Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
U 229/06 {T 7} 
 
Sentenza del 10 settembre 2007 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Widmer, Buerki Moreni, giudice supplente, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
F._________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Probst, via Motta 24, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
SWICA Assicurazioni SA, 8401 Winterthur, opponente, rappresentata dall'avv. Bruno Notari, Via Nizzola 1, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 marzo 2006. 
 
Fatti: 
A. 
A.a In data 17 agosto 2002 F._________, nata nel 1965, al momento dei fatti alle dipendenze della G.________ Sagl quale cameriera e, come tale, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la SWICA Assicurazioni SA, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale insieme al marito e ai figli di nove anni e 19 mesi, in territorio del Comune di O.________ (Italia). In seguito all'evento l'assicurata è stata ricoverata presso l'Ospedale M.________, dapprima presso la divisione dermatologica per trauma policontusivo con escoriazioni ampie e profonde multiple e ferita al gomito destro con perdita di sostanza, poi presso l'unità operativa di psichiatria per scompenso depressivo maggiore. Il 19 agosto 2002 è stata trasferita presso la Clinica X.________, dove ha soggiornato fino al 9 settembre 2002 per sindrome psicotica acuta polimorfa, senza sintomi schizofrenici, con fattore stressante acuto associato. In seguito è stata ricoverata alla Clinica S.________ fino al 31 ottobre 2002. 
 
Il marito, alla guida dell'autoveicolo, ha subito un trauma cranico con agitazione e focolaio cerebrale ed è stato pure ricoverato, tramite elicottero, in profondo stato di coma (perdurato due settimane), presso il reparto rianimazione dell'Ospedale di Z.________. Il 24 agosto 2002 tramite la REGA è stato trasferito all'Ospedale universitario di Y.________. In seguito si è sottoposto a ripetute cure riabilitative presso la Clinica neuroriabilitativa di B.________ fino al 15 ottobre 2002 e presso la Clinica H.________. I periti hanno ritenuto che la sua capacità lavorativa residua in attività leggere e semplici è pari al 25%. 
 
I figli sono pure stati ospedalizzati, per trauma facciale il più piccolo e per trauma cranico commotivo, trauma dorsale, toracico e contusioni la maggiore. 
A.b Il caso è stato assunto dalla SWICA che ha corrisposto le prestazioni di legge fino al 30 settembre 2002. L'assicuratore infortuni, dopo aver sottoposto il caso a diversi specialisti, con decisione del 17 giugno 2004, ha quindi dichiarato estinto il diritto a prestazioni, non essendovi più alcun nesso di causalità naturale e adeguato tra i disturbi fisici e l'infortunio, mentre i disturbi psichici non erano riconducibili all'evento stesso. Dopo aver assunto agli atti la perizia psichiatrica esperita all'attenzione dell'Ufficio assicurazione invalidità, il 19 settembre 2005 la SWICA ha confermato la propria posizione anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurata. 
B. 
Contro la decisione su opposizione F._________, patrocinata dall'avv. Marco Probst, ha interposto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo, in via principale, l'accertamento di un nesso di causalità naturale e adeguato tra l'infortunio e il danno psicofisico nonché il rinvio degli atti alla SWICA per nuove indagini e l'assegnazione di una rendita di invalidità del 100% e di un'indennità per menomazione dell'integrità pari almeno al 20%; in via subordinata ha postulato il rinvio dell'incarto alla SWICA per esecuzione di una perizia psichiatrica e ortopedica e per la pronuncia di una nuova decisione. 
 
Tramite giudizio del 22 marzo 2006, la Corte cantonale ha respinto il gravame. 
C. 
F._________, ancora rappresentata dall'avv. Probst, è insorta con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiedendo nuovamente, in via principale, l'ammissione dell'esistenza di un nesso naturale e adeguato tra infortunio e danno psicofisico e la retrocessione dell'incarto alla SWICA, affinché, dopo aver eseguito gli accertamenti specialistici del caso, riconosca una rendita di invalidità del 100% e un'indennità per menomazione dell'integrità di almeno il 20%; in via subordinata chiede la retrocessione dell'incarto alla SWICA per ulteriori accertamenti medici, economici e giuridici, come pure per la resa di una decisione formale ai fini dell'assegnazione di una rendita fondata su un tasso di invalidità del 100% e di un'indennità per menomazione dell'integrità di almeno il 20%. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Chiamata a pronunciarsi sul gravame, la SWICA, rappresentata dall'avv. Bruno Notari, ne propone la reiezione. Da parte sua, l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è espresso. 
 
Diritto: 
1. 
Contestato è, in casu, il diritto di F.________ a prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni dopo il 30 settembre 2002, in particolare il nesso di causalità naturale e adeguato tra incidente della circolazione del 17 agosto 2002 e i danni alla salute fisici e psichici di cui soffre. 
2. 
2.1 La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2.2 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Nel caso in esame, essendo controverso il diritto a prestazioni per il periodo precedente e successivo all'entrata in vigore della LPGA, risultano applicabili le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002 per quanto concerne lo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi fino a quel momento e quelle in vigore successivamente per il periodo posteriore (DTF 130 V 445). 
 
La questione non è tuttavia di particolare rilievo avendo questa Corte già ripetutamente precisato che le definizioni di incapacità al lavoro, incapacità al guadagno e invalidità contenute nella LPGA, così come la determinazione del grado d'invalidità, corrispondono ai concetti e ai principi finora elaborati in materia dalla giurisprudenza (RAMI 2005 no. U 536 pag. 58, 2004 no. U 529 pag. 572). 
3. 
Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice ha già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per stabilire il diritto all'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni. 
3.1 In proposito va ribadito che il diritto a prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406, 119 V 335 consid. 1 pag. 337, 118 V 286 consid. 1b pag. 289). 
3.2 Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e il danno che ne deriva. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 177 consid. 3.2 pag. 181, 402 consid. 2.2 pag. 405, 125 V 456 consid. 5a pag. 461). A quest'ultimo proposito occorre aggiungere che in presenza di un danno alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 286 consid. 3a pag. 291). È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo importante. 
3.3 Come già ricordato a più riprese da questa Corte, se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa naturale (e adeguata: v. in proposito consid. 3.3) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extrainfortunistici. Ciò si verifica in particolare con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine; cfr. RAMI 1994 no. U 206 pag. 329, 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti). L'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. Per contro, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è sufficiente. Trattandosi nel caso di specie della soppressione del diritto a prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato, bensì all'assicuratore (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 2, 1994 no. U 206 pag. 329, 1992 no. U 142 pag. 76 consid. 4b). 
4. 
Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, al fine di evitare, tra l'altro, disparità di trattamento, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi (DTF 123 V 98 consid. 3e pag. 104, 115 V 133 consid. 6-7 pag. 138 segg., 403 consid. 4-6 pag. 405 segg.), classificando gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (cfr. anche RDAT 2003 II no. 67 pag. 279 consid. 4.2). 
4.1 Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. 
4.2 Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata tra evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica. 
4.3 Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione di sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono: 
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio; 
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici; 
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica; 
- i dolori somatici persistenti; 
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio; 
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute; 
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa. 
4.4 Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri summenzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare un unico per riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. La presenza di un unico criterio può bastare quando l'infortunio deve essere annoverato tra quelli più gravi nell'ambito della categoria intermedia o quando esso addirittura è al limite della categoria degli eventi gravi. Un criterio solo può inoltre essere sufficiente quando lo stesso riveste un'importanza particolare, per esempio nel caso in cui la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche è notevolmente lunga per l'intervento di complicazioni durante la cura. Nell'evenienza in cui nessun criterio riveste da solo un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio. Se per esempio l'infortunio di grado medio è al limite della categoria degli eventi insignificanti o leggeri, gli altri criteri oggettivi da ritenere devono essere adempiuti cumulativamente o rivestire un'intensità particolare perché l'adeguatezza possa essere riconosciuta (RAMI 1990 no. U 101 pag. 215 consid. 8c/bb; RtiD 2004 I no. 66 pag. 204 seg. consid. 2.6 con riferimenti [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 176/02 del 1° luglio 2003]). 
5. 
Alla luce del rapporto del dott. Z.________, specialista in ortopedia, il giudice di prime cure ha concluso che, da un punto di vista somatico, dalla fine di settembre 2002 l'assicurata non presentava più alcuna incapacità lavorativa rispettivamente non necessitava più di cure, e che i disturbi cervico-cefalici, oltre a esistere già prima dell'incidente, erano insorti ben cinque mesi dopo l'infortunio e quindi non potevano essere ad esso collegati. Per quanto riguarda i disturbi psichici, manifestatisi già il 19 agosto 2002, la Corte cantonale ha ammesso un nesso naturale perlomeno parziale con l'incidente. Dopo aver classificato l'infortunio di grado medio al limite di quelli gravi, ha tuttavia negato l'adeguatezza di tale nesso, in quanto l'unico fattore entrante in linea di conto, e meglio quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della spettacolarità dell'infortunio, non era adempiuto. 
 
Dal canto suo l'assicurata sostiene che la perizia del dott. Z.________ sarebbe superficiale e immotivata, mentre il fattore concomitante dovrebbe essere considerato adempiuto, ritenuto anche lo stato di coma del marito dopo l'incidente - che l'assicurata credeva morto -, perdurato due settimane, e il coinvolgimento dei figli nell'evento stesso. 
6. 
6.1 Per determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di causalità naturale, il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di cose, alle indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406, 119 V 335 consid. 1 pag. 337, 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate). 
6.2 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352, 122 V 157 consid. 1c pag. 160; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 
6.3 Così, in particolare, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità (VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c). 
6.4 Per quel che riguarda invece le attestazioni del medico curante, questa Corte ha già ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/cc; DTF 124 I 170 consid. 4 pag. 175 con riferimenti). 
6.5 Non va infine dimenticato che se vi sono die rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b). 
7. 
Nell'evenienza concreta va in primo luogo rilevato che il giudizio impugnato dev'essere senz'altro confermato per quanto riguarda le conclusioni tratte circa l'estinzione del nesso di causalità naturale tra i danni di natura fisica subiti dall'assicurata e l'incidente della circolazione in esame. In effetti, la perizia del dott. Z.________, approfondita e ben motivata, giunge alla logica conclusione che dopo il 30 settembre 2002 le lesioni esaminate non necessitano di cure ulteriori (ad eccezione dell'applicazione di un unguento sulla cicatrice del gomito destro) e non provocano inabilità lavorativa alcuna. Nessun altro documento specialistico mette del resto in discussione dette conclusioni, neppure il medico curante, dott. U.________, il quale in occasione dell'allestimento dei certificati medici da trasmettere alla SWICA ha attestato una buon recupero fisico, senza addurre alcuna limitazione della capacità lavorativa per motivi fisici e ponendo l'accento sulla problematica psichica, che sin dall'inizio è risultata essere in primo piano. Le cervicalgie e le cefalee, inoltre, di cui l'assicurata soffriva già prima dell'incidente, non sono apparse aggravate. 
 
È pertanto dimostrato con il necessario grado della verosimiglianza preponderante che da un punto di vista fisico dopo il 30 settembre 2002 l'infortunio non ha più esplicato alcun effetto. 
8. 
8.1 Per quanto riguarda i disturbi psichici va rilevato che la SWICA misconosce l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio, mentre il Tribunale di prime cure ammette che l'incidente rappresenti perlomeno una concausa naturale. Le conclusioni tratte nel giudizio impugnato vanno ammesse, in quanto trovano chiara conferma negli atti, soprattutto nella perizia psichiatrica eseguita dalla Clinica X._________ all'attenzione dell'Ufficio assicurazione invalidità, particolarmente approfondita, ben motivata e convincente nelle proprie conclusioni. Giusta tale perizia, i disturbi psichici possono essere considerati consecutivi, con nesso di causalità in parte diretto e immediato, e per un'altra parte indiretto e protratto, all'incidente della circolazione del 17 agosto 2002; l'evento si presenta di gravità tale da risultare adeguato a produrre i disturbi psichici insorti nella paziente; l'incidente ha prodotto una vera "frattura" nella vita della paziente, comportando dapprima un traumatismo acuto (vissuto soggettivo dell'esperienza, confronto con la possibilità della morte del marito) e causando una serie di eventi stressanti più duraturi (l'ospedalizzazione del marito, il danno alla propria salute, le difficoltà economiche, la chiusura del proprio ristorante: in sostanza, la perdita di un progetto di vita che si stava realizzando ed anche di molte delle risorse personali sue e del marito). Su questa base gli specialisti della Clinica X._________ hanno concluso che la paziente, se non fosse intervenuto l'incidente, non avrebbe sviluppato disturbi invalidanti; questa conclusione non avrebbe potuto essere sostenuta in termini di certezza ma di grande probabilità, il problema della causalità in ambito psichiatrico essendo complesso e non potendo essere risolto linearmente con l'attribuzione di un'unica causa all'insorgere della malattia. 
 
Concorde con dette affermazioni è pure la dott.ssa B.________, specialista in psichiatria e medico fiduciario della SWICA, la quale attesta che in seguito all'incidente la paziente ha sviluppato un grave scompenso psicotico acuto con importanti allucinazioni, angoscia ed ideazioni deliranti. 
 
Il referto del dott. I.________, anch'esso psichiatra, per contro, secondo cui non vi sarebbero elementi per stabilire un nesso di causalità naturale, non può essere considerato, non avendo egli visitato personalmente l'assicurata, come posto in evidenza dalla Corte cantonale. Del resto, nella seconda presa di posizione, ha anch'esso affermato che non vi erano elementi tali per stabilire che l'incidente fosse la causa prevalente delle conseguenze psichiche presentate dall'assicurata, ammettendo in tal modo implicitamente essere l'evento perlomeno una - sufficiente - concausa. 
8.2 Per quanto riguarda il nesso di causalità adeguato, la classificazione dell'incidente quale infortunio di grado medio al limite di quelli gravi non è censurata e va confermata alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare consid. 3.3.2 non pubblicato in DTF 129 V 323 nonché sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 282/05 del 13 febbraio 2006 e U 68/91 del 10 novembre 1992). Come già si è detto, in tale ipotesi solo un fattore concomitante dev'essere adempiuto ai fini dell'ammissione dell'adeguatezza del nesso di causalità (v. consid. 4.4). 
9. 
A quest'ultimo riguardo viene censurato il fatto che la Corte cantonale non abbia ritenuto adempiuto il fattore delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche, né abbia ammesso la particolare spettacolarità dell'infortunio, bensì solo una certa spettacolarità. 
9.1 La dinamica dell'incidente, come indicato dalla Corte cantonale, non è chiara. Entrambi i coniugi soffrono infatti di amnesia e non ci sono testimoni oculari. La polizia giunta sul luogo dell'incidente ha potuto constatare quanto segue: "Il veicolo percorreva la carreggiata nord A/14 con direzione di marcia Ancona-Bologna al km 84,700 nord, tratto di strada rettilineo pianeggiante in ore diurne, quando, per cause non accertabili, fuoriusciva dal piano viabile a destra lasciando traccia sul ciglio erboso. Il veicolo, metri 12 più avanti, urtava per metri 4 il fianco destro del fossato e si fermava metri 9 più avanti all'interno dello stesso, rivolto contromano e adagiato sul fianco destro. I quattro occupanti venivano sbalzati fuori dal veicolo e riportavano tutti lesioni. Venivano soccorsi da automobilisti in transito e poi trasportati tramite ambulanza all'Ospedale di Z.________ dopo il nostro intervento. Nessuno di essi era in grado di rilasciare dichiarazioni; si presume quindi che il conducente fosse il proprietario del veicolo. Venivano tutti ricoverati all'Ospedale di Z.________ e successivamente trasportati presso parenti in Svizzera". 
 
L'auto, come si evince dalle numerose fotografie agli atti, ha subito un danno totale. 
 
A bordo vi erano, come già accennato, anche i figli, di 19 mesi e nove anni, i quali hanno subito un trauma facciale rispettivamente un trauma cranico non commotivo, un trauma dorsale, toracico e contusioni, senza particolari conseguenze. 
 
Il marito ha per contro subito un trauma cranico con agitazione e focolaio cerebrale, ed è stato intubato e trasferito in rianimazione. 
 
Dalla perizia della Clinica X._________ emerge infine che l'incidente può aver avuto un effetto immediatamente traumatico sull'assicurata poiché quest'ultima non sapeva, nell'immediato, qual era la sorte del marito, al quale visibilmente fino ad allora si era appoggiata molto, ed il quale in quel momento si trovava in coma. 
9.2 In via preliminare va posto in evidenza che rilevante, ai fini dell'ammissione del fattore, non è il vissuto soggettivo, bensì l'idoneità oggettiva dell'accaduto a provocare disturbi psichici (RAMI 1999 no. U 335 pag. 209 consid. 3b/cc). 
 
Per quanto riguarda la particolare spettacolarità dell'evento, la Corte cantonale ha concluso, attenendosi alla giurisprudenza federale in vigore, che solo una certa spettacolarità fosse ravvisabile in concreto, trattandosi tuttavia di un caso limite (si confrontino i casi analoghi - anche se meno gravi - di cui alla sentenza U 258/06 del 15 marzo 2007 consid. 5.3 e alle sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 161/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.3.2 [non pubblicato in DTF 129 V 323], U 115/98 del 19 febbraio 1999 consid. 2b e U 68/91 del 10 novembre 1992 consid. 2b; vedasi pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 170/02 del 12 febbraio 2003 consid. 4.3 - indicato quale caso limite - e U 47/90 dell'8 aprile 1991 consid. 5b; riguardo alla presenza dei figli nell'autoveicolo cfr. sentenza U 141/06 del 9 luglio 2007 consid. 6.2; v. tuttavia anche sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 57/94 del 23 agosto 1994 consid 3b, in cui in una fattispecie analoga - ma del tutto isolata - il fattore è stato senza ulteriori precisazioni riconosciuto). 
9.3 Per quel che concerne le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche, il caso in esame appare più grave rispetto a quelli menzionati nel giudizio impugnato, soprattutto per quanto riguarda le lesioni riportate dal marito (gravemente ferito, in coma per due settimane) e la presenza a bordo anche dei due figli minorenni, di cui un bebè di 19 mesi (sbalzati fuori dall'autoveicolo, ricoverati in ospedale). Tuttavia il caso va considerato meno grave di quello pubblicato in RAMI 1999 no. U 335 pag. 207, in cui le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche erano state ammesse (si trattava di un incidente in galleria, vissuto in maniera più incisiva dalle persone coinvolte anche a causa dei rumori e della luce, in cui era rimasta coinvolta tutta la famiglia e in cui vi era stato un morto ed un ferito grave; si confronti anche DTF 113 V 307 consid. 4 pag. 316, ove l'assicurato non aveva subito gravi danni corporali, ma tuttavia uno shock psichico, e ove vi erano stati un morto, diversi feriti e numerose auto coinvolte). 
 
L'affermazione, per contro, secondo cui l'assicurata non avrebbe vissuto in modo impressionante l'incidente, in quanto affetta da amnesia, non appare rilevante. In effetti, il fatto che l'interessata a posteriori non ricordi quel che è accaduto non significa che non abbia vissuto l'avvenimento. 
10. 
Alla luce di quanto sopra esposto le conclusioni tratte nel giudizio impugnato possono essere confermate, in quanto conformi alla giurisprudenza di questa Corte. 
 
Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo va respinto, mentre meritano tutela il giudizio e il provvedimento contestati. 
11. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la procedura è gratuita. 
 
Conformemente all'art. 159 cpv. 2 OG, nessuna indennità per ripetibili viene assegnata alla SWICA, la quale, anche se patrocinata da un legale, in qualità di assicuratrice LAINF dev'essere assimilata a un'autorità vincente o a un organismo con compiti di diritto pubblico (consid. 6 non pubblicato in DTF 120 V 352). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 10 settembre 2007 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: p. Il cancelliere: