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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_514/2013  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 10 giugno 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Stadelmann, Kneubühler, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.  
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora CE/AELS (mancato pagamento dell'anticipo delle spese), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 aprile 2013 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 9 aprile 2013 A.________ (1964), cittadina italo-dominicana, rappresentata dall'avv. B.________, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la decisione del 5 marzo precedente con cui il Consiglio di Stato ticinese aveva confermato la revoca del suo permesso di dimora CE/AELS, decisa il 28 giugno 2012 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni. 
Mediante lettera raccomandata spedita l'11 aprile 2013 e recapitata il giorno successivo al suo avvocato, A.________ è stata invitata a versare entro dieci giorni (cioè entro il 22 aprile 2013) un anticipo delle spese pari a fr. 800.--, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro il termine concesso il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 11 cpv. 1 LALPS; RL/TI 1.2.2.1). Con sentenza del 26 aprile 2013, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il gravame, l'anticipo richiesto non essendo stato fornito. 
 
B.  
Il 31 maggio 2013 A.________ si è rivolta senza l'ausilio dell'avvocato al Tribunale federale, chiedendo che la sentenza cantonale sia annullata e gli atti rinviati all'autorità precedente affinché si pronunci nel merito. Censura formalismo eccessivo e postula il conferimento dell'effetto sospensivo. 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non le nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).  
 
2.2. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - che è applicabile anche alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.3. Visto che l'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per mancato pagamento dell'anticipo delle spese del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, il quesito posto può tuttavia essere lasciato aperto. In effetti, le critiche d'incostituzionalità evocate possono essere di principio sollevate sia con un ricorso ordinario che con un ricorso sussidiario (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.).  
 
2.4. Applicabile sia nell'ambito del ricorso ordinario che di quello sussidiario, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Nella fattispecie è dubbio che l'impugnativa contenga una motivazione atta a sostanziare il formalismo eccessivo lamentato dalla ricorrente. La questione può nondimeno rimanere indecisa dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso si rivela comunque manifestamente infondato.  
 
3.  
 
3.1. A mente della ricorrente nulla le si può rimproverare per quanto concerne il mancato pagamento dell'anticipo delle spese. Ella infatti aveva versato un congruo importo al proprio patrocinatore con il quale aveva convenuto, così perlomeno era stato da lei inteso, che questi avrebbe proceduto a pagare l'anticipo richiesto. Inoltre non avrebbe mai ricevuto la polizza di versamento per provvedervi personalmente. Dichiarando irricevibile il suo gravame la Corte cantonale avrebbe pertanto manifestamente violato il diritto e commesso formalismo eccessivo. La critica è inconferente.  
 
3.2. Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta applicazione delle norme di procedura non si giustifica da nessun interesse degno di protezione, diviene pertanto un fine a se stante, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una violazione di tale regola implica (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248; DTF 132 I 249 consid. 5 pag. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183 con rispettivi rinvii). In concreto non è ravvisabile alcun formalismo eccessivo.  
 
3.3. In effetti, come già giudicato da questa Corte, non vi è alcun formalismo eccessivo nel dichiarare inammissibile un ricorso quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un preciso termine. La parte interessata deve tuttavia essere stata informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnato per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal non rispetto di quest'ultimo (sentenza 2C_734/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.1 e riferimenti). La gravità delle conseguenze derivanti da un mancato pagamento sulla situazione della parte interessata non è invece determinante (sentenza 2C_734/2012 citata, consid. 3.1 e rinvii).  
 
3.4. Come emerge dalla sentenza querelata è incontestato che per la procedura dinanzi alla Corte cantonale la ricorrente era patrocinata da un avvocato il quale agiva in sua vece. È altrettanto indubbio che l'ordinanza dell'11 aprile 2013 con cui veniva richiesto il versamento dell'importo di fr. 800.-- a titolo di anticipo delle spese, entro dieci giorni dalla notifica, con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine assegnato l'impugnativa sarebbe stata dichiarata inammissibile, è stata intimata a quest'ultimo che l'ha ricevuta il giorno successivo, cioè il 12 aprile 2013. In queste condizioni se l'avvocato ha omesso di trasmettere l'ordinanza alla sua cliente, rispettivamente di effettuare il pagamento dell'anticipo delle spese prima della scadenza del termine concesso a tal fine, incombe all'interessata sopportare le conseguenze che derivano dal comportamento (negligente) del proprio avvocato. Infatti, per consolidata giurisprudenza, l'agire del patrocinatore è da ascrivere alla parte rappresentata (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69 e seg.). Ne deriva che la sentenza cantonale che dichiara inammissibile il gravame della ricorrente per mancato versamento dell'anticipo richiesto entro il termine fissato a tal fine va confermata, non riscontrandosi in concreto eccesso di formalismo.  
 
3.5. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.  
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
4.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 10 giugno 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud