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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_140/2013 
 
Sentenza del 10 febbraio 2013 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da B.________, MLaw, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di X.________, 
opponente, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Appalti pubblici; ripetibili, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 gennaio 2013 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 2 gennaio 2013, in seguito ad un iter che non occorre qui rievocare e concernente un bando di concorso indetto il 7 settembre 2012 dal Comune di X.________, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la risoluzione governativa del 3 ottobre 2012 che, a sua volta, annullava il menzionato concorso limitatamente all'assegnazione di ripetibili all'avv. A.________. Richiamandosi all'art. 31 LPamm (RL/TI 3.3.1.1) e agli artt. 10 e 14 del regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL/TI 3.1.1.7.1), la Corte cantonale ha giudicato che l'avvocato che agisce in causa propria non ha diritto, di regola, alla rifusione di onorari e spese, e questo sia che agisca personalmente sia che si faccia patrocinare, come in concreto, dallo studio legale di cui è titolare. 
 
B. 
Il 7 febbraio 2013 l'avv. A.________, sempre patrocinato dal suo studio legale, ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga confermata la risoluzione governativa limitatamente all'assegnazione di ripetibili. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43). 
 
2. 
2.1 La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 LTF). Non essendovi motivi di esclusione (art. 83 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato dal destinatario del giudizio contestato, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF) è pertanto, di principio, ammissibile. 
 
2.2 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali dei cittadini. Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg. e riferimenti). 
 
2.3 In questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 399; 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31). Sennonché nella presente fattispecie, il ricorrente non spiega in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che l'argomentazione della Corte cantonale - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - risulterebbe manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 pag. 260 seg.; 133 III 393 consid. 6 pag. 397). In mancanza di una motivazione che soddisfa le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito. A titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che il giudizio impugnato rispecchia la giurisprudenza federale (causa 2C_807/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.3 e numerosi riferimenti) ed avrebbe quindi resistito con ogni probabilità alla censura d'arbitrio. 
Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
3. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano invece ripetibili alla controparte, la quale non è stata chiamata ad esprimersi né ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore, rispettivamente al rappresentante delle parti, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 10 febbraio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud