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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_426/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 10 febbraio 2015  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
patrocinate dagli avv. Pierfranco Riva e Gaia Zgraggen, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. C.________SA, 
2. D.________, 
patrocinati dall'avv. Maurizio Collenberg, 
opponenti. 
 
Oggetto 
eredità, liquidazione d'ufficio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° aprile 2014 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 4 aprile 2013, su istanza delle eredi A.________ (moglie) e B.________ (figlia), il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha delegato l'avv. Pierfranco Riva, patrocinatore delle eredi, quale notaio alla confezione dell'inventario della successione del fu E.________, già domiciliato a X.________.  
 
A.b. Determinatesi le eredi, in data 7 agosto 2013, per la liquidazione d'ufficio della successione, con decisione 13 settembre 2013 il Pretore ha nominato in qualità di liquidatori gli avv. F.________ e G.________, prescrivendo loro di agire congiuntamente.  
 
B.  
 
B.a. Contro la nomina dei liquidatori sono insorti, con appello 24 settembre 2013, C.________SA e D.________ - due creditori iscritti a inventario della successione.  
 
B.b. Il Tribunale di appello del Cantone Ticino, con la qui impugnata sentenza 1° aprile 2014, ha accolto il gravame, annullando la decisione pretorile e rinviando l'incarto al primo giudice per la nomina di un liquidatore unico nei sensi dei considerandi.  
 
C.   
Contro la decisione del Tribunale di appello, in data 21 maggio 2014 le eredi (qui di seguito: ricorrenti) hanno proposto un ricorso in materia civile, postulando la conferma del giudizio pretorile. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il presente gravame è rivolto contro una decisione pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una vertenza concernente altri rappresentanti previsti dal diritto successorio (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Karrer/Vogt/Leu, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4aed. 2011 n. 36 ad art. 595 CC) di natura pecuniaria. L'autorità inferiore ritiene che in concreto il valore litigioso sia di oltre fr. 1'000'000.-- e le ricorrenti stesse confermano tale importo. Il valore minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF appare quindi manifestamente superato. Il ricorso è peraltro tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF) ed emana dalle parti che hanno viste respinte le proprie conclusioni in sede di appello e sono pertanto legittimate a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Decisioni di ultima istanza cantonale che soddisfano i requisiti esposti sono impugnabili con ricorso in materia civile se mettono fine alla vertenza (art. 90 LTF); lo stesso vale per decisioni finali quantunque parziali (art. 91 LTF). Parimenti impugnabili sono decisioni non finali, bensì pregiudiziali o incidentali, se esse sono state notificate separatamente alle parti e concernono due temi ben precisi: la competenza o domande di ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF). Altre decisioni pregiudiziali o incidentali notificate separatamente, per contro, possono essere impugnate avanti al Tribunale federale unicamente se suscettibili di causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Decisioni di rinvio all'istanza inferiore per nuova decisione sono in linea di principio decisioni incidentali (DTF 140 II 315 consid. 1.3.1; 138 I 143 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 4.2 e 5.1). 
 
2.1. Nel caso qui in discussione il Tribunale di appello non ha designato una determinata persona quale liquidatore, accogliendo rispettivamente respingendo un rimedio cantonale presentato contro la nomina dell'autorità di prima istanza, bensì ha annullato la scelta del primo giudice e rinviato l'incarto per nuova nomina. La procedura di designazione del liquidatore, in altre parole, non è conclusa, bensì dovrà essere ripresa e portata a compimento dal Pretore con la designazione di un'altra persona. Contro la decisione pretorile, le parti potranno nuovamente adire il Tribunale di appello. La decisione impugnata è incidentale, sicché può far oggetto di ricorso immediato al Tribunale federale unicamente alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF.  
 
2.2. L'art. 93 cpv. 1 LTF consacra un'eccezione al principio che vuole che il Tribunale federale sia chiamato a statuire una volta sola su di una controversia, alla fine della procedura (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2). Essa va pertanto ammessa con riserbo (DTF 133 IV 288 consid. 3.2; sentenza 8C_817/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.2.1). Incombe alla parte ricorrente dimostrare che sono adempiute le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine), a meno che ciò non appaia con evidenza dalla sentenza impugnata o non sia insito nella natura medesima della vertenza (DTF 138 III 46 consid. 1.2).  
 
2.3. Nel presente caso, le ricorrenti si limitano a rammentare il loro ruolo di parti ed il loro interesse personale, giuridico e virtuale.  
 
Non evocano del tutto, per contro, l'eventualità che possa derivar loro dalla sentenza impugnata un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Né un tale pregiudizio appare evidente a prima vista (sulla nozione di danno irreparabile v. DTF 140 V 321 consid. 3.6 con rinvii) : le ricorrenti avranno infatti la possibilità di far valere i loro argomenti contro la decisione incidentale nel quadro di un eventuale ricorso contro la decisione finale del Tribunale d'appello, così come previsto dall'art. 93 cpv. 3 LTF, e di ottenere - qualora tali argomenti dovessero rivelarsi fondati - la nomina in qualità di liquidatori degli avv. F.________ e G.________. 
Né evocano le ricorrenti la possibilità che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF) : a ragione, poiché non si vede come tale evenienza possa presentarsi nelle circostanze concrete. 
Il gravame non può pertanto essere esaminato nel merito per mancato adempimento delle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per l'impugnazione immediata di decisioni incidentali. 
 
3.  
Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico delle ricorrenti soccombenti, in parti eguali e con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non sono dovute ripetibili, posto che le controparti non sono state invitate ad esprimersi e non sono pertanto incorse in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF e contrario). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti in solido. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 febbraio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini