Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_102/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 10 febbraio 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Alan Gianinazzi, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di appalto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 novembre 2014 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che la B.________ SA ha eseguito nella primavera 2011 lavori di riparazione al motore di ventilazione e alla pompa della piscina situata sulla proprietà di A.________; 
che con giudizio del 16 ottobre 2013 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha condannato, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________ SA, A.________ a pagare all'attrice fr. 3'653.80, oltre accessori, e ha rigettato in tale misura l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo; 
che la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, con sentenza 11 novembre 2014, il reclamo interposto da A.________ contro la decisione di primo grado; 
che l'autorità inferiore ha rilevato l'ammissione nell'ordinanza pretorile del 26 febbraio 2013 delle prove (audizione di due testi) notificate dalla convenuta, l'assenza di un qualsiasi riscontro oggettivo atto a dimostrare la lamentata ostruzione del giudice di prime cure alla produzione di altre prove e la mancata indicazione delle ulteriori prove di cui sarebbe stata desiderata l'assunzione; 
che inoltre, giusta la sentenza cantonale, la reclamante ha omesso di confrontarsi con la conclusione del Giudice di prime cure secondo cui ella risultava debitrice dell'attrice, non perché aveva direttamente commissionato i lavori fatturati, ma in ragione della rappresentanza coniugale esercitata dal marito e la relativa responsabilità solidale derivante dall'art. 166 cpv. 3 CC
che l'autorità ticinese ha infine osservato come la reclamante non ha tratto alcuna conseguenza dall'asserzione secondo cui " l'impianto risulta ancora non funzionante "; 
che con ricorso del 12 dicembre 2014 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza dell'ultima istanza cantonale; 
che la ricorrente afferma di essere stata all'oscuro degli accordi presi dal marito con la menzionata società, lamenta la difettosità dell'impianto allestito e denuncia l'impossibilità, imputata al Pretore, di produrre la documentazione da cui risultavano i motivi per cui il coniuge non ha saldato l'intera fattura; 
che nella fattispecie il valore di lite non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile; 
che la sentenza impugnata è quindi unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con tale rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato; 
che la ricorrente omette pure di confrontarsi con la sentenza dell'ultima istanza cantonale, non bastando a tal fine riproporre il rimprovero mosso al Pretore di averle impedito - con l'inganno - di produrre le prove a sostegno della correttezza del rifiuto di pagare integralmente l'opponente; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 febbraio 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti