Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
K 53/03
Sentenza dell'11 gennaio 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Frésard e Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere
Parti
Visana Assicurazioni SA, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, ricorrente,
contro
M.________, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio dell'8 aprile 2003)
Fatti:
A.
M.________, assicurato contro le malattie presso la Cassa malati Visana, nel corso degli anni ha accumulato arretrati nel pagamento dei premi dell'assicurazione malattia (anni 1996, 1997 [da febbraio a dicembre], 1998 e 1999) e delle partecipazioni ai costi (già a partire dal 1992). Mediante precetto esecutivo no. ... del 5 maggio 2000, fatto emettere dall'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di B.________, la Cassa ha chiesto il pagamento di complessivi fr. 12'292.95, oltre a fr. 440.- per spese amministrative e di richiamo.
A seguito dell'opposizione dell'interessato, la Visana ha confermato con decisione del 5 giugno 2000 la sua pretesa creditoria e rigettato l'opposizione al precetto esecutivo.
Con atto 4 luglio 2000 l'assicurato si è opposto alla decisione di Visana che con decisione su opposizione 3 luglio 2002 ha confermato il pregresso pronunciato.
B.
L'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contestando, oltre all'entità delle spese amministrative addebitategli, considerate sproporzionate, la correttezza dell'importo richiesto, ritenuto errato in quanto non considerava il "bonus" del 20-30%, desumibile dal materiale informativo della Cassa, che sarebbe stato promesso agli assicurati che non avevano beneficiato di prestazioni.
Con giudizio 8 aprile 2003 la Corte Cantonale ha parzialmente accolto il ricorso e ha condannato l'assicurato al pagamento di fr. 11'709.40 per premi dal 1996 al 1999 e per partecipazioni, oltre alle spese esecutive. Contestualmente ha rigettato l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. ... dell'UEF di B._______ limitatamente a questo importo. A motivazione della loro pronuncia, i primi giudici hanno ritenuto che la partecipazione alle spese di M.________ per gli anni dal 1992 al 1998 andava stabilita in fr. 666.20, anziché in fr. 744.15 come aveva conteggiato l'assicuratore malattia. A tale importo andavano quindi aggiunti i premi assicurativi per l'anno 1996 di fr. 2'031.60 (fr. 169.30 x 12), per il 1997 di fr. 2'528.40 (fr. 210.70 x 12), per il 1998 di fr. 2'947.20 (fr. 245.60 x 12) e per il 1999 di fr. 3'096.- (fr. 258.- x 12) per complessivi fr. 10'603.20. Quanto alle spese amministrative e di sollecito di fr. 440.-, i giudici cantonali le hanno riconosciute perché conformi alla giurisprudenza in materia.
C.
La Visana interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale nella misura in cui esso non ha riconosciuto i premi per le assicurazioni complementari e per l'assicurazione di indennità giornaliera secondo la LAMal per l'anno 1996. Osserva che il premio assicurativo per quest'anno ammonterebbe a fr. 2'977.20 (fr. 169.30 [premio mensile dell'assicurazione base] + fr. 4.40 [premio mensile per l'assicurazione di indennità giornaliera secondo la LAMal] + 74.40 [premio mensile per le assicurazioni complementari] x 12 mesi) e non a fr. 2'031.60 (fr. 169.30 x 12) come invece ritenuto dai primi giudici. Per il resto, la Cassa condivide le altre poste del calcolo. Essa chiede pertanto di condannare l'assicurato al versamento di fr. 12'655.-, oltre alle spese esecutive. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
M.________ e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni (dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica), hanno rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2; cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2), nel caso di specie il 3 luglio 2002.
2.
2.1 Nel caso di specie si tratta innanzitutto di verificare la competenza ratione materiae del giudice delle assicurazioni sociali a statuire anche in merito alle assicurazioni complementari scadute nel 1996.
2.2 Il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore la legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) in sostituzione della LAMI del 13 giugno 1911. Vigente quest'ultima legge, il contenzioso in materia di assicurazioni complementari ex art. 3 cpv. 5 LAMI era di competenza del giudice delle assicurazioni sociali, secondo la procedura stabilita dagli art. 30 segg. LAMI (DTF 108 V 42, 105 V 296 consid. 1b).
Con l'entrata in vigore della LAMal, le assicurazioni complementari stipulate con le casse malati - essendo di natura civile in conformità dell'art. 12 cpv. 3 LAMal - sono ora disciplinate dalla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Ne consegue che il giudice delle assicurazioni sociali non è più competente per le liti, di natura privata, che potrebbero sorgere in questo ambito tra gli assicuratori malattia e gli assicurati (DTF 124 V 135 consid. 3 e riferimenti ivi citati).
2.3 Va qui ricordato che il Cantone Ticino - in attuazione dell'art. 47 cpv. 2 della Legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privata (RS 961.01), secondo cui per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie giusta la LAMal sull'assicurazione malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove - ha emanato la legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal, in: RL 6.4.6.1), entrata in vigore con effetto rettroattivo al 1° gennaio 1996. L'art. 75 cpv. 1 di detta legge (LCAMal) stabilisce che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Per il suo secondo capoverso è applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Questa soluzione consistente, in sostanza, nel delegare alla stessa giurisdizione cantonale i due tipi di disputa, rispecchia la volontà espressa dal legislatore in occasione degli ultimi dibattiti parlamentari in merito alla LAMal (cfr. Spira, Le contentieux en matière d'assurance-maladie selon le nouveau droit, in RJJ 1996, pag. 200; DTF 126 V 23 consid. 1a non pubblicato).
2.4 Giusta la disposizione transitoria di cui all'art. 102 cpv. 2 LAMal, le casse malati dovevano adeguare al nuovo diritto le disposizioni relative alle prestazioni complementari entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della LAMal (prima frase), ossia entro il 1° gennaio 1997, ritenuto che i diritti e gli obblighi degli assicurati erano retti dal previgente diritto sino all'effettuazione dell'adeguamento (seconda frase). Pertanto, durante questo periodo transitorio, le liti concernenti l'applicazione del vecchio diritto in materia di assicurazioni complementari continuavano ad essere di competenza del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 124 V 134).
2.5 Ora, come è già stato accertato da questa Corte in altra vicenda giudiziaria concernente la qui ricorrente, Visana ha proceduto ad adattare le proprie disposizioni in merito alle assicurazioni complementari a partire dal 1° gennaio 1997 in conformità alla citata disposizione transitoria della LAMal (cfr. DTF 126 V 23 consid. 1b). A comprova di questo fatto, l'assicuratore malattia ha ribadito, sia in sede di risposta cantonale che in sede di ricorso di diritto amministrativo, che "con effetto dal 1° gennaio 1997 le stesse sono state trasformate in assicurazioni complementari secondo LCA".
2.6 Ne consegue che la controversia relativa al premio assicurativo 1996 rientra nella competenza del giudice delle assicurazioni sociali non solo per quanto riferito al premio base, ma anche con riferimento alla copertura complementare. Stesso discorso vale per il contenzioso relativo al premio per l'assicurazione di indennità giornaliera secondo la LAMal.
3.
Dalla documentazione all'inserto risulta che effettivamente durante il 1996 M.________ beneficiava presso la Visana anche di una copertura per assicurazioni complementari. Di conseguenza, il relativo premio dev'essere riconosciuto alla Cassa ricorrente. L'importo desumibile dagli estratti agli atti è di fr. 74.40 mensili. A ciò si aggiungono i premi per l'assicurazione di indennità giornaliera secondo la LAMal (cat. D00) di fr. 4.40 mensili. Risultano pertanto dovuti per l'anno 1996 fr. 945.60 (78.80 x 12) supplementari, così come richiesto da Visana.
3.1 Ne consegue che il ricorso di Visana è accolto. M.________ dovrà pertanto versare alla ricorrente l'importo complessivo di fr. 12'655.- (fr. 11'709.40 + fr. 945.60). Limitatamente a siffatto importo deve essere rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo in rassegna.
4.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dell'assicurato (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale impugnato dell'8 aprile 2003 e la decisione su opposizione querelata del 3 luglio 2002 sono modificati nel senso che M.________ è condannato a versare alla Visana l'importo di fr. 12'655.-. Di conseguenza l'opposizione al precetto esecutivo n. ... dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di B.________ è rigettata in via definitiva limitatamente a tale importo.
2.
Le spese processuali, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico di M.________.
3.
L'anticipo spese di fr. 500.- prestato dalla Cassa malati ricorrente viene retrocesso.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 11 gennaio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
p. Il Giudice presidente la IIa Camera: Il Cancelliere: