Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_302/2020, 1C_303/2020, 1C_304/2020  
 
 
Sentenza del 10 agosto 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Jametti, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1C_302/2020, 1C_303/2020 
A.________ Limited, 
patrocinata dagli avv.ti Delphine Jobin e Matteo Pedrazzini, 
ricorrente, 
 
1C_304/2020 
B.________ LLC, 
patrocinata dagli avv.ti Delphine Jobin e Matteo Pedrazzini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorsi contro le sentenze emanate il 18 maggio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2020.92; RR.2020.93 e RR.2020.94). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisioni di chiusura del 26 febbraio 2020 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in accoglimento di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 12 settembre 2018 presentata dal Ministero pubblico brasiliano, ha ordinato la trasmissione all'autorità estera di svariata documentazione concernente le relazioni presso Credit Suisse SA vvv e www intestate a A.________ Limited e xxx, intestata a B.________ LLC, come pure il sequestro di questi conti. 
 
B.   
Adita dalle interessate, con tre decisioni distinte del 18 maggio 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), in assenza di una procura valida da parte delle citate società, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da A.________ Limited (RR.2020.92 e RR.2020.93) e da B.________ LLC (RR.2020.94). 
 
C.   
Avverso queste decisioni A.________ Limited (cause 1C_302/2020 e 1C_303/2020) e B.________ LLC (causa 1C_304/2020) presentano tre ricorsi in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, concesso l'effetto sospensivo ai gravami, di poterne completare le motivazioni, di congiungere le tre cause, di annullare le sentenze impugnate, di rifiutare le domande di assistenza e di annullare gli ordini di sequestro della documentazione nonché i blocchi dei conti, subordinatamente, di rinviare le cause alla CRP per nuove decisioni. 
 
D.   
Con decreto presidenziale del 5 giugno 2020, in accoglimento di un'istanza delle ricorrenti, le tre cause sono state congiunte e le procedure ricorsuali sospese fino all'emanazione di sentenze del Tribunale penale federale su domande di riesame e revisione. 
Non sono stati ordinati scambi di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. I ricorsi sono redatti, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Il 28 luglio 2020 le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale federale la decisione del 16 luglio 2020 della Corte di appello del Tribunale penale federale (CR.2020.10), con la quale l'istanza di revisione delle tre sentenze della CRP è stata dichiarata irricevibile perché al momento del loro inoltro le stesse non erano ancora cresciute in giudicato, respingendola comunque nel merito. Hanno prodotto anche la decisione incidentale del 17 giugno 2020 con la quale la CRP ha respinto la domanda di sospendere la procedura in una causa parallela (RR.2020.95). Si giustifica quindi di riattivare le procedure sospese dinanzi al Tribunale federale.  
 
1.3. Le richieste ricorsuali di poter produrre memorie integrative devono essere respinte, non essendo manifestamente adempiute le condizioni previste dall'art. 43 LTF (DTF 145 IV 250 consid. 1.5 pag. 255; 134 IV 156 consid. 1.6 pag. 161).  
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).  
 
2.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta alle ricorrenti, pena l'inammissibilità dei gravami, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.3. Le ricorrenti adducono che si sarebbe in presenza di una questione giuridica di principio ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. A torto. Nelle decisioni impugnate la CRP ha rilevato d'aver invitato i patrocinatori delle ricorrenti a dimostrare che le società interessate esistevano ancora al momento dell'inoltro dei ricorsi e a produrre i documenti attestanti che le persone che hanno sottoscritto le procure sarebbero abilitate a rappresentarle, evidenziando che qualora detta documentazione non fosse trasmessa entro il termine impartito, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Ha poi osservato che in seguito le ricorrenti hanno provato la propria esistenza e che il documento intitolato "Certificate of Incumbency" indica quale direttore di A.________ Limited abilitata a rappresentarla la società D.________ Ltd. Ha accertato che la procura prodotta reca il timbro di quest'ultima società nonché la firma di due persone, delle quali non sono tuttavia note né l'identità né i poteri di rappresentanza in seno a tale società. Ne ha concluso che le ricorrenti non hanno dimostrato che le persone che hanno firmato detta procura potrebbero rappresentarla giuridicamente dinanzi alla CRP e, non avendo fornito una procura valida, i ricorsi sono stati dichiarati, come preannunciato, inammissibili. È giunta alla stessa conclusione anche nella causa 1C_304/2020, ritenuto che il "Certificate of Incumbency" indica E.________ quale manager della società, ma che tale documento, oltre a non essere un atto ufficiale, non è neppure firmato.  
 
Ora, la questione della validità o no di procure non costituisce un caso particolarmente importante nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale, trattandosi di una semplice questione di valutazione delle prove (cfr. sentenza 1A.183/2003 del 24 febbraio 2004 consid. 1.3.3 e 1.3.4). Questa conclusione non muta per i nuovi mezzi di prova prodotti dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, ritenuto che nulla impediva loro, adottando la dovuta diligenza, come stabilito anche nella citata decisione della Corte di appello, di presentarli tempestivamente dinanzi alla CRP, se del caso postulando semplicemente la concessione di un'ulteriore proroga del termine per produrli. Nova in senso improprio sono infatti inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 144 V 35 consid. 5.2.4 pag. 39; 143 V 19 consid. 1.2 pag. 22 seg.). Nella misura in cui le ricorrenti insistono sulla mancata sospensione della causa RR.2020.95, pendente dinanzi alla CRP, tale quesito esula dall'oggetto del presente litigio, limitato ai ricorsi in esame. 
 
3.   
Ne segue che i ricorsi sono inammissibili. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Le procedure 1C_302/2020, 1C_303/2002 e 1C_304/2020 sono riattivate. 
 
2.   
I ricorsi sono inammissibili. 
 
3.   
Le spese giudiziarie complessive di fr. 3'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti in ragione di fr. 1'000.-- ciascuna. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali e alla Corte di appello del Tribunale penale federale nonché all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 10 agosto 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri