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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_413/2024  
 
 
Sentenza del 10 settembre 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
reiscrizione nel registro di commercio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 giugno 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2024.28). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con decreto 7 giugno 2022 il Pretore del distretto di Lugano ha chiuso la procedura di fallimento della B.________ SA, in cui A.________ aveva invano incoato un'azione di contestazione della graduatoria e un ricorso all'autorità di vigilanza affinché ordinasse all'Ufficio fallimenti di inventariare gli attivi societari in base a specificati documenti. La fallita è stata cancellata dal registro di commercio l'8 giugno 2022. Il reclamo inoltrato contro questa decisione da A.________ è stato respinto, nella misura in cui era ammissibile, dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 20 luglio 2022. 
 
2.  
Con decisione 13 febbraio 2024 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto l'istanza 26 gennaio 2024 con cui A.________ ha domandato la reiscrizione della predetta società anonima nel registro di commercio. 
 
3.  
Con sentenza 27 giugno 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, l'appello di A.________. Dopo aver richiamato il carattere sussidiario della procedura di cui all'art. 935 CO, ha ritenuto che l'appellante, la quale non aveva contestato la considerazione pretorile secondo cui la valutazione del patrimonio societario incombeva all'Ufficio fallimenti, non aveva un interesse degno di protezione a ottenere quanto già vanamente chiesto durante la procedura di fallimento. 
 
4.  
Con ricorso 30 luglio 2024 A.________ postula l'annullamento del giudizio di appello e, in sua riforma, di ordinare la reiscrizione a registro di commercio della menzionata società e di nominare un perito "ai fini dell'accertamento del ramo aziendale". Chiede pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
5.  
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto. 
In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Narrando le diverse tappe della procedura di fallimento, con i relativi rimedi di diritto esperiti, e lamentando una cattiva gestione del fallimento da parte degli organi prepostivi, la ricorrente non spiega perché la motivazione della sentenza impugnata, che ha negato l'esistenza di un interesse degno di protezione a richiedere la reiscrizione, violerebbe il diritto. 
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso, insufficientemente motivato, si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). La domanda di assistenza giudiziaria è respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza della ricorrente. Viste le particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
Comunicazione alla ricorrente, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1. 
 
 
Losanna, 10 settembre 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti