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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.53/2003 /bom 
 
Sedute del 12 novembre 
e 9 dicembre 2003 
Camera d'accusa 
 
Composizione 
Giudici federali Karlen, presidente, 
Fonjallaz, vicepresidente, Marazzi, 
cancelliere Ponti. 
 
Parti 
A.________, 
reclamante, patrocinato dall'avv. Roberta Soldati, 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Perquisizione e sequestro, 
 
reclamo alla Camera d'accusa contro la decisione 
del 4 dicembre 2002 del Ministero pubblico della Confederazione. 
 
Fatti: 
A. 
Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di B.________ e A.________, entrambi cittadini italiani, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, il 4 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la perquisizione e il sequestro presso la società fiduciaria X.________ SA di Lugano di ogni e qualsiasi attivo intestato ai due indagati e alle società panamensi Y.________ Ltd. Inc., Z.________ SA (di proprietà del B.________) nonché U.________ Inc. (di proprietà di A.________). L'MPC ha decretato nel contempo il sequestro di tutta la documentazione (in particolare i libri sociali) inerente le menzionate società. 
 
All'origine del provvedimento vi sono due segnalazioni datate 4 dicembre 2002 dell'Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell'art. 9 LRD (Legge federale sul riciclaggio di denaro; RS 955.0). Dette segnalazioni provenivano dalla stessa X.________ SA di Lugano, che aveva appreso dalla stampa dell'arresto in Italia di A.________ e B.________ per titolo di bancarotta fraudolenta. 
B. 
L'8 gennaio 2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha trasmesso al MPC una domanda di assistenza giudiziaria internazionale allo scopo di identificare ed assumere informazioni circa i conti bancari in Svizzera intestati agli indagati e alle società estere loro appartenenti. Secondo le autorità italiane vi è infatti il fondato sospetto che parte delle risorse fraudolentemente sottratte ad un società italiana (poi fallita) siano state dirottate su conti bancari in Svizzera. 
C. 
Con reclamo del 10 aprile 2003 alla Camera di accusa del Tribunale federale, A.________ ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il dissequestro di tutti i beni e gli attivi di sua pertinenza depositati presso la banca S.________ SA sotto la denominazione convenzionale "M.________". Nel merito, il reclamante sostiene che il provvedimento di sequestro degli attivi presso la X.________ SA non ha più ragione di essere, in quanto egli avrebbe già fornito sufficienti garanzie all'autorità penale italiana che procede nei suoi confronti per il reato di bancarotta fraudolenta. In tal senso l'autorità estera avrebbe ordinato anche la revoca della misura di custodia cautelare disposta in un primo tempo nei suoi confronti, in quanto il risarcimento dell'eventuale danno sarebbe garantito. 
D. 
Con risposta del 7 maggio 2003, il MPC ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. Il MPC osserva anzitutto che il procedimento avviato dall'autorità estera per titolo di bancarotta fraudolenta è indipendente da quello, alla base del provvedimento impugnato, aperto in Svizzera per riciclaggio di denaro, essendo i comportamenti rimproverati agli imputati differenti. La garanzia prestata all'autorità estera non può pertanto avere influenza alcuna su un'eventuale decisione di confisca degli averi decisa dal MPC. A sostegno della propria decisione, l'autorità inquirente ricorda che vi sono sospetti più che fondati che sulla relazione bancaria "M.________" presso la S.________ Banca SA siano stati depositati proventi illeciti originati dalla bancarotta fraudolenta di cui è accusato il reclamante in Italia, per cui si giustifica il mantenimento del sequestro del conto e di tutta la documentazione relativa. 
E. 
Nella sua replica del 2 luglio 2003 il reclamante ribadisce l'inutilità e la disproporzione del provvedimento di perquisizione e sequestro, osservando come la domanda di rogatoria internazionale proveniente dall'Italia nemmeno menziona il conto litigioso presso la S.________ Banca SA, ma indica un conto presso un altro istituto bancario (relazione detta "N.________" presso la T.________ di Lugano). Da parte sua, con duplica del 14 luglio 2003, il MPC ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Camera di accusa del Tribunale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214 e segg. PP. La legittimazione ricorsuale è in concreto pacifica, essendo il reclamante titolare degli attivi oggetto della contestata decisione di perquisizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). 
1.2 Appare al contrario assai dubbia la tempestività del gravame. 
 
Come noto, il termine entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell'art. 105bis cpv. 2 PP è di cinque giorni (art. 217 PP per analogia). In concreto, il decreto impugnato porta la data del 4 dicembre 2002, e nulla lascia supporre che non sia stato intimato immediatamente per fax e per lettera raccomandata alla società fiduciaria (v. punto 3 del dispositivo del decreto). Il reclamante sostiene però di aver ricevuto la decisione impugnata dalla fiduciaria solamente il 7 aprile 2003: tra la notifica del provvedimento di sequestro alla fiduciaria e l'inoltro del reclamo alla Camera d'accusa sono quindi trascorsi oltre quattro mesi, senza che alcun motivo sia stato addotto a giustificazione del tempo trascorso. 
 
Dunque, già in punto al requisito formale della tempestività del gravame, esso è privo di una qualsiasi motivazione che permetta alla Camera di accusa di rispondere a questa domanda. 
2. 
Indipendentemente dalla sua tempestività, il gravame risulta comunque irricevibile anche per mancanza di motivazione sul fondo. 
2.1 Se nella procedura dinanzi alla Camera d'accusa la legge non pone esigenze particolari riguardo alla forma e al contenuto dei reclami (v. art. 214-219 PP), né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il reclamante deve nondimeno far prova di diligenza e condurre la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo comprensibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni. Il libero esame delle lesioni del diritto federale, che compete alla Camera d'accusa del Tribunale federale nell'ambito di un reclamo, non esime il ricorrente dal presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato. L'obbligo di motivare il reclamo può peraltro essere indirettamente dedotto dal tenore dell'art. 219 cpv. 1 PP (DTF 107 IV 211 consid. 2a). 
2.2 In concreto l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato riguarda gli attivi intestati ai due indagati e alle citate società panamensi presso la società fiduciaria X.________ SA di Lugano, oltre alla documentazione relativa (v. lett. A supra). Ora, nel suo gravame il reclamante non parla di questi attivi, che definisce invece genericamente "l'attivo esistente presso la fiduciaria ...", concludendo comunque alla sola liberazione del conto bancario "M.________" presso la S.________ Banca SA, oggetto di un analogo provvedimento di perquisizione e sequestro (v. Inc. 8G.52/2003). La questione degli attivi presso la società fiduciaria non è sollevata nemmeno dal MPC, che ha presentato un'unica risposta per i due reclami, ove tratta unicamente del sequestro del conto presso la S.________ Banca SA. Infine, anche il patrocinatore del reclamante, in sede di replica, si aggrava unicamente contro il sequestro del conto bancario presso la menzionata banca. 
 
Nella fattispecie non è dato di sapere se l'ordine impugnato abbia eventualmente colpito attivi facenti capo alla società panamense di cui il reclamante è titolare oppure attivi delle società intestate al co-indagato B.________; è possibile che gli attivi presso la X.________ corrispondano al solo conto bancario già sequestrato presso la S.________ Banca, ma ciò non traspare in alcun modo dall'incarto. In simili evenienze, il Tribunale federale è nell'assoluta impossibilità di verificare la connessione di tali attivi e della relativa documentazione con l'inchiesta, rispettivamente di valutare se eventuali motivi di sequestro siano nel frattempo caduti. 
3. 
Discende da quanto precede che il gravame è irricevibile in quanto immotivato. Giacché fatto con leggerezza, le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente (art. 219 cpv. 3 PP). 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
 
1. 
Il reclamo è irricevibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante. 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice del reclamante e al Ministero pubblico della Confederazione. 
Losanna, 9 dicembre 2003 
In nome della Camera d'accusa 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: