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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_398/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 10 settembre 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Giudice presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Valerio Reichlin, 
opponente, 
 
Municipio di Bioggio,  
via Cademario 10, 6934 Bioggio, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza Governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 giugno 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 6 febbraio 2012 A.________ ha inoltrato al Municipio di Bioggio una domanda di costruzione per la realizzazione di un nuovo vigneto sul suo fondo, a valle della casa d'abitazione, all'interno della zona agricola. La domanda è stata coordinata con la richiesta di autorizzazione per un nuovo impianto di produzione di vino ai sensi degli art. 60 della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (RS 910.1) e dell'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (RS 916.140). Il progetto prevede la realizzazione, su una superficie terrazzata di 1'000 m2, un tempo vignata, di 557 nuove barbatelle, destinate a ottenere altrettanti ceppi di vite, suddivisi in 16 filari sorretti da pali di sostegno. L'uva prodotta sarebbe utilizzata a uso privato dell'istante. 
 
B.   
Alla domanda si è opposto il vicino B.________, che contesta la conformità di zona del previsto vigneto, utilizzato solo a titolo privato. Con decisione del 4 luglio 2012, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, unitamente all'autorizzazione prevista dalla legislazione agricola. Adito dal vicino, mediante decisione del 12 dicembre 2012 il Consiglio di Stato ne ha respinto l'impugnativa. Il vicino è allora insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizio del 30 giugno 2014 ha accolto il ricorso e annullato sia la decisione governativa sia la licenza municipale. 
 
C.   
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di confermare la decisione governativa e il permesso edilizio comunale. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. Presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 100 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1 pag. 411). La legittimazione del ricorrente è pacifica.  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309, 229 consid. 2.2 pag. 232). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali (divieto dell'arbitrio, principio di proporzionalità e della buona fede) il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure sollevate soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176).  
 
2.  
 
2.1. L'atto di ricorso in esame, che non si confronta se non in maniera del tutto generica con le argomentazioni addotte nel giudizio impugnato, disattende in larga misura queste esigenze di motivazione.  
 
2.2. I giudici cantonali hanno infatti ricordato, in particolare, che gli edifici e impianti che servono alla coltivazione dipendente dal suolo sono considerati conformi alla zona agricola unicamente se soddisfano i requisiti previsti dall'art. 34 cpv. 4 OPT (RS 700.1). Hanno poi rilevato che secondo l'art. 34 cpv. 5 OPT (norma con la quale il Consiglio di Stato non si è confrontato), gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. Dopo aver illustrato la relativa prassi e la dottrina, la Corte cantonale, esaminati i vari elementi del caso di specie, ha ritenuto che l'attività agricola prevista dal ricorrente non è finalizzata al conseguimento di un reddito, né l'impresa è prevista a lungo termine, come imposto dall'art. 34 cpv. 4 lett. c OPT. Ne ha concluso che il vigneto litigioso rientra interamente nella nozione di coltivazione esercitata a titolo ricreativo e pertanto non è conforme alla zona agricola.  
 
2.3. Il ricorrente né sostiene e tanto meno dimostra che non si sarebbe in presenza di un'attività esercitata a titolo ricreativo e quindi manifestamente non conforme alla zona agricola (art. 34 cpv. 5 OPT). Egli neppure si confronta con la giurisprudenza (oltre alle numerose decisioni citate vedi anche sentenza 1A.104/2002 del 20 settembre 2002 consid. 2 e 3) e la dottrina sulle quali si fonda l'impugnato giudizio, limitandosi semplicemente a rilevare che la Corte cantonale avrebbe applicato l'art. 34 cpv. 4 e 5 OPT in maniera " pedissequa, acritica ed automatica ", senza neppure tentare di spiegare perché detta applicazione violerebbe il diritto federale. Al riguardo egli adduce, peraltro in maniera generica, che la ratio legis dell'art. 34 OPT sarebbe di vietare l'edificazione di edifici e opere rilevanti, che in caso di interruzione dell'attività agricola, rimarrebbero quali costruzioni ingombranti, ciò che non sarebbe il caso per i pali di sostegno con tiraggio dei filari. L'assunto manifestamente non regge, ritenuto che decisivo non è il quesito delle dimensioni dell'opera litigiosa, bensì l'accertamento che in concreto l'attività agricola è esercitata soltanto a titolo ricreativo. La circostanza che il fondo in questione in passato sia stato e sia tuttora terrazzato, è pertanto del tutto ininfluente ai fini del giudizio.  
 
2.4. La Corte cantonale ha poi stabilito che, in deroga al principio della conformità di zona, nella fattispecie non può entrare il linea di conto neppure il rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 LPT. Il ricorrente non critica del tutto questa argomentazione. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).  
 
3.   
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Bioggio, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. 
 
 
Losanna, 10 settembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri