Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
I 78/05
Sentenza del 10 novembre 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, ricorrente,
contro
T.________, Italia, opponente, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, Rebgasse 1, 4005 Basilea
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 7 dicembre 2004)
Fatti:
A.
Nell'ottobre 1991, T.________, frontaliere italiano nato nel 1959, di professione manovale, ha formulato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile a dolori alla schiena. Esperiti gli accertamenti del caso, l'amministrazione ha ritenuto adeguata una riformazione professionale quale aiuto meccanico. Al termine del periodo di formazione durato dal 1993 al 1997, l'assicurato ha trovato un posto di lavoro nella nuova professione a decorrere dall'agosto 1997.
Dopo alcuni anni, T.________ ha cominciato ad accusare problemi allergici alle mani imputabili ai prodotti utilizzati sul lavoro. Nel settembre 2001 ha per tale motivo cessato la sua attività. Nel dicembre dello stesso anno la ditta datrice di lavoro lo ha licenziato per la fine di febbraio 2002.
In data 24 gennaio 2002, l'assicurato ha presentato una nuova domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI, postulando ulteriori provvedimenti di ordine professionale nonché il riconoscimento di una rendita. Esperite le indagini mediche e professionali, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, mediante decisione del 10 luglio 2003, ha respinto la richiesta per carenza d'incapacità di guadagno di grado pensionabile.
Rilevando come la domanda di prestazioni fosse volta essenzialmente ad ottenere l'aiuto per una nuova riformazione professionale, e non già all'assegnazione di una rendita, l'assicurato si è opposto alla decisione. Il 21 luglio 2004, l'Ufficio AI ha respinto l'opposizione per il motivo che l'interessato non adempiva i presupposti né per il diritto a una seconda riformazione professionale né per l'erogazione di una rendita.
B.
Con giudizio del 7 dicembre 2004, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha accolto il gravame di T.________ avverso il provvedimento amministrativo su opposizione e gli ha riconosciuto il diritto alle misure professionali richieste.
C.
L'Ufficio AI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio commissionale e il ripristino della decisione su opposizione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
T.________, assistito dal Patronato INCA propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG , il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1.
2.
L'implicito rifiuto della Commissione di ricorso di assegnare una rendita di invalidità non è stato contestato dalle parti. Oggetto del contendere è quindi unicamente il diritto dell'assicurato a provvedimenti d'integrazione professionale. Mentre l'amministrazione ricorrente ha negato all'interessato il riconoscimento di simili misure, l'autorità giudiziaria commissionale gliele ha invece concesse.
3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, i giudici di prime cure hanno correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia. Giova tuttavia in questa sede ribadire che, secondo giurisprudenza, l'assicurato ha diritto a provvedimenti d'integrazione professionale completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se solo con tali provvedimenti completivi possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività (STFA 1967 pag. 108; VSI 2000 pag. 31 seg. consid. 2 e 3b; RCC 1978 pag. 527; v. inoltre sentenza 2 novembre 2004 in re S., I 459/03, consid. 4.4.1).
4.
Nell'evenienza concreta, dal rapporto 10 giugno 2003 della consulente in integrazione professionale dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, allestito a seguito di incontri e colloqui con l'assicurato, emerge come la precedente riqualifica nel mestiere di aiuto meccanico abbia posto in evidenza i limiti scolastici dell'interessato. La consulente ha poi rilevato l'impossibilità di una ulteriore riformazione nel ramo impiegatizio, con tirocinio di tipo federale in un settore adeguato alle limitazioni fisiche dell'interessato. Sempre secondo la consulente dell'amministrazione, neppure una formazione empirica nello stesso settore avrebbe permesso di migliorare la capacità di guadagno dell'assicurato. Considerata inoltre l'attitudine soggettiva di quest'ultimo, che, a suo dire, non se la sentiva di riprendere un percorso formativo di base che richiedesse insegnamenti scolastici e che solo con grande fatica e con molto impegno personale sarebbe riuscito nella formazione quale aiuto meccanico, la consulente ha concluso per l'inopportunità di una nuova riformazione professionale, come richiesta dall'interessato. La deduzione tratta dai primi giudici, secondo cui l'assicurato presenterebbe un'attitudine favorevole al reinserimento professionale, non può pertanto essere condivisa.
Fermi questi presupposti, alla luce della giurisprudenza suesposta, a ragione l'amministrazione, fondandosi sul citato rapporto, ha a priori escluso, mediante decisione su opposizione del 21 luglio 2004, un eventuale successo integrativo dell'assicurato. In simili condizioni, il ricorso di diritto amministrativo merita tutela.
5.
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio commissionale impugnato del 7 dicembre 2004 essendo annullato.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 10 novembre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: