Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_960/2022  
 
 
Sentenza del 9 dicembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hänni, Hartmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Curzio Toffoli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Assistenza amministrativa SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza amministrativa (CDI CH-IT), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 ottobre 2022 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-3626/2020). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il 23 novembre 2018, l'Agenzia delle entrate - Ufficio cooperazione internazionale italiano, autorità fiscale competente in materia (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità italiana), ha presentato una domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta).  
In tale domanda, l'autorità richiedente ha esposto che, nell'ambito di un programma di "collaborazione volontaria" lanciato con lo scopo di mettere in regola la situazione fiscale dei contribuenti italiani che vi partecipavano, circa 7'000 contribuenti italiani avevano chiesto di "regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finanziarie (inclusi conti bancari) presso l'istituto di credito elvetico B.________". L'autorità italiana ha inoltre affermato di essere in possesso di una copia di una lettera inviata dalla B.________ SA (cui è subentrata nel 2016 la C.________ AG; di seguito: la B.________/C.________ o la banca) ai propri clienti italiani il 3 febbraio 2014, nella quale la banca chiedeva a questi ultimi se fossero in regola ("compliant") nei confronti del fisco italiano e li informava che, qualora non avessero fornito la prova di tale "compliance" fiscale, le loro relazioni finanziarie presso la banca sarebbero state sottoposte a restrizioni. Secondo l'autorità richiedente, alla luce di questi elementi, vi era un sospetto di evasione fiscale nei confronti di numerosi contribuenti italiani clienti della banca. 
 
1.2. Basandosi su quanto precede, l'autorità richiedente ha precisato che la propria richiesta riguardava "i contribuenti italiani [cosiddetti] 'recalcitranti', cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:  
a. è stato titolare di uno o più conti presso [la banca]; 
b. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in Italia (sulla base della documentazione in possesso [della banca]); 
c. il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera [della banca] in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo egli fornisca [alla banca] l'autorizzazione del modello 'Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure) ' o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti; 
d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito [alla banca] prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali". 
In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità italiana ha dunque richiesto all'AFC: 
 
--..] tutte le informazioni in possesso [della banca] in merito ai conti detenuti presso l'istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia [cosiddetti] 'titolari recalcitranti di attività finanziarie' (recalcitrant account holders), in particolare [...]: 
a. informazioni anagrafiche dei 'recalcitrant account holders' (cognome, nome, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria); 
b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso [la banca]; 
c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai 'recalcitrant account holders' [...]". 
 
1.3. Il 29 marzo 2019, l'AFC ha esortato la B.________/C.________ a identificare tutte le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa italiana sulla base dei criteri di ricerca suesposti, precisando che la richiesta riguardava unicamente i clienti che erano a conoscenza della summenzionata lettera della banca e che non avevano comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo averla ricevuta.  
Dopo avere domandato alcuni chiarimenti, la banca ha trasmesso all'AFC le informazioni richieste da quest'ultima. 
 
1.4. Con decisione finale del 15 giugno 2020, l'AFC ha accolto la domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale formulata dall'autorità richiedente il 23 novembre 2018 relativamente a A.________, il quale nel periodo oggetto della domanda era titolare di un conto presso la B.________/C.________.  
Il 16 luglio 2020, l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, opponendosi all'esecuzione della domanda. Con sentenza del 20 ottobre 2022, tale autorità ha respinto il ricorso. 
 
1.5. Il 24 novembre 2022, A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui, protestate spese e ripetibili, domanda che la decisione impugnata sia annullata rispettivamente riformata e: in via principale, che la richiesta di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 sia dichiarata inammissibile; in via subordinata, che sia fatto divieto all'AFC di trasmettere all'Agenzia italiana delle entrate informazioni che lo riguardano; in via ancor più subordinata, che la causa sia rinviata all'istanza inferiore, eventualmente all'AFC, per nuova pronuncia.  
Non è stato ordinato nessun atto istruttorio. 
 
2.  
Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono ragioni per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). 
Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). Nel contesto dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2; 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). 
Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall'art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenze 2C_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2; 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5). 
 
3.  
L'insorgente sostiene che la causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF). 
 
3.1. Come rilevato nell'impugnativa, la domanda raggruppata in esame poggia sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-IT; RS 0.672.945.41) nonché sulla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo, sottoscritto il 23 febbraio 2015 ed approvato dall'Assemblea federale il 18 marzo 2016, con effetto dal 13 luglio 2016 (RU 2016 2767; RU 2016 2769; FF 2015 5631; sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.2 seg.).  
Per il ricorrente, la questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), che dovrebbe permettere di entrare in materia sul gravame sarebbe ravvisabile nella necessità di esprimersi sull'interpretazione rispettivamente sull'applicazione dell'art. III paragrafo 2 del citato Protocollo, che ha il seguente tenore: "2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica, o dopo questa data". 
Preso atto del fatto che il protocollo si applica a domande di assistenza amministrativa presentate dal 13 luglio 2016 in avanti (entrata in vigore del Protocollo) e in relazione ad informazioni che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate dal 23 febbraio 2015 in avanti (firma del protocollo), l'insorgente considera in particolare necessario chiarire se tra questi fatti rientrino anche la lettera che la banca avrebbe inviato ai clienti il 3 febbraio 2014 (cfr. precedente consid. 1.1) rispettivamente l'analoga lettera che la banca ha inviato ai propri clienti il 20 febbraio 2015. Se anch'esse rientrassero tra gli elementi che determinano il "modello di comportamento" - continua il ricorrente, senza per altro addurre argomenti concreti a sostegno della propria tesi - alla domanda di assistenza non andrebbe infatti dato seguito, perché entrambi questi scritti risalgono a una data precedente il giorno della sottoscrizione del Protocollo aggiuntivo (il 23 febbraio 2015). 
 
3.2. Ora, in merito alla richiesta raggruppata di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, da cui è partita la presente causa (cfr. precedente consid. 1.1), il Tribunale federale si è già pronunciato nella sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021.  
Anche in quel caso, la procedura riguardava due contribuenti che, al pari del qui ricorrente, avevano ricevuto la lettera del 20 febbraio 2015, e il gravame è stato respinto, nella misura della sua ammissibilità. 
 
3.3. Proprio alla luce di tale sentenza, va tuttavia rilevato che la questione formulata dal ricorrente non è affatto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 84a LTF, e che - in realtà - nemmeno si pone.  
 
3.3.1. Come risulta da più passaggi della sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 (al riguardo, cfr. i considerandi 4.3.1, 4.3.2, 6.1 e 6.2), applicando l'art. 27 CDI CH-I e il protocollo ad essa relativo, determinante non è infatti la lettera in quanto tale, bensì il comportamento dei clienti della banca dopo averne preso conoscenza, quindi se gli stessi abbiano o meno fornito alla banca medesima delle prove sufficienti del rispetto dei propri obblighi fiscali nei confronti delle autorità italiane, come previsto pure dalla domanda di assistenza (cfr. precedente consid. 1.2 lett. d: "nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito [alla banca] prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali").  
 
3.3.2. D'altra parte, proprio l'assenza della produzione di prove relative al rispetto delle normative tributarie italiane, nel periodo oggetto della domanda (che si estende dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016; cfr. precedente consid. 1.2), viene rimproverata pure al qui ricorrente. In base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato (ivi, consid. 5.2), che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), egli è in effetti venuto a conoscenza dei contenuti della lettera del 20 febbraio 2015 il 24 settembre successivo - recandosi in banca, consultando il fermo posta, e dando ordine di distruggere la corrispondenza a lui destinata - dopo di che, non ha però reagito a tale scritto, omettendo di fornire alla banca la prova che gli era stata richiesta.  
 
3.4. Negata l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84 a LTF), va infine osservato che nella fattispecie non è nemmeno ravvisabile un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84a in relazione con l'art. 84 cpv. 2 LTF.  
Riguardo al rispetto delle condizioni previste dall'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. precedente consid. 2), l'impugnativa non contiene infatti motivazione alcuna e una simile lesione non salta altrimenti all'occhio (sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). 
 
4.  
Per quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il gravame come ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 e contrario LTF). 
 
5.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 9 dicembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli