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[AZA 7] 
I 442/99 
U 256/99 Ge 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 10 luglio 2001 
 
nelle cause 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
C.________, opponente, rappresentato dal Sindacato Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone, 
 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
C.________, opponente, rappresentato dal Sindacato Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano 
Fatti : 
 
A.- C.________, nato nel 1942, lavorava come muratore alle dipendenze di un'impresa di costruzioni di Bellinzona quando, il 2 ottobre 1997, fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportò lesioni alla spalla destra. 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. 
Mediante decisione 25 settembre 1998, l'INSAI, tra l'altro, dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 33,33% dal 1° settembre 1998, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 10 dicembre 1998. 
Nel frattempo il caso era pure stato annunciato all'assicurazione per l'invalidità. 
Per atto amministrativo 23 novembre 1998 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) denegò il riconoscimento della chiesta rendita, per il motivo che l'assicurato presentava, alla scadenza del periodo di attesa di un anno, un'invalidità inferiore al 40%. 
 
B.- Assistito dal Sindacato edilizia & industria (SEI), C.________ produsse ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino sia avverso la decisione dell'INSAI, sia avverso l'atto dell'UAI. 
Con giudizio 28 maggio 1999, congiunti i procedimenti, l'autorità giudiziaria cantonale accolse i gravami, nel senso che condannò l'INSAI a versare, dalla data stabilita, una rendita del 42%, mentre all'UAI fece obbligo di accordare un quarto di rendita dal 1° ottobre 1998. 
 
C.- L'INSAI, tramite l'avv. Mattia A. Ferrari, e l'UAI interpongono due distinti ricorsi di diritto amministrativo a questa Corte. Chiedono entrambi di annullare il giudizio querelato e di ristabilire i rispettivi provvedimenti. 
L'assicurato, sempre assistito dal SEI, postula la reiezione dei gravami. 
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a prendere posizione sul gravame dell'INSAI, mentre propone l'accoglimento del rimedio dell'UAI. 
 
Diritto : 
 
1.- I due ricorsi concernono fatti di uguale natura e propongono gli stessi temi di diritto per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (cfr. DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1). 
 
2.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. Premesso che di principio la nozione d'invalidità è identica in tutti i settori delle assicurazioni sociali, l'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta le disposizioni legali determinanti, il grado d'invalidità venga stabilito paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
3.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione medica all'inserto risulta che l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito, non può proseguire la sua attività professionale di muratore. Emerge però anche che egli, malgrado il danno alla spalla destra, è da ritenere totalmente capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono oggetto di litigio, né questa Corte vede valido motivo per scostarsene. 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo - direttamente o indirettamente - ad un paragone dei redditi, come lo prescrivono gli art. 18 cpv. 2 LAINF e 28 cpv. 2 LAI. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure, in modifica di quanto stabilito dagli organi delle due assicurazioni e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000. -, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1998, un reddito annuo medio pari a fr. 41'080. 35. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'Istituto, e poi confermata implicitamente dall'UAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 53'649. - (fr. 4'268. - : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso risultato. 
 
4.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 60'338. 85 annui) non è oggetto di litigio, la decisione dell'INSAI che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla base di un'invalidità del 33,33% merita di essere ristabilita. Poiché secondo la giurisprudenza l'uniformità della nozione d'invalidità nei vari settori delle assicurazioni sociali conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b), pure il provvedimento dell'UAI, denegante il riconoscimento delle chieste prestazioni, appare corretto, quando si consideri che conformemente all'art. 28 cpv. 1 LAI il diritto ad un quarto di rendita presuppone un'invalidità pari almeno al 40%. 
 
5.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 112 V 49 consid. 3 e rinvio). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.I ricorsi di diritto amministrativo sono accolti, il giudizio querelato 28 maggio 1999 essendo annullato. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 10 luglio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: