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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_570/2022  
 
 
Sentenza del 9 novembre 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 agosto 2022 (42.2022.44). 
 
 
Visto:  
la sentenza del 29 agosto 2022 (incarto n. 42.022.44) con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso di A.________ contro la decisione su reclamo del 27 maggio 2022 con cui l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha confermato il rifiuto di un aiuto d'urgenza postulato il 29 novembre 2021, come pure di prestazioni assistenziali richieste il 29 dicembre 2021, 
"l'istanza di designazione di un patrocinatore d'ufficio e/o di proroga dei termini di scadenza" di A.________ inoltrata al Tribunale federale il 5 settembre 2022 (timbro postale), con cui è stata anche chiesta "la concessione dell'effetto sospensivo e/o altri provvedimenti cautelari d'urgenza" nei confronti della sentenza cantonale, 
la comunicazione del 9 settembre 2022 con cui, per ordine del Presidente della I Corte di diritto sociale, l'interessata è stata informata sui presupposti per la concessione del gratuito patrocinio, sull'improrogabilità dei termini di ricorso nel senso dell'art. 47 cpv. 1 LTF come infine sulle condizioni eccezionali per la restituzione di un termine inosservato, in particolare in relazione a una situazione di malattia, 
il ricorso, previa concessione dell'effetto sospensivo, dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, come pure di designazione di un difensore d'ufficio nel senso dell'art. 41 LTF, inoltrato al Tribunale federale da A.________ il 26 settembre 2022 (timbro postale), volto all'annullamento della sentenza cantonale, al riconoscimento "dell'assistenza sociale (ordinaria e/o d'urgenza) e alla revisione della sentenza n. 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021", 
 
 
considerando:  
che la ricorrente procede con il medesimo memoriale di ricorso del 26 settembre 2022 sia contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 agosto 2022 di cui all'incarto n. 42.2022.37, che contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 agosto 2022 di cui all'incarto n. 42.2022.44 (oggetto della presente vertenza), chiedendo la congiunzione delle cause, 
 
che tale domanda di congiunzione delle cause va respinta in quanto le censure sono dirette contro due diverse sentenze cantonali che concernono due procedure completamente distinte (art. 24 cpv. 2 PC combinato con l'art. 71 LTF; sul tema cfr. DTF 144 V 173 consid. 1.1 con riferimenti), segnatamente quella oggetto della presente vertenza (incarto n. 42.2022.44 e causa federale 8C_570/2022) che statuisce sulle sorti della decisione su reclamo dell'USSI del 27 maggio 2022 riferita, nel merito, al diniego del diritto a prestazioni d'urgenza e assistenziali e quella concernente l'incarto n. 42.2022.37 (causa federale 8C_568/2022) con cui è stato chiesto di decidere sulla revisione della sentenza cantonale del 26 aprile 2021 (incarto n. 42.2021.5-6) passata incontestata in giudicato (in merito alle decisioni su reclamo dell'USSI dell'11 e del 13 gennaio 2021), 
che la domanda della ricorrente di designazione di un patrocinatore nel senso dell'art. 41 LTF in quanto degente presso la clinica B.________ con la conseguente impossibilità di trattare il gravame va respinta, in quanto l'art. 41 LTF istituisce una rappresentanza obbligatoria in caso di incapacità manifesta a fare valere da sé le proprie ragioni in giudizio, che va ammessa soltanto a condizioni restrittive, segnatamente quando la parte appare manifestamente incapace nella proceduta interessata (sul tema cfr. sentenza 4A_13/2022 del 7 febbraio 2022 con riferimenti), ciò che non è il caso nella fattispecie in esame, come del resto la ricorrente nemmeno sostiene, 
che, per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti, 
che gli art. 95 segg. LTF enunciano i possibili motivi di ricorso davanti al Tribunale federale, 
che con il ricorso in materia di diritto pubblico può segnatamente essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) che include anche i diritti costituzionali dei cittadini, 
che, salvo per i casi citati dall'art. 95 LTF (che non ricorrono in concreto), non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale su cui si basa in tutta evidenza la decisione impugnata, 
 
che è tuttavia possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; sul tema cfr. DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2 con riferimenti), 
che in questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose (art. 106 cpv. 2 LTF; cfr. DTF 139 I 229 consid. 2.2 con riferimenti), e quindi la ricorrente deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, in quale misura sarebbero violati i suoi diritti fondamentali, 
che oggetto della vertenza dinanzi all'autorità giudiziaria precedente era, nel merito, la decisione su reclamo dell'USSI del 27 maggio 2022 concernente il rifiuto del diritto all'aiuto d'urgenza chiesto il 29 novembre 2021 e alle prestazioni assistenziali domandate il 29 dicembre 2021, prestazioni concernenti l'intervento della pubblica assistenza, disciplinata dal diritto cantonale, 
che la Corte cantonale ha rifiutato il diritto a ulteriori prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020 in considerazione della volontà della ricorrente di continuare con la sua attività d'indipendente, malgrado l'intimazione di chiudere e inoltrare una domanda di indennità straordinarie di disoccupazione, che sono prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali, 
che l'autorità giudiziaria precedente ha pure confermato il rifiuto dell'aiuto d'urgenza nel senso dell'art. 12 Cost. in quanto la ricorrente non ha reso verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente, 
che la ricorrente si limita a fare un elenco dei diritti fondamentali a suo dire violati dal Tribunale cantonale, senza dimostrare minimamente il carattere arbitrario degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte cantonale, omettendo così di confrontarsi con la necessità di motivazione a tal riguardo, 
che anzi l'argomentazione dell'insorgente tende piuttosto a sostituire - in maniera inammissibile - il proprio apprezzamento a quello dell'autorità giudiziaria precedente, 
che di conseguenza non vi è motivo per scostarsi dai fatti accertati dalla Corte cantonale, 
che alla domanda di revisione della sentenza n. 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 non può essere dato seguito, in quanto esula dall'oggetto della presente lite, 
che il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF), 
che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Le cause 8C_568/2022 e 8C_570/2022 non sono congiunte. 
 
2.  
La domanda di designazione di un patrocinatore è respinta. 
 
3.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
4.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto. 
 
5.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
6.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 9 novembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi