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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_805/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 10 giugno 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Wirthlin, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 settembre 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, nato nel 1976, manovale nel settore edile, è stato colpito il 7 luglio 2011 al piede destro dal getto di un'idropulitrice ad alta pressione. Ne è derivata una tumefazione nella regione plantare e alla testa del 1° metatarso con perdita di sostanza cutanea. L'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) con decisione del 31 ottobre 2014, confermata su opposizione il 30 gennaio 2015, ha concesso una rendita di invalidità del 10% dal 1° ottobre 2014. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 28 settembre 2015 ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo la riforma del giudizio cantonale nel senso di continuare l'erogazione di indennità giornaliere al 100%. 
 
Con decreto del 16 dicembre 2015 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, poiché il ricorso appariva privo di esito favorevole. Con scritto del 5 febbraio 2016 A.________ sottolinea nuovamente il suo diritto all'assistenza giudiziaria a causa della sua indigenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Il ricorrente precisa che il suo ricorso verte unicamente su quattro punti. Tuttavia l'oggetto della lite si circoscrive alle contestazioni dell'assicurato sulla stabilizzazione del proprio casoe sull'apprezzamento dei pareri medici divergenti. 
 
3.   
Nella misura in cui il ricorrente fonda il suo ragionamento su fatti nuovi, posteriori all'emanazione del giudizio impugnato, il suo ricorso è volto all'insuccesso. Il ricorrente del resto non spiega perché sarebbero adempiute le condizioni eccezionali per ammettere nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). 
 
4.  
 
4.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
4.2. A torto il ricorrente insiste nel concludere che il Tribunale delle assicurazioni non si sia confrontato con le risultanze mediche, in modo particolare con le valutazioni espresse dal Prof. med. B.________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia. La Corte cantonale, attenendosi alle regole di valenza probante dei rapporti medici (consid. 4.1), si è chinata anche sugli accertamenti di quest'ultimo specialista, ma li ha scartati siccome non si pretendeva di migliorare la capacità di guadagno dell'assicurato, eseguendo l'operazione consigliata, aspetto messo anche in risalto nel rapporto del 23 dicembre 2014 dal Dr. med. C.________, specialista in neurologia, e nemmeno evocato nel ricorso. In maniera altresì erronea (cfr. ancora consid. 4.1), il ricorrente pretende che le valutazioni del medico di circondario sarebbero inattendibili unicamente a causa del rapporto di lavoro fra medico e assicuratore. In tale evenienza non era quindi necessario ordinare una perizia pluridisciplinare. Per il resto si può rinviare al diffuso esame operato dai giudici cantonali (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
5.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. A fronte di tale esito, non vi sono ragioni per riconsiderare il decreto del 16 dicembre 2015, come implicitamente postulato dal ricorrente, poiché l'indigenza non è a sé stante sufficiente per la concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 10 giugno 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi