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[AZA 0] 
I 453/01 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e 
Kernen; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 9 ottobre 2001 
 
nella causa 
D.________, ricorrente, rappresentato dal prof. R.________, 
 
contro 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: 
 
D.________, nato nel 1958, di professione gommista, il 19 dicembre 1996 ha presentato una richiesta di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità in quanto affetto da sindrome del canale spinale stretto, instabilità del segmento L4 - L5, stato dopo frattura cranica e lesioni al ginocchio destro nonché commozione cerebrale dopo incidente motociclistico nel 1981; 
 
in seguito ad accertamenti medici ed economici esperiti nell'ambito della procedura amministrativa, con decisione 13 settembre 2000 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha assegnato all'assicurato una mezza rendita a contare dal 1° luglio 1999 per un grado d'invalidità del 55 %, negando nel contempo il diritto a provvedimenti reintegrativi professionali; 
 
con il medesimo provvedimento l'UAI ha inoltre compensato il versamento di rendite arretrate con il credito in restituzione di prestazioni fornite dalla Cassa disoccupazione Syna e dalla Cassa malati Cammid; 
 
contro tale decisione l'interessato è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con ricorso nel quale concludeva, rimproverato all'amministrazione di non aver correttamente valutato la documentazione medica agli atti e di aver insostenibilmente ritardato l'evasione della richiesta di prestazioni presentata nel dicembre 1996, postulando l'assegnazione di una rendita d'invalidità intera; 
 
con separato ricorso l'insorgente ha pure contestato la compensazione operata dall'UAI del credito vantato dalla Cassa disoccupazione Syna con le rendite arretrate per un importo di fr. 12'154.-; 
 
congiunti i due gravami, l'autorità di ricorso cantonale li ha respinti con giudizio del 5 giugno 2001; 
 
ha in sostanza considerato che l'atto impugnato non prestava il fianco a critiche né dal profilo medico né da quello economico e che a ragione l'UAI aveva effettuato la compensazione delle rendite arretrate con il credito in restituzione di prestazioni erogate dalla Cassa disoccupazione Syna; 
 
pur negando comunque la fondatezza della doglianza, ha altresì ritenuto non essere competente per pronunciarsi sulla censura mossa dall'assicurato nei confronti dell'amministrazione relativamente ai tempi impiegati per evadere la domanda di prestazioni; 
 
rappresentato dal prof. R.________, contro il giudizio cantonale D.________ insorge al Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo nel quale postula, censurato tra l'altro il richiamo di una perizia allestita dalla dott. ssa H.________ in lingua tedesca parzialmente riprodotta nella contestata pronunzia, il riconoscimento del diritto ad una rendita corrispondente al suo stato di totale invalidità; 
 
rispondendo al gravame, l'UAI ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi; 
 
nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha illustrato in modo pertinente e completo le norme legali e di ordinanza, nonché i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare riferimento e prestare adesione; 
 
nel caso di specie, alla luce dei circostanziati atti medici all'inserto, i quali consentono un apprezzamento oggettivo della fattispecie in discussione, nonché in applicazione dei principi riguardanti la determinazione del grado d'invalidità, segnatamente quelli stabiliti nella più recente giurisprudenza in materia di fissazione del reddito da invalido (DTF 126 V 75 segg.), non sussiste alcun dubbio in merito alle conclusioni cui sono giunte le precedenti istanze; 
 
secondo le stesse, l'assicurato dispone ancora di una capacità lavorativa del 50 % in attività confacenti al suo stato di salute, il grado dell'incapacità di guadagno e quindi dell'invalidità corrispondendo al 55 %; 
 
pure correttamente la Corte cantonale ha rilevato i motivi per cui all'amministrazione non poteva essere mossa la critica di aver ritardato nell'evadere la richiesta di prestazioni e precisato che eventuali doglianze per ritardata o denegata giustizia nell'ambito della procedura sarebbero comunque state da indirizzare all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in qualità di autorità di vigilanza; 
 
il Tribunale di prime cure ha infine rilevato a ragione che si appalesava infondata la censura secondo la quale a torto l'UAI avrebbe compensato a favore della Cassa disoccupazione Syna l'importo di fr. 12'154.-; 
 
non sono neppure suscettibili di sovvertire le chiare conclusioni cui sono giunte le precedenti istanze le generiche argomentazioni ribadite dall'insorgente in questa sede, segnatamente ove si osservi che egli si limita ad affermare, senza trarne conclusioni pertinenti, che anche il giudice cantonale aveva denunciato gli ingiustificati ritardi operati dall'amministrazione e che pure la menzionata dott. ssa H.________ aveva ammesso una totale inabilità lavorativa nonché la necessità di terapie riabilitative intensive; 
 
nel ricorso di diritto amministrativo il ricorrente censura pure il fatto che nel giudizio impugnato la precedente istanza abbia richiamato parte della perizia allestita dalla dott. ssa H.________ riproducendola nell'originale lingua tedesca; 
 
a questo proposito deve tuttavia essere rammentato che il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare come, in difetto di norme al riguardo, un istante non abbia il diritto di chiedere la traduzione della documentazione che lo concerne (RCC 1983 pag. 392 consid. 1, con riferimento a Marti-Rolli, La liberté de la langue en droit suisse, tesi Losanna 1978); 
 
neppure sono dati quindi, in simili condizioni, i requisiti secondo i quali si dovrebbe disattendere la pronunzia querelata per motivi di violazione del diritto di essere sentito; 
 
discende da quanto suesposto che il gravame di D.________ si appalesa infondato, mentre meritano tutela il giudizio cantonale e la decisione da esso protetta; 
 
in tali circostanze, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 9 ottobre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :