moglie",
rilevando che il ricorso, volto ad ottenere la corresponsione di una mezza rendita al posto della rendita completiva, avrebbe in realtà dovuto essere rivolto contro il provvedimento 9 dicembre 2002 - notificato al patrocinatore dell'interessata, avv. Marco Probst, insieme all'atto del 29 ottobre 2002 - dell'Ufficio AI del Canton Berna, che, oltre a valutare il grado d'invalidità e a determinare la rendita dell'assicurata, precisava che la rendita "suppletiva per la moglie è pagata a lei in misura di un quarto della rendita d'invalidità", il primo giudice ha ritenuto il gravame sprovvisto del necessario interesse degno di protezione,
A.________ si è aggravata al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo,
avendo per oggetto una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario),
mediante ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato alla ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
entro il termine fissato, l'insorgente ha formulato, tramite il suo patrocinatore, una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, intesa ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare l'anticipo richiesto,
ritenendo, dopo un esame sommario, il ricorso sprovvisto di possibilità di successo, la presente Corte, con decreto 3 giugno 2004, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria assegnando all'interessata un nuovo termine di 14 giorni per conformarsi all'ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003,
l'insorgente non ha a tutt'oggi versato l'importo richiesto,
richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG , dando attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003 e confermata con il decreto 3 giugno 2004,
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione Berner Arbeitgeber e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 agosto 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: