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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_345/2012 
 
Sentenza del 10 settembre 2012 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, 
opponente. 
 
Oggetto 
diritto di compera, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il Pretore del distretto di Lugano ha condannato, con decisione 8 agosto 2011, la A.________ SA a pagare a B.________ fr. 33'650.95 per pretese connesse a un diritto di compera; 
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 8 maggio 2012, un appello della A.________ SA nella misura in cui è ricevibile; 
che secondo i considerandi della sentenza impugnata l'intero appello risulta invero irricevibile in ragione della sua insufficiente motivazione; 
che i Giudici cantonali hanno pure considerato inammissibile per carente motivazione la domanda di indennità per ritardata giustizia (non quantificata e proposta senza elementi di fatto a suo sostegno), l'appellante non avendo segnatamente nemmeno preteso di aver sollecitato il Pretore a proseguire la causa; 
che con ricorso dell'11 giugno 2012 la A.________ SA postula l'annullamento delle sentenze di prima e seconda istanza e il riconoscimento di un'indennità per ritardata giustizia di fr. 2'000.--; 
che la ricorrente lamenta "il granchio preso dal giudice di prima istanza" riscontrabile con una semplice occhiata al giudizio pretorile e indica che il Pretore "ha fatto durare la vertenza addirittura 6 anni", nonostante i solleciti del suo legale e un'interpellanza in Gran Consiglio; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non può limitarsi a rinviare agli atti della procedura cantonale (DTF 133 II 396 consid. 3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto; 
che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti la ricorrente si prevale di argomenti concernenti il merito del litigio, ma non spende una parola per spiegare per quale ragione il contenuto del suo appello e la domanda di un'indennità per ritardata giustizia sarebbero stati, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, conformi alle esigenze di motivazione previste dal CPC per tali rimedi; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 10 settembre 2012 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti