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[AZA 0/2] 
 
5P.237/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
10 settembre 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Meyer. 
Cancelliere: Piatti. 
 
_________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 12 luglio 2001 presentato da L.S.________, Minusio, patrocinato dall'avv. 
Andrea Marazzi, Minusio, contro la sentenza emanata il 1° giugno 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a P.S.________, Locarno, rappresentata dalla Inkassoabteilung des Amtes für Jugend- und Sozialhilfe der Stadt Zürich, Zurigo, in materia di rigetto definitivo dell'opposizione; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- P.S.________ ha spiccato un precetto esecutivo contro il marito L.S.________ per l'incasso di fr. 
43'440.-- oltre accessori, a titolo di alimenti come ai decreti del Pretore di Locarno-Città del 9 aprile 1998 e 2 dicembre 1999 per il periodo dal 1° aprile 1998 al 31 ottobre 2000. L'opposizione interposta dall'escusso è stata rigettata in via definitiva per l'importo di fr. 42'865. 60 dal Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città su istanza della creditrice. 
 
B.- Con sentenza 1° giugno 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dal debitore, ha ulteriormente modificato la decisione di prime cure, rigettando l'opposizione in via definitiva per l'importo di fr. 39'510.--. Secondo la Corte cantonale, in deduzione dell'importo stabilito dal primo giudice dovevano ancora essere ammessi fr. 3760.--, pagati da L.S.________ alla cassa malati della moglie; importo di cui la creditrice stessa ha riconosciuto di aver beneficiato. 
Per il resto, l'ammontare posto in esecuzione corrisponde agli alimenti dovuti, decurtati quelli realmente pagati. 
Con riferimento alla richiamata riconciliazione temporanea nulla è stato al proposito precisato e dimostrato, né per quanto concerne la durata, né in relazione al periodo, di guisa che nemmeno occorre stabilire se la stessa avrebbe dato origine a una riduzione degli alimenti. 
 
C.- Con ricorso di diritto pubblico del 12 luglio 2001, L.S.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza d'appello e di rinviare gli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 
Rileva che, giusta l'art. 184 cpv. 3 CPC ticinese, le parti non devono provare i fatti notori e che per giurisprudenza cantonale ciò che il giudice ha conosciuto in base alle prove assunte in una causa può far parte del substrato fattuale di un altro procedimento e valere quale fatto notorio. Ora, dall'incarto di separazione tra le parti emerge chiaramente (interrogatorio formale del marito e sentenza 15 gennaio 2001 della Pretura di Locarno-Città) che esse si sono temporaneamente riconciliate nel luglio 1998, con conseguente decadenza degli alimenti. I Giudici cantonali sono pertanto caduti nell'arbitrio, ignorando questo fatto notorio e riconoscendo gli alimenti anche per il periodo di riconciliazione. Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate come nel caso in esame dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali ai sensi dell'art. 87 OG e sono pertanto impugnabili con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1, 98 Ia 532 consid. 1 in fine). Il ricorrente nella sua veste di debitore precettato è inoltre pacificamente legittimato a ricorrere. Il gravame, tempestivo (art. 89 OG), è quindi in linea di principio ammissibile. 
 
b) Il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria. La domanda di rinvio per nuovo giudizio è superfetanea, atteso che in caso di annullamento della sentenza impugnata da parte del Tribunale federale, la causa è ripristinata automaticamente davanti all'autorità cantonale di ultima istanza, che deve seguire i considerandi della sentenza di annullamento (DTF 112 Ia 353 consid. 3c/bb; sentenza del 12 marzo 1987 in re L. pubblicata in: Rep 1988 pag. 323 con riferimenti). 
 
2.- a) Con riferimento al periodo di riconciliazione con la moglie di cui il ricorrente si prevale per negare l'obbligo di versamento del contributo alimentare, la sentenza impugnata indica che tale circostanza era rimasta allo stadio di puro parlato, senza alcuna chiara indicazione suffragata da elementi di prova sufficienti di quando e per quanto tempo i coniugi avevano ripristinato la convivenza. 
 
b) Secondo il ricorrente la Corte cantonale è caduta nell'arbitrio, perché ha da lui richiesto la prova della riconciliazione con la moglie, quando la convivenza temporanea risulta dall'incarto di separazione e come tale, secondo la giurisprudenza, costituisce fatto notorio, che deve senz'altro essere ritenuto dal giudice senza particolari prove da parte di chi da tale circostanza vuol trarre un vantaggio. 
 
c) Il gravame fondato sull'arbitrio, come quello all'esame, non può essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle normative invocate. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire altrettanto sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve invece dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b e rinvii). 
 
Ora, pur prescindendo da una più attenta valutazione della censura con cui il ricorrente rimprovera arbitrio al Tribunale cantonale, basta in concreto rilevare che se anche stesse l'obbligo del giudice di considerare fatto notorio ciò che è stato da lui conosciuto in un altro incarto che si pone in stretta parentela con quello all'esame, la situazione non manifesterebbe nessun effetto sulla decisione impugnata. Nella fattispecie, infatti, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello non ha per nulla avuto conoscenza diretta dell'incarto di separazione invocato dal ricorrente, di guisa che per essa i fatti nello stesso contenuti non potevano in nessun caso costituire un fatto notorio. Già per questa ragione, e senza addentrarsi nella censura di arbitrio elevata dal ricorrente, i giudici cantonali ben potevano esigere la prova del ripristino e della durata della convivenza temporanea senza incorrere in una violazione di legge qualificata. Notisi infine che nemmeno davanti ai giudici cantonali il qui ricorrente ha sostenuto che la riconciliazione costituisse fatto notorio di cui non occorreva fornirne la prova: la censura proposta la prima volta davanti al Tribunale federale, siccome nuova, sarebbe quindi, ad ogni buon conto, irricevibile (DTF 115 Ia 183 consid. 2, 102 Ia 246 consid. 2). 
 
3.- Da quanto precede discende che il ricorso s' avvera d'acchito manifestamente infondato e va respinto nella misura in cui è ammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta, non sono riconosciute ripetibili. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla rappresentante della controparte e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 10 settembre 2001 MDE 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,