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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_4/2012 
 
Sentenza dell'11 gennaio 2012 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Clinica psichiatrica cantonale. 
 
Oggetto 
trattamento ambulatoriale coatto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2011 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con decisione 24 novembre 2011 la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP) ha parzialmente accolto un ricorso di A.________ contro il trattamento ambulatoriale coatto deciso dalla Clinica psichiatrica cantonale nel senso di sostituire - alla luce delle risultanze di una perizia - il medicamento xxx con il medicamento yyy; 
che con sentenza 12 dicembre 2011 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso di A.________ avverso la predetta decisione della CGASP; 
che a mente dei Giudici cantonali la provata relazione tra l'erogazione delle cure ed il netto miglioramento dello stato di salute di A.________ (sessantunenne affetta, oltre che da importanti patologie somatiche, da schizofrenia paranoide, che manifesta con sintomi quali deliri paranoidi, allucinazioni acustiche e stati di irritazione e di diffidenza, con esacerbazioni dovute alla mancata presa di coscienza della malattia) giustificano la misura terapeutica adottata, la quale è sorretta da una chiara base legale (art. 20 cpv. 2 della legge del Cantone Ticino del 2 febbraio 1999 sull'assistenza sociopsichiatrica [RL 6.3.2.1]); 
che secondo il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la necessità di un trattamento farmacologico controllato è evidente e inconfutabile, tenuto conto segnatamente del grave rischio di ricadute nonché del fatto che l'incolumità fisica di A.________ potrebbe essere messa in pericolo a seguito di comportamenti causati da un mancato monitoraggio della malattia psichica; 
che sempre a mente dei Giudici cantonali l'obbligo di doversi presentare dal medico ogni 28 giorni per la somministrazione del medicamento yyy (antipsicotico di seconda generazione con una migliore tollerabilità del medicamento xxx) non appare in concreto eccessivamente gravoso; 
che mediante ricorso in materia civile del 2 gennaio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione, non contenendo alcuna critica rivolta contro la sentenza impugnata; 
che infatti la ricorrente si limita a far valere di aver sentito che il medicamento yyy sarebbe stato interdetto, fondando in tal modo il suo ricorso su un inammissibile novum (art. 99 cpv. 1 LTF; a titolo abbondanziale va precisato che il farmaco yyy non è in ogni modo stato proibito, ma occorre tenere conto di controindicazioni com'è il caso per numerosi altri farmaci), e a narrare vicissitudini risalenti ai periodi durante i quali è stata ricoverata presso ospedali o istituti psichiatrici e sottoposta ad altri trattamenti farmacologici; 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che nella fattispecie si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 11 gennaio 2012 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini