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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_397/2011  
   
   
 
 
 
Sentenza del 10 ottobre 2011  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Karlen, Donzallaz, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo, 
ricorrente, 
 
contro  
 
S ezione della popolazione,  
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.  
 
Oggetto 
Decadenza rispettivamente revoca 
di un permesso di dimora CE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 18 marzo 2011 dal Tribunale amministrativo del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadino colombiano nato nel 1990, è giunto in Svizzera il 13 aprile 2006, per vivere con la madre, cittadina colombiana con permesso di dimora CE/AELS, e il patrigno, cittadino portoghese titolare di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS. Al suo arrivo, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS con scadenza indicata all'8 giugno 2011. 
Con sentenza dell'11 marzo 2010, la Corte delle assise criminali ha condannato A.________ a una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi e ad una multa di fr. 1'000.-- dopo averlo ritenuto colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope. 
 
B.   
Sulla base di questi fatti, il 31 maggio 2010 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino ha comunicato a A.________ la revoca del suo permesso di dimora, intimandogli di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione. Tale decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 26 ottobre 2010 e, in seguito, dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 18 marzo 2011. 
Da un lato, la Corte cantonale ha ritenuto che le condizioni per revocare il permesso fossero in concreto adempiute. Ancor prima, ha però rilevato che dati erano pure gli estremi per riconoscere che l'autorizzazione in discussione era oramai decaduta, perché A.________ aveva soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi: in un primo tempo, in Colombia (7 dicembre 2008-23 maggio 2009); quindi in Francia (a partire dal 24 maggio 2009), dove è stato arrestato di rientro da Bogotà e trattenuto fino alla sua estradizione in Svizzera (avvenuta il 19 novembre 2009). 
 
C.   
Il 13 maggio 2011, A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento delle sentenze del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e l'assistenza giudiziaria. 
 
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa hanno fatto rinvio anche la Sezione della popolazione e l'Ufficio federale della migrazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43). 
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Dato che la procedura verte sulla decadenza rispettivamente sulla revoca del permesso rilasciato al ricorrente quindi sulla domanda a sapere se i requisiti per riconoscergli un permesso di dimora in base all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) siano davvero venuti a mancare, tale eccezione non trova però applicazione alla fattispecie (sentenza 2C_60/2010 del 27 luglio 2010 consid. 2.2).  
 
1.2. Diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF) l'impugnativa è stata presentata in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF). Indipendentemente dal fatto che il permesso in discussione sia nel frattempo scaduto (precedente consid. A), dato è anche il necessario interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF) : un'autorizzazione di soggiorno CE/AELS ha infatti portata puramente dichiarativa; non perde cioè validità semplicemente con il passare del tempo, bensì solo quando le condizioni materiali per il suo riconoscimento non risultano più adempiute (DTF 136 II 329 consid. 2.2 pag 332 seg.; sentenza 2C_148/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 2). E proprio su tale aspetto verte l'impugnativa che ci occupa che - per quanto rivolta contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, come unico giudizio impugnabile in virtù dell'effetto devolutivo (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144) - risulta pertanto di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.3. In quanto formulata contro la sentenza del Consiglio di Stato e - oltre che come ricorso in materia di diritto pubblico - anche quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, essa è di conseguenza inammissibile (art. 113 LTF).  
 
2.  
 
2.1. In via generale, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nondimeno, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni ed i motivi su cui queste si fondano; la motivazione deve essere pertinente e riferita all'oggetto del litigio (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate e motivate con precisione (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). Nel caso sostenga una violazione del divieto d'arbitrio, egli deve in particolare spiegare in che misura la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397).  
 
2.2. Nella fattispecie, le critiche formulate rispettano solo in parte i requisiti esposti. Nella misura in cui sono stati disattesi - segnatamente nelle parti in cui il ricorrente si limita genericamente a considerare che le conclusioni tratte nel giudizio sarebbero arbitrarie, incostituzionali e lesive dell'art. 3 CEDU - il gravame è pertanto inammissibile per difetto di motivazione.  
 
2.3. Poiché posteriori alla sentenza impugnata (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.) o precedenti la stessa ma non accompagnati da una motivazione che ne giustifichi una produzione solo ora (art. 99 cpv. 1 LTF), inammissibili sono nel contempo anche i documenti prodotti con il ricorso.  
 
3.  
 
3.1. Come detto, prima ancora di esaminare i motivi di ordine pubblico addotti dalla Sezione della popolazione nella sua decisione di revoca, il Tribunale cantonale amministrativo si è chiesto se il permesso di dimora CE/AELS rilasciato al ricorrente non fosse già altrimenti decaduto. Ha quindi risposto affermativamente a tale domanda dopo aver constatato che - tra il 7 dicembre 2008 e il 19 novembre 2009 (precedente consid. B) - il ricorrente si era assentato dalla Svizzera per un periodo superiore ai sei mesi.  
 
3.2. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che non contesta di avere soggiornato all'estero per oltre sei mesi, ma ritiene comunque che il giudizio reso leda sia l'Accordo sulla libera circolazione delle persone che la legge federale sugli stranieri, tale conclusione merita conferma.  
 
3.2.1. Dopo avere esposto correttamente il quadro legale e concluso altrettanto correttamente che il caso debba di principio essere esaminato in base all'ALC (giudizio impugnato, consid. 3 e 4.1, cui si rinvia), la querelata sentenza rileva infatti che, secondo gli art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC, l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere un permesso è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (sentenza 2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.2; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, § 169).  
Non essendo in discussione la durata del soggiorno all'estero del ricorrente e risultando altrettanto chiaro che egli non vi si trovava per assolvere degli obblighi militari, il giudizio impugnato - che considera decaduto il permesso a suo tempo rilasciatogli - non lede pertanto l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. 
 
3.2.2. Al ricorrente non giova però neppure il richiamarsi ad una possibile violazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), applicabile nel caso fosse più favorevole di quanto previsto dall'ALC (art. 2 cpv. 2 in fine LStr). Per fattispecie come quella in esame - che non riguardano l'assenza all'estero dovuta all'assolvimento di obblighi militari -, l'art. 61 cpv. 2 LStr contiene infatti una disposizione del tutto analoga a quelle evocate e previste dall'ALC. Di principio, anche questa norma prescrive in effetti una decadenza automatica del permesso di soggiorno dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera, indipendentemente dalla causa della stessa (sentenza 2C_853/2010 del 22 marzo 2011 consid. 5.1).  
Nella misura in cui sia effettivamente applicabile alla fattispecie, il giudizio impugnato è pertanto conforme anche al diritto interno. 
 
4.  
Constatata la decadenza del permesso a suo tempo rilasciato al ricorrente, la verifica dell'esistenza degli estremi per procedere ad una sua revoca non risulta più necessaria (sentenza 2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 5.5). Nel caso egli ritenga di adempiere alle condizioni per soggiornare in Svizzera sulla base di un'altra autorizzazione, è evidentemente sua facoltà indirizzarsi alle autorità competenti per il suo rilascio. 
 
5.  
Per quanto precede, nella misura in cui risulta ammissibile, il gravame dev'essere respinto. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto esso doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente, viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
2.   
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
5.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 10 ottobre 2011 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli