Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
U 59/06
Sentenza del 10 luglio 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
S._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Attilio Rampini, piazza Cioccaro 4, 6901 Lugano,
contro
Helsana Assicurazioni SA, Diritto dei sinistri, Svizzera tedesca/Ticino - Infortuni, viale Portone 2, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 20 dicembre 2005)
Fatti:
A.
S._________, assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Helsana Assicurazioni, è stato vittima in data 20 agosto 1999 di un incidente della circolazione stradale, riportando un trauma da decelerazione al rachide cervicale con lesione disco-legamentare C6-C7 e frattura del processo spinoso di C6, infortunio per il quale l'assicuratore gli ha versato le prestazioni ai sensi di legge.
Alla chiusura del caso, la Helsana, con decisione 8 settembre 2003, ha messo l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità del 50% a decorrere dal 1° settembre 2003 così come di due cicli annui di fisioterapia.
L'assicuratore ha poi emanato, in data 19 gennaio 2004, una seconda decisione con cui corrispondeva all'interessato un'indennità per menomazione dell'integrità del 30%.
Entrambi i provvedimenti sono cresciuti incontestati in giudicato.
Nel novembre 2004 S._________ ha chiesto di poter riscattare la rendita d'invalidità facendo valere che con il capitale avrebbe potuto rilevare la ditta G.________ SA, presso la quale era impiegato, e mettersi di conseguenza al riparo da un possibile licenziamento.
Mediante comunicazione 1° dicembre 2004 la Helsana ha indicato al richiedente di considerare « ammissibile » la domanda di riscatto della rendita, precisando tuttavia che, prima di valutare l'effettivo riscatto, avrebbe proceduto alla revisione del grado di invalidità.
In data 28 dicembre 2004 l'assicuratore ha comunicato all'interessato, da un lato, che il grado della sua invalidità sarebbe stato aumentato al 55% e, d'altro lato, che non erano adempiuti i presupposti del chiesto riscatto, il ritiro dell'attività societaria non essendo, per i rischi connessi, da ritenere quale palese interesse a lungo termine dell'assicurato stesso. Posizione, questa, confermata con decisione formale 31 gennaio 2005.
A seguito di un'opposizione presentata tramite l'avv. Attilio Rampini, gli organi dell'assicurazione hanno in data 31 marzo 2005 confermato quanto precedentemente deciso.
Successivamente, l'assicurato è stato licenziato con effetto dal 1° agosto 2005 dalla G.________ SA, la quale è poi fallita.
B.
Con giudizio del 20 dicembre 2005, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso interposto dall'assicurato patrocinato sempre dall'avv. Rampini. La Corte cantonale ha osservato che il giudice non può far obbligo a un assicuratore di disporre il riscatto di una rendita e che nemmeno poteva essere tutelata la buona fede dell'interessato non avendo questi a seguito delle comunicazioni della Helsana preso disposizioni non reversibili senza pregiudizio.
C.
Ancora rappresentato dall'avv. Rampini, S._________ interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui in sostanza adduce che le indicazioni fattegli dall'assicuratore prima dell'emanazione della decisione di rifiuto avevano assunto effetto formatore. Egli allega inoltre nuova documentazione.
Mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è determinato, la Helsana postula la disattenzione del gravame.
Diritto:
1.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già esattamente esposto il disciplinamento applicabile alla fattispecie. I primi giudici hanno in particolare ricordato come giusta l'art. 35 cpv. 1 LAINF l'assicuratore possa riscattare la rendita d'invalidità, precisando che, come nella fattispecie, se l'ammontare mensile non è inferiore alla metà dell'ammontare massimo del guadagno giornaliero assicurato, il riscatto è lecito solo previo accordo dell'avente diritto e se esso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto. Al riguardo essi hanno rilevato che dai lavori preparatori, segnatamente dal Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale sull'assicurazione contro gli infortuni (FF 1976 III 61), come pure dalle opinioni dottrinali in materia (Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Berna 1981, vol. II, pag. 484; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, 455; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 138), si doveva dedurre non poter comunque l'assicuratore essere in simile ipotesi obbligato a procedere al riscatto.
Il Tribunale cantonale ha poi pure correttamente indicato quali siano i requisiti che cumulativamente devono essere adempiuti perché possa essere tutelata la buona fede di un assicurato cui è stata fatta una comunicazione erronea da parte di un'amministrazione (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
A questa esposizione può essere fatto riferimento.
2.
Alla pronunzia di prime cure deve essere prestata adesione pure nella misura in cui essa ha fatto una esatta applicazione della disciplina di cui si tratta.
Il Tribunale cantonale ha in effetti giustamente asserito non poter in concreto essere gli organi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligati a dar seguito alla domanda di riscatto della rendita d'invalidità.
L'autorità giudiziaria di prime cure ha poi asseverato non essere nella fattispecie adempiuti i presupposti del riconoscimento della tutela della buona fede dell'assicurato, non avendolo le dichiarazioni dell'assicuratore indotto a prendere delle disposizioni irreversibili senza pregiudizio. Come giustamente reputato dai primi giudici, non costituiva infatti una disposizione irreversibile il fatto per l'assicurato di aver segnalato alla G.________ SA la sua intenzione di acquistare l'intero pacchetto azionario, non avendo egli per esempio anticipato l'acquisto con un prestito ottenuto da terzi e non essendo stata pattuita una penale in caso di mancata conclusione dell'affare.
Queste considerazioni non sono peraltro sostanzialmente contestate dall'insorgente.
3.
Il ricorrente fa valere che le comunicazioni dell'assicuratore precedenti l'emanazione della decisione amministrativa vincolerebbero l'amministrazione, in quanto avrebbero effetto formatore.
Orbene, è vero, come del resto segnalato dai primi giudici, che le dichiarazioni dell'Helsana erano lungi dall'essere chiare: esse potevano lasciar intendere che la richiesta di procedere al riscatto sarebbe stata accettata.
Sarebbe comunque erroneo ritenere che esse dichiarazioni avrebbero, come sostiene il ricorrente, effetto formatore. Le comunicazioni di funzionari di un assicuratore nella fase che precede l'emanazione di una decisione non possono esplicare effetti, riservata l'ipotesi della tutela della buona fede del destinatario delle comunicazioni medesime. Ipotesi, questa, come è stato detto, non realizzatasi nel caso di specie.
A prescindere da questa considerazione, giova rilevare che un'amministrazione ha pur sempre il potere di rivedere una sua decisione: ora questa considerazione deve tanto più valere quando l'amministrazione debba rivedere un suo parere che non sia ancora stato oggetto di provvedimento formale.
4.
In queste condizioni, il giudizio cantonale merita conferma, gli atti prodotti dal ricorrente circa le relazioni che, in caso di riscatto, si sarebbero instaurate tra il ricorrente e la ditta che ha nel frattempo assunto i lavoratori che già lavoravano per la G.________ SA essendo privi di rilievo ai fini del giudizio.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 10 luglio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere: