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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1128/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 10 dicembre 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Mathys, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dall'avv. Marco Broggini, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
2. B.________, 
patrocinata dall'avv. Luca Marcellini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono (LF contro la concorrenza sleale, violazione del segreto di fabbrica o commerciale e soppressioni di documenti); legittimazione ricorsuale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 13 ottobre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza del 13 ottobre 2014, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile, per carenza di un'adeguata motivazione, il reclamo presentato da A.________SA contro il decreto di abbandono del procedimento nei confronti di ignoti e di B.________, per titolo di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241), violazione del segreto di fabbrica o commerciale e soppressioni di documento, emanato il 12 dicembre 2013 dal Procuratore pubblico. A titolo abbondanziale la CRP l'ha comunque esaminato nel merito, ritenendolo infondato. 
 
A.________SA impugna questo giudizio con ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e il rinvio degli atti alla CRP per nuovo giudizio. 
 
2.   
Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, è legittimato a proporre un ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5), ovvero pretese basate sul diritto civile (DTF 138 IV 86 consid. 3 pag. 87). Spetta di principio alla parte ricorrente dimostrare, conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'adempimento delle condizioni poste alla legittimazione ricorsuale (DTF 138 IV 86 consid. 3). 
 
Nel giustificare la legittimazione ricorsuale, l'insorgente si limita ad affermare che la decisione impugnata può influire sulle sue pretese civili. Non illustra minimamente quali pretese intenderebbe far valere, non fornisce indicazioni di sorta sulla natura e sull'entità di un eventuale danno cagionato dai reati oggetto di abbandono del procedimento. Trattandosi di infrazione alla LCSl, violazione del segreto di fabbrica o commerciale e soppressioni di documento, un eventuale danno non è deducibile direttamente e senza ambiguità: alla ricorrente incombeva dunque indicare, per ogni reato prospettato, in cosa consistesse il suo danno (v. sentenza 6B_914/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 1.2). In mancanza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili che intenderebbe far valere, all'insorgente non può essere riconosciuta la legittimazione per contestare nel merito la sentenza della CRP. Le sue censure di violazione del diritto di essere sentito e di arbitrio, afferenti la mancata assunzione delle prove richieste in sede cantonale, sono dunque inammissibili, perché indissociabili dal merito della vertenza. 
 
3.   
Secondo la giurisprudenza, l'accusatore privato, che non è legittimato a ricorrere nel merito, può censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9). In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura. 
 
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 385 CPP, nonché un formalismo eccessivo in relazione alla pronuncia di irricevibilità del suo reclamo. Benché si avvalga effettivamente di garanzie procedurali, anche su questi aspetti l'impugnativa risulta inammissibile. Infatti, nonostante la constatazione dell'assenza di un'adeguata motivazione ai sensi dell'art. 385 CPP, la CRP ha esaminato nel merito il reclamo. In simili circostanze non si scorge, e nemmeno l'insorgente spiega, in che misura possa ancora sussistere un eventuale diniego di giustizia. 
 
4.   
Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 dicembre 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy