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[AZA 0] 
 
5C.102/2000 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
10 luglio 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Weyermann, Bianchi, Raselli e Merkli. 
Cancelliere: Piatti. 
 
_______ 
Visto il ricorso per riforma del 10 maggio 2000 presentato da A.________, attrice, patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 20 aprile 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente a B.________, convenuto, patrocinato dall'avv. Walter Landolt, Lugano, in materia di divorzio; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- B.________ (1937) e A.________ (1942) si sono sposati a Cadempino il 20 ottobre 1994. Dalla loro unione non sono nati figli. All'atto del matrimonio, il marito era al beneficio di una rendita invalidità mentre la moglie era cameriera in un esercizio pubblico con uno stipendio mensile di fr. 3000.--. Alcuni mesi dopo il matrimonio le parti si sono separate e A.________ ha promosso azione di separazione a tempo indeterminato, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 1500.--, la pronuncia della separazione dei beni e una provvigione ad litem di fr. 4000.--. 
B.________ si è opposto alla separazione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, chiedendo subordinatamente un contributo alimentare imprecisato. Con sentenza 3 marzo 1998 il Pretore del distretto di Lugano ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato e ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo di fr. 628.-- mensili fino al 1° agosto 2002 e di fr. 403.-- dopo tale data. 
 
Con sentenza 20 aprile 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dal marito, ha modificato il giudizio pretorile nel senso che il matrimonio tra i coniugi A.________ e B.________ è sciolto per divorzio e che non sono dovuti contributi di mantenimento. 
Per il resto, ha confermato la decisione di primo grado. 
Secondo i giudici d'appello il matrimonio va sciolto per divorzio in applicazione del nuovo art. 114 CC, le parti essendosi separate oltre quattro anni prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Né l'attrice né il convenuto dispongono di entrate atte a giustificare la corresponsione di alimenti. D'altra parte, la situazione assicurativa della moglie - precedentemente domiciliata in Italia - non dipende dal matrimonio, ma è dovuta al fatto che essa non ha pagato anni di contribuzione anteriormente al divorzio. 
La sua posizione nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere sarebbe comunque la medesima anche se essa non si fosse sposata. Tale lacuna non dev'essere colmata dal coniuge, tanto meno se si considera la brevissima convivenza coniugale, che non giustifica una solidarietà dopo il divorzio. 
 
B.- Contro la decisione cantonale A.________ ha interposto il 10 maggio 2000 un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma. Con il primo chiede al Tribunale federale di annullare il giudizio impugnato, mentre con il secondo ne postula la riforma nel senso che l'appello è annullato (recte: respinto) e la sentenza del Pretore confermata. 
Con entrambi i rimedi ha parimenti chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) In data 7 luglio 2000 è stato dichiarato inammissibile il parallelo ricorso di diritto pubblico. 
Nulla osta quindi all'esame del presente ricorso per riforma. 
 
b) Interposto in tempo utile contro una decisione finale della suprema istanza cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio ricevibile. 
In concreto è pure contestato il principio del divorzio: 
indipendentemente dal valore litigioso, che nella fattispecie è nondimeno dato, il ricorso per riforma è quindi ricevibile in applicazione dell'art. 44 OG
 
2.- a) La Corte cantonale ha statuito il 20 aprile 2000, giusta l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC, in base al nuovo diritto del divorzio. I giudici cantonali hanno ritenuto di poter concedere il divorzio in applicazione dell'art. 114 CC, perché le parti vivevano separate da oltre quattro anni prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Essi hanno in particolare fondato questa loro decisione sulla dottrina pubblicata con l'entrata in vigore della novella legislativa (segnatamente Reusser, Die Scheidungsgründe und die Ehetrennung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, pag. 45 n. 1.110 e Fankhauser, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 29 ad art. 114 CC). 
 
 
b) Secondo l'attrice, i giudici cantonali non potevano pronunciare il divorzio in applicazione dell'art. 114 CC, perché essa si è opposta al divorzio e ha chiesto la pronuncia della separazione, ritenendo il marito unico e solo responsabile della disunione coniugale. Essa non adduce tuttavia nessuna motivazione a sostegno della sua tesi contraria, in particolare essa nemmeno pretende che i quattro anni di separazione avrebbero dovuto essere compiuti al momento dell'introduzione dell'azione. 
 
 
c) Vero è che l'art. 114 CC riconosce il diritto di domandare il divorzio con un'azione unilaterale se al momento della litispendenza o della sostituzione della richiesta con un'azione unilaterale i coniugi sono vissuti separati da almeno quattro anni. Questa disposizione si applica a tutte le procedure introdotte dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto. 
 
Nella fattispecie in esame, l'azione di divorzio era invece già pendente davanti ai giudici cantonali al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto e il convenuto si è richiamato alla causa unilaterale della separazione quadriennale solo con l'entrata in vigore del nuovo diritto. La situazione non è in sostanza diversa da quella che si verifica nei casi in cui il giudice constata che le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte e in applicazione dell'art. 113 CC impartisce un termine a ogni coniuge affinché la richiesta sia sostituita con un'azione unilaterale. In questi casi il Messaggio sul nuovo diritto del divorzio e la legge stessa esplicitamente e chiaramente prevedono che il termine dev'essere scaduto al momento del cambiamento di procedura (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale) del 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, pag. 100). Ad analoga conclusione approda pure la dottrina (Reusser, op. cit. , n. 1.68, pag. 32; Geiser, Übersicht zum Übergangsrecht des neuen Scheidungsrechts, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, n. 6.20, pag. 254 seg. ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 15 all'art. 114 CC; Fankhauser, op. cit. , n. 10 all'art. 114 CC). 
 
 
 
Poiché in concreto il convenuto ha formulato la sua domanda di divorzio fondata sull'art. 114 CC solo con l'entrata in vigore del nuovo diritto, non vi è ragione per scostarsi dalla soluzione sopra ricordata per il caso in cui il giudice assegna alle parti un termine per proporre un'azione unilaterale anche nella presente fattispecie. 
D'altra parte, sembra del tutto logico che imponendo l'applicazione del nuovo diritto alle cause pendenti, le condizioni da questo poste debbano essere adempiute al momento della sua entrata in vigore e non all'atto dell'introduzione della causa secondo il vecchio diritto (Reusser, op. 
cit. , n. 1.110; Fankhauser, op. cit. , n. 29 all'art. 114 CC; Pfister-Liechti, Le nouveau droit du divorce: quelle procédure?, in: La Semaine judiciaire, Doctrine, 2000, pag. 259; Suter, Übergangsrecht, in: Das neue Scheidungsrecht, pag. 169; Leuenberger, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 4 all'art. 7b tit. fin. CC; Steck, Scheidungsklagen (nArt. 114-117 ZGB), in: Das neue Scheidungsrecht, pag. 37 seg.). Per altro verso, l'art. 7b cpv. 2 tit. fin. CC concede la facoltà alle parti di presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile e il tribunale, anche quello superiore cantonale se del caso, deve istruire di conseguenza il procedimento: ciò ha un senso, per il caso all'esame, solo se si ammette che la separazione quadriennale istituita dall'art. 114 CC può essere intervenuta prima dell'introduzione del nuovo diritto e non già al momento dell'inoltro della domanda. Ne consegue che su questo punto la sentenza dei giudici cantonali appare conforme al nuovo diritto del divorzio e va senz'altro confermata. 
 
 
3.- a) La sentenza impugnata rileva che dal convenuto, ultrasessantenne e invalido, non può essere preteso, sia per l'età sia per lo stato di salute, un ulteriore reddito al di fuori delle rendite d'invalidità e complementari. 
D'altra parte, dall'istruttoria è emerso che egli non ha mai esercitato attività lucrativa durante il breve periodo di convivenza coniugale salvo svolgere occasionali lavori di giardinaggio nel novembre-dicembre 1994 e nella primavera 1995. Egli è quindi inattivo da più di un decennio e non si può presumere che - nello stato fisico in cui si trova e con l'età che ha - possa conseguire un reddito mensile di fr. 600.-- come pretende l'attrice. Nemmeno a titolo ipotetico un tale reddito potrebbe essere considerato, ritenuto che esso non è esigibile né per l'età né per lo stato di salute del convenuto. Inoltre, a prescindere dalla situazione finanziaria dei coniugi, al convenuto non può essere imposto un contributo di mantenimento sulla base dell'art. 125 cpv. 2 CC, poiché la breve durata del matrimonio di fatto non ha avuto alcun influsso sulla situazione economica e personale dei coniugi. 
 
b) L'attrice sembra contestare gli accertamenti concernenti le entrate del convenuto, sostenendo che dagli atti risulterebbe un reddito di fr. 600.-- mensili per lavori di giardinaggio. 
 
c) Nella giurisdizione per riforma il Tribunale federale è vincolato agli accertamenti di fatto dei giudici cantonali, fatto salvo il caso di svista manifesta o di violazione delle norme federali in materia di prove (art. 63 cpv. 2 OG). 
 
 
Orbene, in concreto, l'attrice nemmeno sostiene che ricorra una di queste eventualità. Nel proprio gravame, essa si limita a rifare i conteggi sulla base di redditi diversi che tengono conto di ipotetici introiti, senza nessun'altra specifica censura di violazione del diritto federale. 
Attenendosi agli accertamenti di fatto in essa contenuti, la decisione impugnata appare conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale dato che, per le ragioni addotte (età e invalidità), l'attività accessoria non è né ragionevolmente esigibile, né tantomeno possibile (DTF 121 III 297 consid. 3b, 119 II 314 consid. 4; Sutter/ Freiburghaus, op. cit. , n. 47 all'art. 125 CC; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 16 all'art. 125 CC). Inoltre, l'attrice non spende una riga per spiegare in che modo la motivazione della Corte cantonale violi l'art. 125 CC. Per il che, il ricorso non va esaminato oltre. 
 
4.- L'attrice ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Considerata la natura del tema ricorsuale, specie con riferimento al nuovo diritto, ben si può ammettere che la causa non sembrava priva di probabilità di successo. È inoltre data la situazione di indigenza. In queste condizioni il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere concesso anche se il ricorso non è motivato in modo particolarmente diligente e si manifesta ai limiti della ricevibilità. 
 
5.- In esito alle considerazioni di cui sopra, il ricorso, nei limiti in cui è ammissibile, va pertanto respinto. 
Al convenuto, che non ha presentato una risposta, non sono attribuite ripetibili. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata viene confermata. 
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice è accolta e quale patrocinatore per la procedura innanzi al Tribunale federale le viene designato l'avv. Stefano Zanetti. 
 
3. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico dell'attrice, ma sopportata provvisoriamente dalla Cassa del Tribunale federale. 
 
4. La Cassa del Tribunale federale verserà all'avv. 
Stefano Zanetti un'indennità di fr. 500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
5. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 10 luglio 2000 MDE 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,