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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.771/2005 /biz 
 
Sentenza dell'11 gennaio 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Simonetta Scolari, 
 
contro 
 
Municipio di Carona, 6914 Carona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione generale del piano regolatore del Comune 
di Carona, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 13 ottobre 2005 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________ è proprietario nel Comune di Carona, in località Ravez, del fondo part. n. 514. La particella, di complessivi 1'577 m2, è inedificata ed è censita quale prato e coltivo. 
L'11 novembre 2002 il Consiglio comunale di Carona ha adottato il progetto di revisione generale del piano regolatore che prevedeva tra l'altro l'attribuzione del fondo part. n. 514 alla zona agricola. 
B. 
Con risoluzione del 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato il piano regolatore, respingendo nel contempo un ricorso del proprietario che chiedeva l'inserimento del fondo nella zona edificabile facendo coincidere il limite della stessa con la strada di servizio sottostante (via Nav). 
C. 
A.________ ha impugnato la risoluzione governativa dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), che, dopo avere congiunto il ricorso con altri gravami presentati da proprietari di fondi vicini, ha respinto l'impugnativa con sentenza del 13 ottobre 2005. La Corte cantonale ha ritenuto dubbio che il comprensorio fosse già largamente edificato, rilevando nondimeno ch'esso non rispondeva comunque a una prevedibile necessità di terreni edificabili urbanizzati entro quindici anni. Ha quindi considerato sostanzialmente corretta l'attribuzione del fondo alla zona agricola, in particolare per motivi di ordine paesaggistico e volti ad evitare la formazione di aree edificabili troppo vaste. 
D. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale la sentenza del TPT, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti in sede cantonale, affinché il fondo sia attribuito alla zona edificabile. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito, della garanzia della proprietà e del divieto dell'arbitrio. 
E. 
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato chiede di respingere il ricorso, mentre il Municipio di Carona ribadisce le sue osservazioni addotte in sede governativa. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG. 
1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione finale resa da un'autorità di ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico, con cui viene fatta valere la pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, è di massima ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 OG, come pure in virtù dell'art. 34 cpv. 3 LPT
1.3 In quanto proprietario del fondo part. n. 514 di Carona, A.________ è senz'altro legittimato secondo l'art. 88 OG a impugnare la sentenza del TPT che concerne direttamente il regime pianificatorio della sua particella (DTF 129 I 337 consid. 1.3). 
1.4 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 132 I 68 consid. 1.5, 129 I 173 consid. 1.5). Nella misura in cui il ricorrente chiede più dell'annullamento della decisione impugnata, segnatamente di rinviare gli atti affinché la particella sia attribuita alla zona edificabile, il gravame è inammissibile. 
2. 
2.1 Il ricorrente rimprovera innanzitutto alla Corte cantonale una violazione del diritto di essere sentito per non avere motivato la propria decisione in modo sufficientemente preciso e puntuale, adducendo soltanto considerazioni generali e omettendo di considerare le obiezioni sollevate, nonché la diversa situazione del suo fondo rispetto a quella delle proprietà vicine oggetto delle impugnative congiunte. 
2.2 Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma, ritenuto che il ricorrente non invoca alcuna disposizione del diritto cantonale che disciplina in primo luogo la portata di tale diritto (DTF 126 I 15 consid. 2a), non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine). 
2.3 La criticata decisione adempie chiaramente queste esigenze. I giudici cantonali hanno in effetti puntualmente spiegato per quali ragioni si giustificava di attribuire alla zona agricola il comparto (in cui è inserita la particella n. 514) tra le località di Ravez, Prada e Frei adiacente a via Nav. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la decisione impugnata si riferisce esplicitamente anche al suo fondo, dando altresì atto dell'ubicazione dello stesso a monte della strada di servizio. Non solo la particella del ricorrente, ma anche taluni altri fondi (n. 507 e 519) oggetto delle impugnative congiunte dal TPT, sono d'altra parte situati a monte di tale tracciato stradale. Il fatto che il giudizio impugnato confermi per tutte le cause congiunte l'attribuzione dei relativi fondi alla zona agricola, trattandoli quindi pianificatoriamente alla stessa stregua, è semmai una questione di merito e concerne in particolare un'eventuale disparità di trattamento. Sotto il profilo del diritto di essere sentito, è però qui decisivo che il TPT si è pronunciato sui punti rilevanti per il giudizio, consentendo al ricorrente di afferrarne la portata. 
3. 
3.1 Il ricorrente lamenta una violazione della garanzia della proprietà, sostenendo che il rifiuto di attribuire il fondo alla zona edificabile non rispetterebbe i principi pianificatori che imporrebbero di fissare il limite di tale zona in corrispondenza con via Nav. Rileva che la sua proprietà è delimitata dalla zona residenziale estensiva, da due particelle già edificate e dalla strada di servizio; presenterebbe inoltre una superficie ridotta e in pendio che la renderebbe inadatta alla destinazione agricola. 
3.2 Con queste critiche il ricorrente non si confronta con le precise argomentazioni contenute nel giudizio impugnato, spiegando con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG perché e in quale misura esso violerebbe i suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3 e rispettivi rinvii). Accennando alla vicinanza del comparto residenziale e al fatto che due particelle confinanti, invero parimenti escluse dalla zona edificabile, sono già costruite, il ricorrente non dimostra che il suo fondo sarebbe inserito in un comprensorio già largamente edificato secondo l'art. 15 lett. a LPT (cfr., su questa nozione, DTF 132 II 218 consid. 4.1 e rinvii). Né si confronta con le considerazioni addotte dalla Corte cantonale sotto il profilo dell'art. 15 lett. b LPT riguardo alla contenibilità del piano regolatore e al dimensionamento già considerevole della zona edificabile, che l'hanno condotta a negare un'ulteriore estensione di tale zona. Contestando per il resto genericamente la destinazione agricola della particella, il ricorrente non considera che la mancata attribuzione del fondo alla zona edificabile è pure fondata sulla necessità di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (cfr. DTF 117 Ia 434 consid. 3e) e che riveste altresì una funzione di tutela paesaggistica, permettendo di salvaguardare una fascia di terreno libero di transizione tra il comparto residenziale estensivo e il bosco. 
3.3 D'altra parte, il Tribunale federale non è un'autorità superiore di pianificazione e si impone pertanto un certo riserbo in presenza di situazioni locali meglio conosciute e valutate dall'autorità cantonale, astenendosi dall'interferire in quesiti di spiccato apprezzamento, quali sono in genere l'istituzione o la delimitazione delle zone edificabili (DTF 129 I 337 consid. 4.1 e rinvii). Poiché occorre formare delle zone, è infatti necessario poterle delimitare, per cui, sotto il profilo del diritto costituzionale, è sufficiente che tale delimitazione non sia arbitraria, ma si fondi su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (DTF 117 Ia 434 consid. 3e, 115 Ia 384 consid. 5b). Ora, il fatto che anche la soluzione prospettata dal ricorrente di fissare in coincidenza con via Nav il limite della zona edificabile potrebbe eventualmente essere sostenibile, non basta di per sé a fare ritenere arbitraria o lesiva del principio della parità di trattamento la delimitazione concreta, fondata su giustificati motivi quali in particolare la necessità di evitare il sovradimensionamento di un piano regolatore già generoso e di conservare un'area di transizione libera tra la zona residenziale e il comparto boschivo. 
4. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Municipio di Carona, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 gennaio 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: