Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_639/2021  
 
 
Sentenza del 9 settembre 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Giudice presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
rappresentato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello Sport del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
 
B.________ SA. 
 
Oggetto 
Appalti pubblici (effetto sospensivo), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2021 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2021.261). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 4 giugno 2021, in esito a un pubblico concorso concernente l'attribuzione, a partire dell'anno scolastico 2021/2022, del servizio di trasporto degli allievi delle scuole medie di X.________ per una durata di dieci anni, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha aggiudicato alla A.________ Sagl, la quale aveva presentato delle offerte per quattro tratte, la tratta Y.________. Le tre altre tratte, di cui la Z.________, sono state attribuite alla B.________ SA. 
 
B.  
Il 15 giugno 2021 la A.________ Sagl ha adito il Tribunale cantonale amministrativo, contestando le quattro decisioni di delibera. Nell'ambito dell'istruttoria della causa, con decisione del 23 luglio 2021, il Giudice delegato della Corte cantonale, in parziale accoglimento dell'istanza (presentata dal committente) di revoca dell'effetto sospensivo concesso in via supercautelare il 5 luglio 2021, ha annullato il provvedimento cautelare in questione e, limitatamente alla tratta Z.________, ha concesso al committente di concludere il contratto fino alla decisione di merito del Tribunale cantonale amministrativo. Nel contempo ha ordinato l'intimazione delle risposte di causa e ha fissato un termine alla ricorrente per presentare un'eventuale replica. 
 
C.  
Il 24 agosto 2021 la A.________ Sagl ha inoltrato al Tribunale federale un' "opposizione totale alla decisione no. 52.2021.261 del 23.07.21 del tribunale Cantonale amministrativo" nella quale rimprovera alla Corte cantonale di non avere riconosciuto "l'esperienza ultra ventennale dei titolari della A.________ Sagl" ciò che implica "la perdita degli appalti" rispettivamente di non avere valutato "nei criteri di aggiudicazione delle commesse in oggetto, l'esperienza personale" ciò che "lede l'onorabilità e la proprietà intellettuale dei proprietari (...) e precludono alla nostra ditta ulteriori partecipazioni a commesse del genere in quanto considerata priva di esperienza". Conclude affermando che se verrà confermata la decisione di non valutare nei criteri di aggiudicazione l'esperienza personale con il punteggio massimo, i suoi titolari rinunceranno all'appalto Y.________.  
Il 30 agosto 2021 il Tribunale federale ha informato la ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e l'ha invitata a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere (art. 100 LTF in relazione con gli art. 44, 46 e 47 cpv. 1 LTF). Con scritto del 2 settembre 2021 la ricorrente ha ribadito i propri argomenti. 
Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 145 II 168 consid. 1 e richiamo). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto di disamina dinanzi a questa Corte è la revoca (parziale) dell'effetto sospensivo concesso d'ufficio in via supercautelare al gravame esperito dalla qui ricorrente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. In altre parole la pronuncia impugnata, che non pone fine alla vertenza e che è stata notificata separatamente, è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (sentenza 2C_951/2019 del 16 luglio 2020 consid. 1.2 e riferimenti) nonché una misura cautelare contro la quale la ricorrente può, in virtù dell'art. 98 LTF, far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5).  
 
2.2. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.3. Nel caso specifico la ricorrente - che si limita a criticare le aggiudicazioni - non fa valere la violazione di alcun diritto costituzionale. L'impugnativa, che non contiene una motivazione che adempia le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF si rivela quindi manifestamente inammissibile.  
Visto quanto precede può rimanere irrisolta la questione di sapere quale rimedio di diritto (ricorso in materia di diritto pubblico o ricorso sussidiario in materia costituzionale cfr. art. 83 lett. f LTF) doveva essere esperito poiché in entrambi i casi soltanto la violazione di diritti costituzionali poteva in ogni caso essere addotta (art. 98 LTF) ciò che, come appena illustrato la ricorrente non ha fatto. 
 
2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.  
 
3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alla B.________ SA, parte interessata, la quale non è stata invitata a determinarsi (art. 68 cpv. 1 LTF) né ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla B.________ SA. 
 
 
Losanna, 9 settembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud