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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_26/2018  
 
 
Sentenza del 10 settembre 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, 
Giudice presidente, 
Eusebio, Jametti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
istanti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
controparte, 
 
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
domanda di revisione della sentenza 6B_567/2018 
del 30 maggio 2018 del Tribunale federale svizzero. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 2 ottobre 2017 A.________ e B.________ hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro i membri del Consiglio di Stato e i funzionari dell'Ufficio della migrazione per diversi reati che sarebbero stati commessi in relazione con la gestione delle pratiche concernenti i loro permessi di dimora. 
 
B.   
Con decisione del 12 ottobre 2017, confermata il 21 novembre 2017, il Ministero pubblico ha decretato un non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi di un qualsiasi reato. 
 
C.   
Contro il decreto di non luogo a procedere, i denuncianti hanno presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con sentenza del 20 aprile 2018 lo ha respinto nella misura della sua ricevibilità (incarto n. 60.2017.302 della CRP). 
 
D.   
Con sentenza 6B_567/2018 del 30 maggio 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di A.________ e di B.________ contro la sentenza di detta Corte. Il Tribunale federale ha ritenuto che i ricorrenti difettavano della legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. 
 
E.   
A.________ e B.________ presentano un  "ricorso sussidiario in materia costituzionale e revisione, interpretazione e rettifica" del 25 agosto 2018 contro la sentenza del 30 maggio 2018 di questa Corte, il giudizio del 20 aprile 2018 della CRP e il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico. I ricorrenti chiedono di  "revocare le decisioni precedenti delle autorità giudiziarie".  
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii). 
 
2.  
 
2.1. I ricorrenti presentano un  "ricorso sussidiario in materia costituzionale e revisione, interpretazione e rettifica", diretto sia contro la sentenza 6B_567/2018 del 30 maggio 2018 di questa Corte sia contro quella del 20 aprile 2018 della CRP, oggetto della precedente impugnativa, sia contro il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico. Essi fanno valere in modo generico la violazione di una serie di diritti costituzionali e rimettono sostanzialmente in discussione l'esito del procedimento penale nei confronti degli agenti pubblici da loro denunciati. Criticano il fatto che il Tribunale federale non sia entrato nel merito del loro precedente ricorso e contestano l'ammontare delle spese giudiziarie poste a loro carico sia nella sede federale che in quella cantonale.  
 
2.2. Con queste argomentazioni, i ricorrenti contestano nuovamente la decisione cantonale già impugnata nella procedura ricorsuale precedente e mirano a fare riesaminare il procedimento penale concluso. Essi accennano inoltre ad un'interpretazione e rettifica della sentenza del 30 maggio 2018 di questa Corte, ma non fanno valere l'esistenza di errori redazionali o di contraddizioni tra il dispositivo e i motivi della stessa (cfr. art. 129 LTF). In tali circostanze, il gravame consiste prevalentemente in una critica generica delle precedenti decisioni e si rivela per la maggior parte inammissibile. Dandosene le condizioni, il gravame può per contro essere oggetto di un esame da parte del Tribunale federale nella misura in cui i ricorrenti chiedono la revisione della sua sentenza del 30 maggio 2018.  
 
3.  
 
3.1. I ricorrenti fondano la loro domanda di revisione essenzialmente sull'art. 123 cpv. 2 lett. b LTF in relazione con l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Invocano al riguardo, quale nuovo mezzo di prova, la documentazione trasmessa dalla Segreteria di Stato della migrazione, da loro ricevuta il 18 luglio 2018, adducendo che dalla stessa emergerebbero indizi di reato a carico dei funzionari denunciati.  
 
 
3.2. Secondo l'art. 123 cpv. 2 lett. b LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, in materia penale, se sono adempiute le condizioni dell'art. 410 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2 CPP. Giusta l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, la revisione può essere chiesta se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.  
Secondo la giurisprudenza, la revisione, per fatti o elementi di prova nuovi, di una sentenza del Tribunale federale resa in materia penale è possibile solo laddove, nel precedente procedimento, il Tribunale federale non soltanto abbia modificato la decisione che gli era deferita, ma ne abbia anche modificato l'accertamento dei fatti sulla base dell'art. 105 cpv. 2 LTF. Rimangono riservati i fatti determinanti relativi all'ammissibilità del ricorso, che dovevano essere delucidati d'ufficio. Negli altri casi, i fatti o gli elementi di prova nuovi devono essere addotti con una domanda di revisione dinanzi all'autorità cantonale (DTF 134 IV 48 consid. 1.3 segg.; sentenze 6F_8/2018 del 22 maggio 2018 consid. 3.2 e 6F_31/2016 del 14 dicembre 2017 consid. 1.3 e rinvii). 
 
3.3. Nella sentenza 6B_567/2018 del 30 maggio 2018, il Tribunale federale non ha riformato la sentenza della Corte cantonale oggetto della precedente impugnativa, né tantomeno ha rettificato o completato l'accertamento dei fatti alla base del giudizio cantonale. Questa Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza del 20 aprile 2018 della CRP, siccome i ricorrenti difettavano della legittimazione ad impugnarla. I nuovi elementi di prova addotti con l'istanza di revisione d'altra parte non concernono l'ammissibilità del ricorso, bensì il merito del procedimento penale. Non sono quindi suscettibili di modificare la situazione fattuale su cui è fondata la sentenza del Tribunale federale. In tali circostanze, la domanda di revisione presentata in questa sede è pertanto inammissibile.  
 
4.   
Ne segue che il gravame, esaminabile unicamente nella misura in cui è invocata la revisione della sentenza del 30 maggio 2018 di questa Corte, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico degli istanti (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli istanti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 settembre 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni