Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_470/2011 
 
Sentenza del 10 aprile 2012 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Glanzmann, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
C.________, 
patrocinata dall'avv. Pascal Cattaneo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 maggio 2011. 
 
Fatti: 
 
A. 
Accertando - sulla base delle risultanze di un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica - un grado d'invalidità del 42%, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha assegnato a C.________, nata nel 1967, un quarto di rendita AI con effetto dal 1° agosto 2002 (decisione del 22 febbraio 2005). 
 
In seguito a una procedura di revisione avviata d'ufficio nel 2007, l'UAI ha successivamente soppresso la rendita con provvedimento del 4 ottobre 2010. Stabilita una ripartizione a metà tra attività salariata e attività casalinga, l'amministrazione ha accertato un tasso di incapacità lavorativa del 50% nella precedente professione di impiegata di commercio e una limitazione del 31% nello svolgimento delle mansioni domestiche determinando così, in applicazione del metodo misto di valutazione, un grado d'invalidità complessivo del 16%. 
 
B. 
C.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto di ristabilire l'assegnazione del quarto di rendita. Per pronuncia del 6 maggio 2011 la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame pur ammettendo l'interessata al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
 
C. 
C.________ si è aggravata al Tribunale federale al quale ribadisce la richiesta di prima sede. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
D. 
Con decreto del 7 luglio 2011 è stata respinta la domanda di assistenza giudiziaria gratuita formulata con il ricorso. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2. 
2.1 Il giudizio impugnato espone correttamente le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità, i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88a e 88bis cpv. 2 lett. b OAI) come pure i differenti metodi di valutazione dell'invalidità (metodo ordinario del raffronto dei redditi [cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.4 pag. 348 seg.], metodo specifico [cfr. DTF 130 V 97 consid. 3.3.1 pag. 99 seg.] e metodo misto [cfr. DTF 130 V 393 consid. 3.3 pag. 395 seg.]) nonché i presupposti per l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Giova nondimeno ricordare che la questione di sapere se e in quale misura, senza danno alla salute, la persona assicurata avrebbe esercitato un'attività lucrativa dipende dall'insieme delle circostanze personali, familiari, sociali, finanziarie e professionali del caso di specie (DTF 130 V 393 consid. 3.3 pag. 395 seg.; 125 V 146 consid. 2c pag. 150 con riferimenti) e che ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica dell'assicurata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 4.1). Il tema costituisce una questione di fatto a condizione che le sue conclusioni non siano esclusivamente tratte dall'esperienza generale della vita (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006 consid. 3.1 e 3.2). Le constatazioni dell'autorità giudiziaria cantonale vincolano di conseguenza il Tribunale federale nella misura in cui non si rivelino manifestamente inesatte o contrarie al diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, in particolare al divieto dell'arbitrio. 
 
2.2 Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9). 
 
3. 
3.1 Il giudice di prime cure ha accertato che senza il danno alla salute la ricorrente avrebbe sì ripreso con la scolarizzazione di entrambi i figli (nati, rispettivamente, nel 1995 e nel 2000) un'attività lucrativa - come da lei stessa rivendicato -, ma solo a tempo parziale e in ogni caso in misura inferiore all'80%. Tale accertamento si è essenzialmente basato sulla dichiarazione 8 maggio 2009 con cui l'interessata aveva tra le altre cose precisato all'UAI che in assenza di tale danno essa avrebbe forse potuto lavorare al 50% o poco più e che inoltre i suoi genitori, anziani, malati e non più autosufficienti, per poter rimanere nella loro abitazione richiedevano il suo conforto e sostegno. 
 
3.2 Ora, non si vede in che misura l'autorità giudiziaria inferiore avrebbe constatato i fatti in modo manifestamente inesatto o incompleto e avrebbe commesso una violazione del diritto federale per avere - in conseguenza di questo accertamento - applicato il metodo misto di valutazione dell'invalidità. Questa dichiarazione poteva infatti, senza arbitrio, essere considerata un mezzo di prova idoneo ad acclarare la volontà ipotetica dell'assicurata. È vero che in altra occasione (segnatamente nel rapporto 12 febbraio 2009 relativo all'inchiesta economica effettuata dall'assistente sociale) l'assicurata aveva ugualmente affermato che, confrontata alla recente separazione dal marito, essa avrebbe anche dovuto considerare la necessità di una ripresa lavorativa al 100%. La Corte cantonale non ha però semplicemente ignorato questa esternazione, bensì l'ha relativizzata alla luce della predetta precisazione dell'8 maggio 2009 - la cui attendibilità non può essere messa in dubbio dalla documentazione medica prodotta dalla ricorrente e attestante un peggioramento della sua situazione psico-fisica - come pure del fatto che C.________ riceve mensilmente a titolo di contributo di mantenimento fr. 750.- per ciascuno dei due figli e fr. 500.- per sé. Ora, anche in considerazione di questa circostanza - pacifica -, la conclusione del primo giudice secondo cui dal punto di vista finanziario risultava sostenibile un'occupazione a tempo parziale (e non totale), non è certamente arbitraria. A ciò si aggiunge che non è vero, come sembra sostenere la ricorrente, che il Tribunale cantonale, seguendo l'UAI, avrebbe ammesso una ripresa dell'attività lucrativa unicamente nella misura massima del 50%. Il Tribunale cantonale si è unicamente limitato ad accertare una quota parte salariata inferiore all'80% escludendo di conseguenza - in applicazione (corretta) del metodo misto di valutazione dell'invalidità - un grado di incapacità al guadagno pensionabile (v. pronuncia impugnata pag. 10 seg.). Infine, nella misura in cui si diffonde per la prima volta - in maniera inammissibile - in sede federale sullo stipendio precedentemente percepito (fr. 2'905.45 al 100%) prima di interrompere la propria attività di impiegata di commercio e dedicarsi alle occupazioni domestiche ed evidenzia nel contempo la necessità, ma anche le difficoltà (dovute anche alla sua lunga assenza dal mondo del lavoro) di reperire un'attività salariata al 100% che comunque difficilmente le garantirebbe un reddito superiore ai fr. 3'000.- mensili, la ricorrente fa valere fatti nuovi che non sono stati accertati nella pronuncia impugnata e che dunque - a prescindere dalla loro dubbia attendibilità (cfr. in particolare gli accertamenti della consulente in integrazione professionale in merito al reddito ipoteticamente realizzabile [a tempo pieno o a tempo parziale] su un mercato del lavoro equilibrato) - non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 15 ad art. 99). 
 
4. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto e la pronuncia impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 10 aprile 2012 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti