Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.50/2003 /bom 
 
Sentenza del 10 luglio 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Pier Carlo Blotti, palazzo Banca dello Stato 4, casella postale 1545, 6710 Biasca, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
patrocinato dall'avv. Elvezio Lorenzetti, via delle 
Panelle 1, 6601 Locarno, 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 7 febbraio 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 19 settembre 1994 l'architetto B.________ (di seguito anche "architetto") ha convenuto A.________ (di seguito anche "committente") dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna con un'azione volta al pagamento di fr. 50'311.-- oltre interessi, pari al saldo dell'onorario per la progettazione e la direzione dei lavori relativi all'edificazione di una casa bifamiliare ad Arcegno-Losone; in sede conclusionale l'importo è stato ridotto a fr. 42'716.--. Asserendo che l'architetto aveva superato in modo inaccettabile il preventivo e che la costruzione presentava numerosi difetti - tali da diminuirne notevolmente il valore - A.________ ha avversato la petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto il versamento di fr. 200'000.--, oltre interessi, somma poi precisata in fr. 188'032.--. 
 
Con sentenza del 21 maggio 2001 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 8'960.-- e respinto la domanda riconvenzionale. 
 
Posta l'applicabilità dell'art. 8 Norma SIA 102, il giudice ha precisato che, onde poter calcolare l'onorario dell'architetto, occorreva anzitutto determinare il costo effettivo dell'opera realizzata, ch'egli - riferendosi a quanto indicato dal perito giudiziario - ha fissato in fr. 1'355'526.--. Da tale importo ha poi sottratto fr. 52'000.--, pari al maggior costo provocato dal getto in contemporanea delle facciate, verosimilmente deciso dall'architetto senza consultare il committente. In definitiva, vista una percentuale applicabile del 13.01% e accertata l'effettuazione del 98% delle prestazioni fatturabili, il giudice ha riconosciuto all'architetto un onorario fr. 182'816.65, oltre alle spese di fr. 4'484.25. Dedotti gli acconti già ricevuti, risultava un saldo a suo favore di fr. 36'300.90. 
 
Questa somma è poi stata ulteriormente ridotta per il fatto che il getto in contemporanea ha causato a A.________ una maggior spesa - e dunque un danno - di fr. 52'000.--. Considerato, però, che la stessa opera ha comportato un maggior valore dello stabile, quantificabile equitativamente in fr. 30'000.--, il primo giudice ha diminuito il credito dell'architetto di fr. 22'000.--. Accertata la sua responsabilità per alcune infiltrazioni d'acqua, il Pretore ha poi sottratto ulteriori fr. 3'600.--. Altri fr. 1'740.-- sono stati infine detratti per vari piccoli difetti. Donde il risultato finale di fr. 8'960.--. 
B. 
Adita da entrambe le parti, il 12 marzo 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato il giudizio di primo grado, riconoscendo all'architetto un onorario di fr. 27'818.70. 
 
La modifica dell'importo a favore dell'architetto andava, in particolare, ricondotta al fatto che, aderendo alle sue tesi, la Corte ticinese aveva deciso che il getto in contemporanea dei rivestimenti non poteva comportare una diminuzione dell'importo determinante per il calcolo dell'onorario. 
 
Questa sentenza è stata annullata il 18 ottobre 2002. In accoglimento del ricorso di diritto pubblico presentato da A.________, il Tribunale federale ha infatti concluso che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici cantonali, dall'istruttoria non risultava che nell'allegato conclusivo il committente avesse rinunciato a chiedere la riduzione dell'onorario a causa dell'esecuzione del getto in contemporanea né tantomeno che quest'opera fosse stata oggetto di un accordo fra le parti. 
C. 
Il 7 febbraio 2003 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino si è dunque nuovamente chinata sulla vertenza ed è giunta alla conclusione che all'architetto va riconosciuto un credito di fr. 13'400.20 oltre interessi. 
 
Considerato che il getto in contemporanea avrebbe senz'altro dovuto venir annunciato in anticipo alla committenza, per permetterle di adottare le decisioni di sua competenza, la Corte ticinese ha stabilito che l'architetto, avendo omesso di fornire la necessaria informazione, è tenuto a sopportarne le conseguenze. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, per i giudici ticinesi il maggior costo dovuto al getto in contemporanea non ammonta però a ca. fr. 52'000.--, come calcolato nel settembre 1990 (recte 1991) dal tecnico C.________, poiché la somma da questi indicata si riferiva anche ad altre posizioni, tra cui i supplementi per riscaldamento e copertura. Rilevante è semmai quanto esposto dall'architetto stesso nella liquidazione finale allestita nel novembre 1990 (recte 1991) all'indirizzo dell'impresario costruttore, ovverosia fr. 2'472.40 per supplemento al getto del beton per getto contemporaneo pareti, architravi, solette e cordolo (pos. 397) nonché fr. 10'699.20 per analogo supplemento ai casseri (pos. 620.4). Questi dati sono stati, in sostanza, confermati anche dal perito a futura memoria, che ha aumentato il primo a fr. 3'263.55. 
 
Ciò significa che il maggior costo cagionato dall'esecuzione del getto contemporaneo non ammonta a fr. 52'000.-- bensì a soli fr. 13'962.75. 
 
Ne discende - sempre secondo i giudici ticinesi - che l'importo determinante per il calcolo dell'onorario, fissato dal perito giudiziario in fr. 1'355'526.20, va ridotto di soli fr. 13'962.75. Dopo aver modificato il giudizio di primo grado anche in punto al tasso applicabile e alle prestazioni fatturabili, i giudici ticinesi hanno dunque concluso che, di principio, l'architetto avrebbe potuto pretendere un onorario calcolato su di un costo dell'opera di fr. 1'341'563.45, una percentuale del 12.94% e il 97.5% di prestazioni fatturabili. Avendo egli però chiesto che il calcolo venisse eseguito solo su fr. 1'328'644.10 - ciò che giustifica di applicare un tasso del 12.97% - la Corte ticinese gli ha riconosciuto la somma di fr. 184'818.70 (= 1'328'644.10 x 12.97% x 1 x 1.1 x 97.5%). 
 
Da questa cifra, cui andavano ancora aggiunte le spese di fr. 4'484.25, la Corte cantonale ha poi dedotto fr. 150'000.-- per gli acconti ricevuti, fr. 13'962.75 a titolo di danno per il getto in contemporanea, fr. 10'200.-- quale danno per infiltrazioni d'acqua e, infine, fr. 1'740.-- per altri danni. A differenza, del primo giudice, il Tribunale d'appello ha negato l'esistenza di un vantaggio soggettivo a favore del committente, da porre in compensazione con il maggior costo cagionato dal getto in contemporanea. Donde, in conclusione, il riconoscimento di un credito di fr. 13'400.20 a favore dell'architetto. 
D. 
Tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio, A.________ postula l'annullamento di questa sentenza. 
 
Con risposta del 13 maggio 2003 B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale non si è pronunciata. 
Diritto: 
 
1. 
Il gravame si fonda essenzialmente sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). 
 
Prima di esaminare le singole censure ricorsuali vale dunque la pena di rammentare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. II Tribunale federale annulla una sentenza cantonale per violazione dell'art. 9 Cost., solo se il giudice cantonale emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1; DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182; DTF 127 I 38 consid. 2a a pag. 41 con rinvii). 
2. 
In concreto, a mente del committente, le considerazioni dei giudici ticinesi in merito all'ammontare del maggior costo - e quindi del danno - derivante dall'esecuzione del getto in contemporanea dei rivestimenti si basano su di un'applicazione arbitraria delle regole processuali cantonali relative all'onere di contestazione a carico della parte convenuta e alle conseguenze di una contestazione insufficiente (art. 78 e 170 cpv. 2 CPC/TI). 
2.1 Nei procedimenti di natura civile vige il principio della sovranità delle parti. Sono infatti le parti che decidono se e quando avviare una procedura giudiziaria ("ne procedat iudex ex officio") e che determinano, mediante le loro conclusioni, l'oggetto della lite. Secondo la cosiddetta massima dispositiva il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande delle parti ("ne eat iudex ultra petita partium"; cfr, art. 86 CPC/TI), le quali sono peraltro tenute, in virtù del cosiddetto principio attitatorio, ad allegare tutti i fatti rilevanti ai fini del giudizio ed a fornire le relative prove ("daha mihi facta, dabo tibi ius"; cfr. art. 78 CPC/TI). 
 
Il tema dell'allegazione dei fatti si situa al "crocevia" fra il diritto materiale (federale) e il diritto procedurale (cantonale). 
 
Il diritto della parte gravata dall'onere probatorio di dimostrare l'esattezza delle proprie affermazioni si fonda sull'art. 8 CC e presuppone che i fatti da provare, rilevanti ai fini del giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente (cfr. DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii; Oscar Vogel/Karl Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 55 pag. 264 seg.). 
 
Trattandosi - come nel caso in esame - di pretese fondate sul diritto federale, la questione di sapere se i fatti siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente attiene al diritto federale (DTF 123 III 183 consid. 3e; 108 II 337 consid. 3), mentre quella relativa alle modalità e ai termini in cui tale allegazione deve avvenire è regolata dal diritto cantonale (DTF 108 II 337 consid. 2b). 
 
Le esigenze poste alla motivazione (Substanzierung) della contestazione soggiacciono anch'esse al diritto processuale cantonale, entro i limiti posti dall'art. 8 CC; in particolare, l'onere di contestazione non deve sfociare nel rovesciamento dell' onere probatorio (DTF 117 II 113 consid. 2; 115 II 1 consid. 4). 
2.2 Nel Cantone Ticino l'art. 78 cpv. 1 CPC/TI stabilisce che l'attore con la petizione - rispettivamente la replica (art. 175 CPC/TI) - e il convenuto con la risposta - rispettivamente la duplica (art. 176 CPC/TI) - devono addurre, in una sola volta, i fatti, le eccezioni e le motivazioni di diritto. 
 
Per quanto concerne, in particolare, l'onere di contestazione, la procedura civile ticinese esige che il convenuto dia riscontro ai fatti della petizione (art. 170 cpv. 1 lett. d CPC/TI). Ciò implica un certo onere di allegazione dei fatti a suo carico: egli è tenuto a contestare le argomentazioni dell'attore con indicazioni concrete e, se del caso, fornendo la propria descrizione dei fatti (art. 170 cpv. 1 lett. e CPC/TI). Secondo la prassi cantonale, infatti, un semplice e generico "contestato" di fronte a un complesso di fatti asseriti è insufficiente (cfr. Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 170 CPC/TI). I fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa (art. 170 cpv. 2 CPC/TI). 
2.3 In concreto, il committente evidenzia come l'importo di fr. 52'000.-- - da lui indicato a pag. 11 della risposta nonché a pag. 21 della domanda riconvenzionale - non sia mai stato debitamente contestato dall'architetto negli allegati introduttivi di causa, conformemente a quanto prescritto dall'art. 78 CPC/TI. Quest'ultimo ha formalmente dichiarato di opporsi a tale pretesa nel "contenuto e nell'ammontare" (cfr. appello pto II. 1 pag. 3) per la prima volta in sede di appello, ovverosia tardivamente. 
 
In simili circostanze, sostiene il committente, la Corte cantonale non avrebbe dovuto entrare nel merito della contestazione sul maggior costo connesso all'esecuzione del getto in contemporanea, bensì ammettere la cifra da lui indicata nei propri allegati, i fatti non chiaramente contestati dovendosi presumere come ammessi (art. 170 cpv. 2 CPC/TI). 
2.4 Stando a quanto emerge dalla lettura degli allegati di causa, l'architetto si è recisamente opposto alla richiesta di risarcimento del danno costituito dal maggior costo cagionato dall'esecuzione del getto in contemporanea, adducendo che la realizzazione di tale opera era stata oggetto di un regolare accordo fra parti (risposta alla riconvenzionale, ad 5, pag. 2; cfr. anche conclusioni pto 4 pag. 3, pto 9.3 pag. 16). Egli non si è per contro chinato sul valore di questo lavoro. 
 
La decisione dei giudici cantonali di esaminare, ciononostante, la quantificazione della pretesa vantata dal committente resiste alla censura di arbitrio. 
 
Giovi rammentare che le esigenze poste alla motivazione della contestazione sono meno severe di quelle poste all'allegazione; scopo della contestazione, oltre a quello di offrire al giudice una sufficiente intelligenza dei fatti, è infatti anche quello di mettere la controparte nella situazione di rilevare quali singoli fatti essa debba provare (Rep. 1988 pag. 374 seg., 1981 pag. 196 seg.). Nella fattispecie questa condizione è realizzata: sulla scorta degli argomenti formulati dall'architetto il committente sapeva che avrebbe dovuto dimostrare il suo diritto al risarcimento nonché l'ammontare della sua pretesa, quantificata solo in maniera approssimativa negli allegati di causa. Nella risposta al ricorso di diritto pubblico l'architetto ha infatti pertinentemente rilevato come lo stesso committente abbia fornito due cifre diverse - fr. 52'000.-- e fr. 54'000.-- (cfr. risposta pag. 11 e 21) - precisando che la perizia ne avrebbe determinato l'esatto ammontare (cfr. risposta pag. 11). 
2.5 Sia come sia, a prescindere dalla questione della contestazione, la cui conformità ai requisiti posti dalla normativa cantonale può essere ammessa senza incorrere nell'arbitrio per le ragioni appena esposte, non si può dimenticare che lo scopo della procedura giudiziaria è quello di avvicinarsi il più possibile alla verità materiale. 
 
Il legislatore ticinese ha concretizzato quest'esigenza nella seconda frase dell'art. 170 cpv. 2 CPC/TI, che il committente ha omesso di citare e che recita: "..., salvo contrarie risultanze di causa". 
In altre parole, malgrado la contestazione insufficiente un fatto non può valere come ammesso quando dall'istruttoria emerge una realtà diversa. Quest'eventualità sembra essersi verificata nella fattispecie in rassegna, avendo i GIUDICI CANTONALI ACCERTATO CHE DALLe tavole processuali È EMERSO un costo diverso da quello indicato dal committente nel suo allegato introduttivo. 
3. 
Come già esposto nella parte relativa ai fatti di causa, il tribunale d'appello ha infatti stabilito che il maggior costo dovuto al getto in contemporanea non ammonta a fr. 52'000.--, come calcolato nel settembre 1990 (recte 1991) dal tecnico C.________, bensì a fr. 13'962.75, conformemente a quanto indicato dall'architetto stesso nella liquidazione finale allestita nel novembre 1990 (recte 1991) e confermato, in sostanza, dal perito a futura memoria. 
 
A mente del committente questa decisione è il risultato di un apprezzamento arbitrario delle prove. Egli rimprovera ai giudici ticinesi di aver trascurato il fatto che le cifre indicate dal perito a futura memoria si riferivano unicamente alle principali divergenze sorte sulle liquidazioni finali allestite dall'impresa costruttrice e che per l'esecuzione del getto in contemporanea si erano resi necessari ulteriori costi, quali ad esempio per il riscaldamento, per la copertura, per il beton, per la manodopera, per le regie, ecc. 
3.1 La sua argomentazione potrebbe già essere dichiarata inammissibile per carente motivazione. 
 
Secondo una prassi ormai consolidata, un ricorso fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può infatti essere sorretto da argomenti con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 120 Ia 369 consid. 3a; 117 Ia 10 consid. 4b). Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il committente avrebbe dunque dovuto dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità. Egli si è invece limitato ad affermare l'erroneità delle considerazioni contenute nella sentenza impugnata ed a contrapporre la propria lettura delle risultanze processuali, senza chiarire per quale motivo quella dei giudici cantonali sarebbe manifestamente insostenibile. 
3.2 A prescindere da quanto appena esposto, non si vede per quale ragione sarebbe arbitrario privilegiare i dati forniti dall'architetto nella liquidazione finale all'indirizzo dell'impresario costruttore - e confermati da un perito a futura memoria - piuttosto che quelli indicati approssimativamente da un suo collaboratore in un documento ad uso interno. Il committente non spiega, d'altro canto, nemmeno perché i vari costi supplementari da lui menzionati (riscaldamento, copertura, ecc.) andrebbero direttamente collegati al getto in contemporanea. 
 
Quand'anche ammissibile, la critica rivolta all'apprezzamento delle prove in sede cantonale andrebbe dunque in ogni caso respinta siccome infondata. 
4. 
Il ricorso non presenta migliori possibilità di successo laddove viene asserito che il Tribunale d'appello era vincolato all'accertamento del Pretore sul costo del getto in contemporanea, rispettivamente a quello del Tribunale federale nella sentenza del 18 ottobre 2002. 
 
Avendo l'architetto impugnato il giudizio di primo grado in punto alla questione del maggior costo per il getto in contemporanea - contestato "nel contenuto e nell'ammontare" - il Tribunale d'appello era non solo legittimato ma anche tenuto ad esaminare tale questione (cfr. Cocchi/Trezzini, nota a pié di pagina n. 790 a pag. 689). 
 
Né si può attribuire, infine, alla frase estrapolata dalla precedente sentenza del Tribunale federale in questa causa la portata indicata dal committente. In quell'occasione il Tribunale federale non si è, infatti, pronunciato sul valore del getto in contemporanea bensì si è limitato a rilevare che l'importo esposto dal committente nelle conclusioni includeva anche quello concernente l'esecuzione del getto in contemporanea, da lui indicato nei precedenti allegati. 
5. 
In conclusione, la sentenza impugnata resiste alla censura di arbitrio e il ricorso dev'essere respinto. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 3'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 10 luglio 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: