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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_16/2022  
 
 
Sentenza del 10 novembre 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliera Berger Götz. 
 
Partecipanti al procedimento 
Associazione A.________, 
patrocinata dall'avv. Simone Beraldi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (indennità per lavoro ridotto; COVID-19), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 novembre 2021 (38.2021.38). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
L'Associazione A.________ (di seguito: Associazione) è un'associazione ai sensi del Codice civile (art. 60 CC segg.). Essa ha per scopo il raggruppamento in un'unica struttura dei migliori calciatori della regione di competenza della Federazione Ticinese di Calcio (FTC) per partecipare alle varie competizioni nazionali Under 15, Under 16 e Under 18. Dal mese di luglio 2020 l'Associazione ha in gestione anche la squadra Under 21. Essa costituisce pertanto il settore giovanile d'élite delle squadre più importanti del Cantone e offre ai giovani giocatori un percorso formativo professionale, a delle condizioni e in un ambiente ideali che possano favorire contemporaneamente una formazione scolastica e sportiva. Dalla stagione 2019/20 l'Associazione si occupa pure di organizzare e di gestire, in accordo con la FTC e con l'Associazione Svizzera di Football (ASF), le squadre delle regioni Locarnese e Mendrisiotto. I mezzi finanziari sono garantiti principalmente dall'Associazione Svizzera di Calcio (ASF) e dai tre Club costitutivi e firmatari della convenzione che disciplina l'Associazione A.________ (l'Associazione Calcio B.________ [B.________], il Football Club C.________ [C.________] e il Football Club D.________ [D.________]); un'altra parte importante di finanziamento viene invece assicurata tramite la ricerca di sponsorizzazioni pubbliche e private. 
 
Il 12 marzo 2020 l'Associazione ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto al 100% dal 10 marzo 2020 per tutta l'azienda, segnatamente per 34 dipendenti, di cui 17 con contratto di lavoro di durata indeterminata e 17 con contratto di impiego di durata determinata, indicando quale motivo la pandemia di coronavirus che impediva il regolare svolgimento delle attività. La Sezione del lavoro del Cantone Ticino il 24 marzo 2020 ha sollevato parziale opposizione, nel senso che il diritto all'indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per il periodo dal 15 marzo al 10 giugno 2020. Il 4 maggio 2020 l'amministrazione ha emesso una nuova decisione che ha annullato e sostituito la precedente, estendendo il diritto all'indennità per lavoro ridotto dal 12 marzo all'11 settembre 2020. Il 18 dicembre 2020 l'amministrazione ha reso un'ulteriore decisione con la quale ha riconsiderato la propria decisione di concessione delle indennità per lavoro ridotto, sollevando opposizione al versamento delle stesse per il lasso di tempo dal 12 marzo al 31 agosto 2020. Il 29 gennaio 2021 l'Associazione ha presentato opposizione contro la decisione del 18 dicembre 2020. Con decisione su opposizione del 29 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente pronuncia, evidenziando che la decisione iniziale di concessione delle indennità per lavoro ridotto era manifestamente errata, in quanto innanzitutto i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia se, da una parte, avevano causato una riduzione delle entrate, dall'altra, avevano comportato delle minori uscite, ovvero dei risparmi. L'amministrazione ha sottolineato che una simile distorsione era proprio dovuta al fatto che l'Associazione non svolgeva alcuna attività commerciale e che le sue entrate erano garantite a prescindere dal volume del lavoro svolto dai dipendenti annunciati in lavoro ridotto. Inoltre è stato evidenziato che per i dipendenti non vi era stato un rischio immediato di licenziamento. 
 
B.  
Con sentenza del 22 novembre 2021, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'Associazione in quanto ricevibile. 
 
C.  
L'Associazione presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale del 22 novembre 2021. Con lettera del 19 gennaio 2022 essa chiede di voler assumere agli atti la lettera dell'ASF del 14 gennaio 2022 con cui è stato comunicato all'Associazione di essere l'unica associazione di calcio giovanile d'élite in Svizzera a non ricevere le indennità per il lavoro ridotto nel 2020. 
 
La Sezione del lavoro postula la reiezione del ricorso, mentre il Tribunale cantonale e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) rinunciano a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Prove che sono emerse soltanto nel momento in cui dinanzi all'autorità precedente non era più possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova, in concreto successivamente all'emanazione della sentenza cantonale del 22 novembre 2021, sono inammissibili dinanzi al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 143 V 19 consid. 1.2; 140 V 543 consid. 3.2.2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2). La lettera dell'ASF, del 14 gennaio 2022, successiva all'emanazione della sentenza cantonale non può essere pertanto considerata. 
 
3.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza cantonale, che ha negato il diritto della ricorrente a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti per il periodo dal 12 marzo al 31 agosto 2020, sia lesiva del diritto federale. 
 
4.  
Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti di una riconsiderazione di una decisione formalmente passata in giudicato (art. 53 cpv. 2 LPGA) e precisando correttamente che secondo l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto fra l'altro i lavoratori, la cui "perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro". La Corte cantonale ha illustrato la condizione della perdita di lavoro nel tenore dell'art. 32 LADI, richiamata la normativa d'urgenza emessa dal Consiglio federale durante la pandemia (Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus [Ordinanza COVID-19] del 28 febbraio 2020 [RU 2020 573]; Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus [Ordinanza 2 COVID-19], emessa il 16 marzo 2020 [RU 2020 773] con le successive modificazioni) e le relative direttive amministrative, innanzitutto la Prassi LADI ILR edita dalla SECO, le sue direttive "Disposizioni speciali a causa della pandemia" con diversi aggiornamenti, ritenendo che queste non sostituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per i giudici delle assicurazioni sociali. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
5.  
Il Tribunale cantonale ha accertato, che in relazione al periodo del 12 marzo al 31 agosto 2020 non era dato il requisito della perdita di lavoro computabile. In effetti in questo caso sarebbe decisiva l'inesistenza, per i propri dipendenti, di un effettivo e immediato rischio di licenziamento (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI). Il Tribunale cantonale ha ritenuto che non solo i dipendenti non erano esposti al rischio concreto e immediato di licenziamento, ma nemmeno l'esistenza stessa dell'Associazione era stata minacciata, considerato, da un lato, l'interesse dei club costitutivi (C.________, D.________, B.________) ad assicurarne, ai fini segnatamente del mantenimento delle loro licenze, la continuazione dell'attività. I club professionistici avrebbero l'obbligo di avere un settore giovanile per ottenere la licenza che consenta loro di partecipare ai campionati di Super League e competizioni UEFA, di Super League e di Challenge League, e di svolgere dunque regolarmente la propria attività. D'altra parte, il finanziamento della ricorrente sarebbe garantito principalmente dall'ASF, dai tre Club costitutivi, dalle sponsorizzazioni pubbliche e private. D'altronde lo scopo dell'indennità per lavoro ridotto non sarebbe quello di garantire l'esistenza dell'esercizio o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti. Di conseguenza il Tribunale cantonale ha confermato la decisione su opposizione del 29 aprile 2021. 
 
6.  
 
6.1. La ricorrente censura una violazione del diritto federale (art. 31 e 32 LADI) e del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.).  
 
6.1.1. Innanzitutto la ricorrente reclama l'applicazione per analogia della giurisprudenza relativa ai datori di lavoro di diritto pubblico, che sarebbe estremamente carente dal profilo della motivazione, tanto da rendere la decisione impugnata lesiva del suo diritto di essere sentito, dal profilo dell'ottenimento di una decisione motivata da parte dell'autorità. Essa censura al Tribunale inferiore di non avere motivato le ragioni per cui l'Associazione andrebbe trattata alla stregua di un datore di lavoro di diritto pubblico come la complessità e l'importanza del caso avrebbero richiesto. Nella decisione impugnata non verrebbero indicati i motivi per cui l'Associazione dovrebbe essere ritenuta analoga a un datore di lavoro di diritto pubblico sotto il profilo del diritto alle indennità per il lavoro ridotto. Tale aspetto sarebbe poi aggravato dal fatto che il Tribunale cantonale sembrerebbe essersi ispirato alle direttive della SECO, le quali non sarebbero di principio vincolanti per i tribunali. Secondariamente, l'Associazione non sarebbe paragonabile a un datore di lavoro di diritto pubblico in ragione delle grandi differenze in materia di garanzia delle entrate e, di conseguenza, di salvaguardia dei posti di lavoro. Di conseguenza, nella misura in cui l'Associazione sarebbe stata assimilata a un datore di lavoro di diritto pubblico senza valide motivazioni e a torto, il Tribunale cantonale non si sarebbe limitato ad applicare i disposti degli art. 31 e 32 LADI, senza includere dunque le condizioni cumulative previste per i datori di lavoro di diritto pubblico, la decisione qui impugnata sarebbe lesiva del diritto federale.  
 
6.1.2. Tali censure sono infondate. Il Tribunale cantonale si riferisce alla giurisprudenza DTF 121 V 363 che si è sviluppata per determinare se il personale dei servizi pubblici soddisfi i presupposti per il diritto alle indennità per lavoro ridotto (DTF 121 V 363 consid. 3). La ricorrente tralascia che questa giurisprudenza non ha introdotto una condizione supplementare per il servizio pubblico rispetto all'ente privato. I presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine dal personale colpito da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto dall'impresa interessata (fallimento, chiusura) - precisati al DTF 121 V 362 in relazione ai servizi pubblici - devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l'indennità per lavoro ridotto. La decisione del Tribunale cantonale si è dunque fondata giustamente su questa giurisprudenza per risolvere la controversia (SVR 2022 ALV 22 pag. 73, 8C_558/2021 consid. 5). Così facendo, contrariamente al parere della ricorrente, la sentenza del Tribunale cantonale non si è basata sulla direttiva n. 2020/15 del 30 ottobre 2020 (punto 2.6) ne sulla direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 (sempre al punto 2.6). Pertanto, le questioni sollevate dalla ricorrente in riferimento a queste direttive possono essere lasciate aperte.  
 
6.1.3. La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in maniera effettiva. L'autorità amministrativa deve pertanto menzionare, per lo meno brevemente, i motivi che l'hanno condotta ad adottare un determinato provvedimento, in modo tale che l'interessato possa rendersi conto della portata della decisione e impugnarla con cognizione di causa. Essa non ha l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito è leso soltanto se l'autorità omette di pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in considerazione fatti e argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
Nella fattispecie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, al Tribunale cantonale non possono essere rimproverate violazioni del diritto di essere sentito, visto che i presupposti legali per ricevere l'indennità per lavoro ridotto devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o privato (cfr. consid. 6.1.2 precedente). Di conseguenza, il fatto che il Tribunale cantonale abbia assimilato l'Associazione a un datore di lavoro di diritto pubblico non era essenziale per la decisione. 
 
6.2. La ricorrente invoca inoltre una violazione del principio di legalità in relazione con il principio di uguaglianza giuridica (art. 5 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 Cost.). L'insorgente sottolinea che la sua assimilazione a un datore di lavoro di diritto pubblico sarebbe sprovvista di base legale. Il Tribunale cantonale avrebbe infatti operato tale analogia basandosi sulle direttive della SECO, le quali non costituirebbero una valida base legale e non sarebbero vincolanti per il giudice. Una simile assimilazione necessiterebbe di una valida base legale, adottata dal legislatore a seguito del normale iter legislativo, il che non sarebbe avvenuto nel caso specifico. Ciò avrebbe una portata determinante per l'Associazione.  
 
6.2.1. Come esposto, i presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine dal personale colpito da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto dall'impresa interessata - dettagliata nella DTF 121 V 362 in relazione ai servizi pubblici - devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l'indennità per lavoro ridotto (cfr. consid. 6.1.2). Il Tribunale cantonale si è riferito giustamente al Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19) del 12 agosto 2020, sottolineando che lo scopo delle indennità per lavoro ridotto non è quello di garantire la sopravvivenza dell'esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro (FF 2020 5797 n. 2.3.8 pag. 5818; cfr. DTF 147 V 359 consid. 4.6.3). Nella fattispecie i presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine dal personale colpito da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto dall'Associazione, avendo esteso la propria attività e aumentato il numero dei propri dipendenti durante la pandemia, non sono soddisfatti. Dato che l'assimilazione della ricorrente a un datore di lavoro di diritto pubblico nella sentenza del Tribunale cantonale non è decisiva, non si può ravvisare una qualsiasi violazione del principio di legalità o del diritto federale. Le censure della ricorrente sono quindi destinate all'insuccesso.  
 
6.2.2. Davanti al Tribunale cantonale la ricorrente ha evidenziato che l'Associazione fornisce, a favore dei propri soci, la formazione di giovani talenti permettendo ai club professionisti di soddisfare i requisiti per l'ottenimento delle licenze. Esso ha evidenziato che all'interno della regione sono possibili varie modalità giuridiche per gestire il partenariato con i club professionisti. Principalmente una società potrebbe gestire il partenariato nell'ambito della propria struttura giuridica e prendere accordi con altre società, oppure - come nel caso della ricorrente - potrebbe essere costituita un'associazione giuridicamente indipendente, i cui soci attivi sarebbero le società calcistiche. Quindi l'Associazione stessa indica di aver optato per un modello di gestione del calcio giovanile diverso da quello degli altri cantoni. Essa non dispone di giocatori professionisti e, in effetti, i dipendenti per i quali sono state richieste le indennità per lavoro ridotto sono figure professionali (allenatori, fisioterapisti, ecc.) distinte dai giocatori. La ricorrente in questa istanza non precisa, per quali dipendenti le altre associazioni "analoghe alla ricorrente" (ma di solito con giocatori professionisti e altri, come spiegato dall'Associazione) hanno ottenuto le indennità per il lavoro ridotto tramite decisioni degli Uffici dell'Assicurazione contro la disoccupazione di altri Cantoni. Il Tribunale cantonale ha già tuttavia evidenziato che c'erano circostanze speciali per i giocatori professionisti che, durante il periodo per il quale non si potevano giocare partite, erano stati colpiti da una perdita lavorativa pari al 100 %.  
In tale prospettiva neanche il riferimento all'uguaglianza giuridica ha miglior sorte. Il principio della parità di trattamento è disatteso soltanto quando, tra casi simili, vi sono distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone a un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 143 I 1 consid. 3.3). Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata inuguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad un aspetto sostanziale (DTF 142 V 316 consid. 6.1.1; 141 I 235 consid. 7.1 e 141 I 153 consid. 5.1, con riferimenti). Nella presente fattispecie non è conosciuto e non viene precisato dalla ricorrente, se la sua situazione sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. In ogni modo, come ritenuto nella sentenza del Tribunale cantonale, non risulta che in Svizzera sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge. 
 
7.  
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 10 novembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
La Cancelliera: Berger Götz