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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_888/2025  
 
 
Sentenza del 9 ottobre 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2024.254). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con ricorso del 30 agosto 2025 A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza emanata il 22 agosto 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Egli chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
2.  
Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. 
 
3.  
Constatata l'assenza di una firma apposta di proprio pugno sul ricorso, dove è presente unicamente una fotocopia della stessa, ciò che risulta insufficiente (DTF 121 II 252 consid. 3; sentenze 6B_553/2024 del 13 settembre 2024 consid. 3; 6B_505/2023 del 15 maggio 2023 consid. 2), con decreto dell'11 settembre 2025 l'impugnativa è stata ritornata al ricorrente, con l'invito a sanare il vizio entro il 2 ottobre 2025 e l'avvertenza che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF). 
Dall'estratto "Track and Trace" (tracciamento degli invii della Posta svizzera) risulta che il summenzionato decreto è stato notificato al ricorrente in data 13 settembre 2025 mediante invio raccomandato all'indirizzo di recapito indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria. 
 
4.  
Entro il termine assegnato, il ricorrente non ha trasmesso al Tribunale federale un esemplare dell'atto di ricorso con firma autografa. Per tale motivo, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente, peraltro non comprovata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e a B.________, X.________. 
 
 
Losanna, 9 ottobre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara