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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1342/2023  
 
 
Sentenza del 10 gennaio 2024  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Genetelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Niccolò Giovanettina, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Lesioni semplici; accertamento inesatto dei fatti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 ottobre 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2023.11). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 5 ottobre 2022 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto B.________ autore colpevole di lesioni semplici ai danni di A.________ e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 200.--, oltre al pagamento delle tasse e spese di giustizia. L'accusatore privato, A.________, è stato rinviato al competente foro civile per le pretese di medesima natura. 
 
B.  
B.________ ha appellato il giudizio di primo grado, postulando il suo proscioglimento. Con sentenza del 18 ottobre 2023, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto l'appello di B.________ e lo ha prosciolto dall'imputazione di lesioni semplici ai danni di A.________, ha posto gli oneri processuali di primo e secondo grado a carico dello Stato del Cantone Ticino, non attribuendo alcuna indennità né a B.________ né a A.________. 
 
C.  
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio della causa alla CARP per completare i fatti e pronunciare un nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 149 IV 97 consid. 1). 
 
1.1. La decisione impugnata pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). La via del ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF è di massima esperibile. Il ricorso è stato inoltrato nei termini legali (art. 100 cpv. 1 e art. 45 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5).  
 
1.2.1. Secondo la giurisprudenza, l'accusatore privato è legittimato a impugnare dinanzi al Tribunale federale il proscioglimento dell'imputato unicamente se ha, per quanto ragionevolmente esigibile, fatto valere in via adesiva nel procedimento penale le pretese di diritto civile desunte dal reato, formulando delle conclusioni cifrate a titolo di risarcimento danni o di riparazione del torto morale (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1, ribadita di recente dalla sentenza 6B_406/2023 del 6 novembre 2023 consid. 1.1).  
La legittimazione ricorsuale dell'accusatore privato dev'essere negata quando il procedimento penale è già stato evaso sotto il profilo dell'azione civile, segnatamente mediante un rinvio, passato in giudicato, delle pretese civili al corrispettivo foro (v. sentenza citata 6B_406/2023 consid. 1.1). 
 
1.2.2. In concreto, l'insorgente si limita a sostenere di essere legittimato a ricorrere, avendo partecipato in veste di accusatore privato al procedimento dinanzi alla CARP e disponendo di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della sentenza impugnata, in quanto influirebbe sul giudizio relativo alle sue pretese civili. Non si esprime però sulle sue pretese civili come tali. Dalla sentenza di primo grado risulta che egli ha postulato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura, rinvio effettivamente pronunciato dall'autorità di prima istanza. Tale rinvio è poi rimasto incontestato in sede di appello e neppure è censurato dinanzi a questo Tribunale, sicché il procedimento penale è stato definitivamente evaso su questo aspetto proprio mediante il rinvio al foro civile delle pretese di tale natura. In tali circostanze, anche se proscioglie l'imputato dall'accusa di lesioni semplici, la sentenza impugnata non influisce sul giudizio delle pretese civili.  
Dinanzi alla CARP il ricorrente ha chiesto un indennizzo per le spese legali giusta l'art. 433 CPP. Tali spese tuttavia non rientrano nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, non derivando direttamente dal reato (v. sentenza 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 2.2 e rinvii). Peraltro, nel gravame, non è neppure censurata un'eventuale violazione dell'art. 433 CPP
Alla luce di quanto precede l'insorgente difetta della necessaria legittimazione per contestare nel merito la sentenza della CARP e segnatamente l'accertamento dei fatti sulla cui base è stato pronunciato il proscioglimento dell'imputato. 
 
1.2.3. Indipendentemente dalle condizioni poste dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, la parte ricorrente è legittimata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2).  
Nella fattispecie l'insorgente non lamenta alcun diniego di giustizia formale. Le sue critiche concernono unicamente l'accertamento dei fatti e sono quindi strettamente legate al merito della vertenza, che tuttavia non è legittimato a censurare in questa sede. 
 
2.  
Ne segue che il gravame dev'essere dichiarato inammissibile. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 gennaio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy