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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_29/2023  
 
 
Sentenza del 10 marzo 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Müller, Giudice presidente, 
Merz, Kölz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv.ti Nicola Orelli e Filippo Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; denegata e ritardata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2022.112). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nel 2009 l'allora Procuratrice pubblica (PP) Manuela Minotti Perucchi ha promosso un procedimento penale per reati finanziari a carico, tra altre persone, di A.________ in relazione a malversazioni a pregiudizio di clienti di B.________ SA, procedimento poi passato nella titolarità dell'allora PP Andrea Minesso. Con decisione del 3 febbraio 2021, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), accertata una violazione del principio della celerità, ha accolto un ricorso per denegata e ritardata giustizia inoltrato dall'accusatrice privata C.________ SA, ingiungendo al PP di procedere senza indugio nei propri incombenti vista l'imminente prescrizione dei reati. Nel frattempo, nel gennaio 2021, nella trattazione del procedimento è subentrata la PP Francesca Nicora. Con decisione del 1° ottobre 2021 la CRP ha accolto un ulteriore reclamo per denegata e ritardata giustizia dell'accusatrice privata, ribadendo la violazione del principio della celerità e ingiungendo tra l'altro alla PP di valutare anche il quesito della prescrizione dell'azione penale. 
 
B.  
Il 5 novembre 2021 la PP ha comunicato alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, prospettando la promozione dell'accusa nei confronti tra l'altro di A.________ per titolo di appropriazione indebita, truffa per mestiere e amministrazione infedele aggravata, assegnando un termine per formulare eventuali istanze probatorie. 
 
C.  
Con reclamo del 14 aprile 2022 A.________ ha censurato "la decisione di fatto (per omissione di decisione di senso contrario) " della PP di mantenere i sequestri a suo carico, dei quali ha chiesto la revoca. Il reclamo verterebbe inoltre su una denegata giustizia conseguente alla decisione di chiusura dell'istruzione del 5 novembre 2021, silente riguardo all'asserita intervenuta prescrizione per determinate ipotesi accusatorie. Con giudizio del 15 dicembre 2022 la CRP ha respinto il reclamo. 
 
D.  
Avverso questa decisione A.________ presenta al Tribunale federale un ricorso in materia penale. Chiede, in via principale, di annullare la decisione impugnata e di riformarla ordinando alla PP di esprimersi sulla revoca o sull'eventuale mantenimento dei sequestri e di pronunciarsi sull'abbandono di ipotesi accusatorie decadute; in via subordinata postula di rinviare gli atti alla CRP per nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 V 265 consid. 1.1).  
 
1.2. Il ricorso è inoltrato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), che esamina una domanda per denegata e ritardata giustizia relativa a un preteso diniego della PP di pronunciarsi sui postulati dissequestri. Il gravame è incentrato nondimeno, in sostanza, sulla pretesa infondatezza dei sequestri e sull'asserita prescrizione di alcuni dei reati rimproveratigli.  
Le decisioni incidentali di sequestro possono essere impugnate soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, ciò che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e 2.3). Il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 144 III 253 consid. 1.3). La possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e dev'essere applicata restrittivamente, ritenuto che, secondo l'art. 93 cpv. 3 LTF, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii). 
 
1.3. Spetta al ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni richieste dall'art. 93 cpv. 1 LTF. In caso contrario il gravame non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF e non dev'essere quindi esaminato nel merito (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.3). Al riguardo il ricorrente non indica nemmeno l'importo degli averi sequestrati e che danno comporterebbero i sequestri, insistendo soltanto sulla pretesa infondatezza degli stessi e, in maniera del tutto generica, sul fatto che i reati rimproveratigli sarebbero in parte prescritti.  
 
1.4. Il ricorso è incentrato d'altra parte sul fatto che la CRP non ha invitato la PP ad accertare l'intervento della prescrizione per molteplici ipotesi accusatorie, non meglio precisate dal ricorrente.  
Ora, secondo la giurisprudenza, di fronte a una situazione giuridica dubbia non spetta di massima all'autorità di perseguimento penale esprimersi sull'intervento della prescrizione, ma bensì ai tribunali competenti per l'esame materiale della fattispecie penale, visto che l'abbandono del procedimento penale a causa della prescrizione può essere disposto soltanto quand'essa è manifesta (art. 319 cpv. 1 lett. d CPP; DTF 146 IV 68 consid. 2.1 in fine). Il ricorrente non sostiene né rende verosimile che, per motivi di economia processuale, nel caso in esame la questione della prescrizione dovrebbe essere trattata in primo luogo. In concreto, infatti, l'accoglimento del ricorso non comporterebbe immediatamente una decisione finale che consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa, procedura ch'egli non rende per nulla verosimile, visto che la prescrizione concernerebbe solo alcune ipotesi accusatorie (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). 
 
1.5. Il contestato giudizio non concerne nemmeno, né il ricorrente lo pretende, una decisione incidentale sulla competenza ai sensi dell'art. 92 cpv. 1 LTF, che dovrebbe essere impugnata immediatamente al Tribunale federale (art. 92 cpv. 2 LTF). Certo, nel caso di un abbandono del procedimento la questione di sapere se, in presenza di una situazione giuridica non chiara, la prescrizione debba essere esaminata previamente dalla PP tocca anche il quesito della competenza (esame della prescrizione da parte della PP o del tribunale), ciò che potrebbe evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, norma non invocata dal ricorrente. Per di più, anche nell'ambito dell'eccezione della prescrizione, i requisiti dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non possono essere ritenuti adempiuti alla leggera. Il ricorrente non dimostra infatti che si sarebbe in presenza di un caso complesso, che giustificherebbe di esaminare il quesito della prescrizione prima della promozione dell'accusa, ciò che può aver luogo solo in casi eccezionali (DTF 146 IV 68 consid. 2.2 e rinvii). Nel caso in esame non è d'altra parte manifesto che si sarebbe in presenza della prescrizione di tutti i reati rimproverati al ricorrente, motivo per cui il procedimento penale non potrebbe comunque essere abbandonato totalmente. Ora, come visto, il Tribunale federale deve occuparsi di massima solo una volta di una causa.  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente, richiamando la sentenza 1B_7/2013 del 14 marzo 2013 consid. 1.4, non pubblicato in DTF 139 IV 121, adduce un diniego di giustizia formale nella forma della denegata e ritardata giustizia perché la CRP non si sarebbe pronunciata sull'istanza di dissequestro né sulla prescrizione dell'azione penale. È vero che la giurisprudenza rinuncia all'esigenza di un pregiudizio irreparabile nell'ambito dei ricorsi per diniego di giustizia (DTF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 53 consid. 2.2; cfr. sentenza 6B_1014/2019 del 22 giugno 2020 consid. 1.3), motivo per cui, su questo punto, le condizioni dell'art. 93 LTF sarebbero di massima adempiute.  
 
2.2. La CRP ha stabilito che la questione relativa alla ricevibilità del reclamo, nella misura in cui il ricorrente censura " la decisione di fatto (per omissione di decisione in senso contrario) di mantenimento dei sequestri ", poteva rimanere irrisolta, visto che il reclamo era infondato nel merito. Ha osservato che secondo l'art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali sequestrati. Ha ritenuto che la comunicazione della PP dell'imminente chiusura dell'istruzione e la prospettata promozione dell'accusa, seppure non vincolante, rende prematuro allo stadio attuale del procedimento un qualsiasi dissequestro, poiché sarà il giudice di merito competente a esprimersi sugli stessi, dinanzi al quale il ricorrente potrà inoltrare un'istanza di dissequestro. La CRP ha quindi ritenuto che in tali circostanze essa può unicamente sollecitare la PP a far avanzare celermente la procedura. Ha sottolineato che tale conclusione s'impone anche per motivi di economia procedurale e, visto il lungo tempo trascorso, pure in ossequio al principio di celerità (art. 5 CPP), nonché del pericolo di prescrizione di alcune fattispecie.  
Al riguardo il ricorrente critica il fatto che la CRP non si è pronunciata sulla legittimità dei sequestri, ciò che potrebbe comportare una lunga attesa. Adduce che in tale ambito non sarebbe stata accertata la connessione tra i prospettati reati, il presunto indebito profitto che gliene sarebbe derivato, l'ammontare del danno globale né la proporzionalità dei contestati provvedimenti coercitivi. Sostiene quindi che la CRP, non confrontandosi con queste censure di merito, avrebbe violato il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), che ingloba quello di ricevere una decisione motivata (al riguardo vedi DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4 e rinvii). 
 
2.3. Come visto, in assenza di un pregiudizio irreparabile, il ricorrente non può addurre censure di merito riguardo ai contestati sequestri. D'altra parte, non si è in presenza di un diniego di giustizia, visto che la CRP si è pronunciata sulla questione, ritenendo che spetterà al giudice del merito esprimersi su questo tema, motivo per cui ha ritenuto prematuri i postulati dissequestri.  
Ora, non si è più in presenza di un diniego di giustizia quando, come nel caso in esame, l'autorità ha statuito. Né sussiste un ritardo ingiustificato per il semplice fatto che la decisione poi emanata, nel caso concreto di tutelare la scelta della PP di chiudere l'istruzione e promuovere l'accusa e quindi di mantenere i sequestri litigiosi, non va nel senso desiderato dal ricorrente (sentenza 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.2). 
Certo, come osserva il ricorrente, se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole un termine per sanare la situazione (art. 397 cpv. 4 CPP). Egli misconosce tuttavia che, nella fattispecie, per motivi di economia procedurale e in ossequio all'imperativo di celerità, la CRP ha scelto, come poteva farlo visto che si tratta di una norma potestativa, di rinunciarvi. Non vi è quindi alcuna denegata giustizia. 
 
2.4. La seconda censura di denegata giustizia mossa dal ricorrente alla CRP, ossia il fatto ch'essa non si sarebbe pronunciata sulla pretesa prescrizione dell'azione riguardo ad alcune fattispecie è infondata. Come visto, essa ha ritenuto infatti, a ragione, che la PP, almeno implicitamente, ha esaminato tale questione con riferimento ad alcune fattispecie, prospettando la promozione dell'accusa per determinati reati, non ritenendoli quindi prescritti in maniera chiara.  
 
3.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 marzo 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Müller 
 
Il Cancelliere: Crameri