Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1312/2019  
 
 
Sentenza del 10 gennaio 2020  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Maghetti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (coazione), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.191). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 25 aprile 2019 A.________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale contro il fratello B.________ per i titoli di appropriazione indebita, furto, danneggiamento, truffa, minaccia, coazione e falsità in documenti. La denunciante gli rimprovera in particolare di avere abusato delle condizioni di salute della madre, nei confronti della quale è stata istituita una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, inducendola ad atti pregiudizievoli del patrimonio di famiglia e degli interessi ereditari della denunciante stessa. 
 
B.   
Dopo alcuni atti che non occorre qui evocare, con decisione del 3 luglio 2019 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere per quanto riguarda i reati di appropriazione indebita, furto, truffa e coazione. Riguardo al reato di falsità in documenti, il PP ha comunicato che avrebbe eseguito ulteriori atti istruttori, precisando altresì che, non essendo direttamente e personalmente toccata dal reato, la denunciante non poteva costituirsi accusatrice privata. 
 
C.   
Contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) che, statuendo il 15 ottobre 2019, l'ha parzialmente accolto. La Corte cantonale ha annullato il decreto di non luogo a procedere riguardo ai reati di appropriazione indebita, furto e truffa, siccome prematuro, non avendo il PP innanzitutto accertato se la comunione ereditaria, composta dalla reclamante, dal fratello e dalla loro madre, fosse stata sciolta o meno con riferimento a tutti i beni. La CRP ha per contro confermato il decreto di non luogo a procedere per quanto concerne il reato di coazione riguardo ad un episodio in cui il denunciato avrebbe minacciato la reclamante. Ha inoltre rilevato che il procedimento penale era ancora pendente dinanzi al PP riguardo all'ipotesi di danneggiamento. La Corte cantonale ha quindi rinviato gli atti al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti nel senso dei considerandi. 
 
D.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 15 novembre 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullare il decreto di non luogo a procedere anche per quanto riguarda il reato di coazione. La ricorrente fa valere la violazione dell'art. 181 CP e di diverse norme del Codice di procedura penale (CPP). 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii). 
 
1.1. La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Occorre nondimeno esaminare se, per la sua natura, la decisione litigiosa possa fare l'oggetto di un ricorso.  
 
1.2. Secondo l'art. 90 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni parziali, vale a dire che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a), o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è invece ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).  
 
1.2.1. La decisione impugnata non è finale ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché non pone fine al procedimento. La CRP ha infatti rinviato gli atti al PP per eseguire ulteriori accertamenti, ed esaminare se del caso l'esistenza di comportamenti di rilevanza penale del denunciato a danno della ricorrente, in particolare per quanto concerne i reati di appropriazione indebita, furto e truffa.  
 
1.2.2. Non si tratta nemmeno di una decisione parziale giusta l'art. 91 LTF, la quale è data quando il giudice statuisce definitivamente soltanto su talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalla altre (cfr. art. 91 lett. a LTF; DTF 141 III 395 consid. 2.4). In concreto, il reato di coazione, per il quale la Corte cantonale ha confermato il decreto di non luogo a procedere, si riferisce al comportamento del denunciato che avrebbe agito a danno degli interessi patrimoniali della ricorrente. Anch'esso rientra quindi nel complesso dei fatti addebitati al denunciato, oggetto del medesimo procedimento penale. Peraltro, essendo ancora pendente anche il reato di danneggiamento, non esaminato dal PP, si sarebbe giustificato, sotto il profilo dell'unità della procedura (art. 29 CPP), di rinviare complessivamente la causa al Ministero pubblico per eseguire le ulteriori indagini e perseguire congiuntamente tutti i reati prospettati nei confronti del denunciato (cfr. sentenze 6B_88/2019 del 25 marzo 2019 consid. 1.1.2; 1B_405/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 1.3.3, in: RtiD II-2012 pag. 182 segg.). Nelle esposte circostanze, la questione dell'eventuale realizzazione del reato di coazione, per il quale è stato confermato il decreto di non luogo a procedere, non può quindi essere oggetto di una procedura distinta da quella relativa alle questioni che rimangono ancora aperte, strettamente legate al medesimo complesso fattuale.  
Quanto alla seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 LTF, nella fattispecie non entra manifestamente in considerazione, essendo il procedimento penale diretto esclusivamente contro l'opponente. 
 
1.2.3. La sentenza impugnata, che conferma il decreto di non luogo a procedere per il reato di coazione e rinvia la causa al Ministero pubblico per gli altri reati, costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (cfr. DTF 133 IV 137 consid. 2.3; sentenze 6B_88/2019, citata, consid. 1.1.3; 1B_405/2011, citata, consid. 1.3.3). Poiché non si tratta di una decisione pregiudiziale o incidentale concernente la competenza o una domanda di ricusazione (art. 92 LTF), essa può essere impugnata soltanto alle condizioni poste dall'art. 93 LTF, ossia se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Queste condizioni mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 143 III 290 consid. 1.3; 138 III 94 consid. 2.1-2.2; 135 I 261 consid. 1.2). La possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e deve essere applicata restrittivamente, ritenuto che, secondo l'art. 93 cpv. 3 LTF, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii).  
Spetta alla ricorrente dimostrare l'adempimento dei citati requisiti, fatti salvi i casi in cui essi risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4 e rinvii; sentenza 6B_88/2019, citata, consid. 1.1.3). 
 
1.2.4. La ricorrente non si esprime del tutto sulle esposte condizioni di ammissibilità, aspetto che è in concreto decisivo. In particolare non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la sentenza impugnata le causerebbe un pregiudizio irreparabile. Un simile pregiudizio deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una decisione di merito non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 135 I 261 consid. 1.2; 133 IV 137 consid. 2.3). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 138 III 190 consid. 6 pag. 192; 133 IV 139 consid. 4 pag. 141 e rinvii). Nella fattispecie, ritenuto che il PP deve continuare il procedimento penale con riferimento ai reati di appropriazione indebita, di furto e di truffa e deve pronunciarsi pure sull'imputazione di danneggiamento, nel prosieguo dell'inchiesta potranno altresì emergere elementi tali da giustificare una riapertura del procedimento anche riguardo ad altri reati, segnatamente a quello di coazione (cfr. art. 323 CPP i.r.c. l'art. 310 cpv. 2 CPP). Ciò, in particolare, ove si consideri che la ricorrente sostiene di avere prospettato l'imputazione di coazione pure con riferimento ad ulteriori fatti, che il magistrato inquirente non avrebbe esaminato. Tenuto conto del principio dell'unità della procedura (art. 29 CPP), spetterà quindi al PP perseguire e pronunciarsi congiuntamente sull'insieme dei fatti e dei reati rimproverati al denunciato. Ritenuto inoltre che il procedimento penale deve essere proseguito da parte del PP completando l'inchiesta, non è in concreto realizzato un caso in cui l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale che consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).  
In tali circostanze, le condizioni poste dall'art. 93 LTF non possono essere ritenute soddisfatte nella fattispecie, sicché il gravame non può essere esaminato nel merito. Come è stato esposto, scopo dell'art. 93 LTF è evitare che il Tribunale federale si debba occupare più volte della medesima procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii). Riservato l'esito del procedimento penale, come visto tuttora aperto anche con riferimento al reato di coazione, le censure proposte al riguardo in questa sede potranno, se del caso, ancora essere presentate alla fine del procedimento (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 gennaio 2020 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni