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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.452/2006 /biz 
 
Sentenza del 10 agosto 2006 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Betschart, Hungerbühler, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
casella postale, 6901 Lugano, 
 
Oggetto 
scarcerazione nell'ambito di misure coercitive (carcerazione in vista di rinvio coatto), 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 14 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 
che il 30 luglio 2002 A.________ (1985), sedicente cittadino della Sierra Leone sprovvisto di documenti di legittimazione, ha depositato una domanda d'asilo, la quale è stata respinta dapprima dall'Ufficio federale dei rifugiati (ora Ufficio federale della migrazione) il 19 marzo 2003 e poi, su ricorso, dalla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo l'8 giugno 2004l ; 
che visto il comportamento assunto dall'interessato, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha ordinato, il 2 maggio 2006, la sua carcerazione in vista di sfratto per la durata di tre mesi (art. 13b LDDS; RS 142.20), provvedimento convalidato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) con decisione del 3 maggio successivo, cresciuta in giudicato incontestata; 
che, richiamandosi ad una sentenza del 29 maggio 2006 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con cui era stata annullata la decisione di conferma della carcerazione di un cittadino della Guinea, al motivo che il GIAR non era un'autorità giudiziaria competente in materia di misure coercitive, A.________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni il 31 maggio/2 giugno 2006 la sua immediata scarcerazione; 
che l'istanza è stata respinta il 6 giugno successivo al motivo che la Corte cantonale non aveva decretato la nullità della decisione del GIAR ma si era limitata ad annullarla e che, di conseguenza, i suoi effetti valevano solo per il caso specifico e non si estendevano ad altri casi analoghi di carcerazione in materia di misure coercitive; 
che il 14 giugno 2006, il Tribunale amministrativo ticinese, dinanzi al quale l'interessato aveva impugnato la decisione dipartimentale, ha dichiarato il suo gravame inammissibile per difetto di competenza a statuire; 
che il 31 luglio 2006 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede la sua immediata scarcerazione nonché postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore d'ufficio; 
che non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti; 
 
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami); 
che, per prassi costante, una decisione d'inammissibilità emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale, anche se fondata sul diritto procedurale cantonale, può essere impugnata con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale laddove l'autorità, se avesse esaminato il merito del gravame, avrebbe dovuto applicare il diritto federale (DTF 127 II 264 consid. 1a; 124 II 499 consid. 1b; 123 II 231 consid. 2 e rispettivi rinvii); 
che la vertenza avviata dinanzi alle autorità cantonali prendeva spunto dalla richiesta formulata dal ricorrente di essere scarcerato in applicazione dell'art. 13c cpv. 4 LDDS cioè, in altre parole, se fosse stato ammissibile il gravame esperito dinanzi alla Corte cantonale avrebbe riguardato una problematica disciplinata dal diritto federale; 
che, in linea di principio, è quindi data la via del ricorso di diritto amministrativo; 
che, giusta l'art. 106 cpv. 1 OG, il citato rimedio dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione contestata; 
che il ricorrente, appellandosi all'art. 34 cpv. 1 lett. b OG secondo cui i termini stabiliti dalla legge non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso, fa valere che il suo ricorso presentato il 31 luglio 2006 contro la sentenza cantonale intimata il 20 giugno 2006 è tempestivo; 
che l'interessato dimentica tuttavia che giusta l'art. 21 LDDS le disposizioni della legge federale sull'organizzazione giudiziaria concernenti la sospensione dei termini non si applicano alla procedura ai sensi degli art. 13a, 13b e 13e LDDS
che sebbene l'istanza di scarcerazione sia disciplinata dall'art. 13c cpv. 4 LDDS, il quale non è espressamente citato all'art. 21 LDDS, non può esserne seriamente dedotto che l'intenzione del legislatore sia di sottomettere questa parte del procedimento alla sospensione dei termini (espressamente esclusa nei confronti della decisione di carcerazione stessa), dato che si tratta comunque di una decisione che soggiace a sua volta al principio della celerità (cfr. art. 13c cpv. 4 seconda frase LDDS, secondo cui detta istanza dev'essere evasa entro otto giorni feriali); 
che tale opinione è peraltro confortata dal Messaggio del 4 dicembre 1995 concernente, tra l'altro, la modificazione della LDDS ove si spiega che l'art. 21 LDDS è stato voluto per sottolineare l'obbligo di accelerare la procedura concernente misure coercitive (di cui fa parte l'istanza in questione), ciò anche nell'interesse degli stranieri toccati da simili misure, al fine di garantire agli stessi che i loro rimedi di diritto rivolti contro decisioni che limitano la libertà personale siano trattati senza remore (FF 1996 II 1 e segg., segnatamente g. 117); 
che, premesse queste considerazioni, il presente gravame presentato il 31 luglio 2006 contro una decisione intimata il 20 giugno 2006 è quindi manifestamente tardivo (art. 106 cpv. 1 OG) e deve pertanto essere dichiarato inammissibile; 
che va infine osservato che sebbene la decisione querelata non contenga alcuna indicazione dei rimedi di diritto, nonostante l'esigenza dell'art. 26 cpv. 2 LPAmm, ciò non è di rilievo in concreto, da un lato perché il ricorrente, assistito da un avvocato, non si prevale di questa dimenticanza né afferma che ciò gli abbia cagionato un pregiudizio e, dall'altro lato, che comunque sia l'obbligo d'indicare le vie di diritto non comporta quello di menzionare le particolarità inerenti alle fattispecie (come in casu quelle previste dall'art. 21 LDDS); 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG
che, visto l'esito della vertenza, la domanda di assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore d'ufficio dev'essere respinta (art. 152 OG); 
che secondo costante prassi di questa Corte in casi di questa indole non si preleva tassa di giustizia. 
A. 
B. 
C. 
D. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG; il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Tribunale amministrativo e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (quest'ultimo per conoscenza) nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 10 agosto 2006 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: