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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_881/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 gennaio 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
opponente. 
 
Oggetto 
competenza (misure cautelari), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2016 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 6 aprile 2005 B.________ ha promosso innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud una procedura a tutela dell'unione coniugale nei confronti del marito A.________. Il 13 maggio 2005 ella ha poi introdotto un'azione di divorzio, fondata sull'art. 115 CC, che A.________ ha proposto di respingere, contestando la competenza del giudice adito e facendo valere la litispendenza dell'azione di separazione giudiziale da lui presentata il 15 aprile 2005 davanti al Tribunale di Como. Con ordinanza 10 aprile 2006 il Tribunale di Como ha sospeso la causa di separazione fino alla definizione della causa intentata in Svizzera dalla moglie. In data 7 settembre 2007, B.________ ha promosso una seconda azione di divorzio, fondata sull'art. 114 CC. Con decreto 28 luglio 2008 il Pretore ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal marito. 
Con decisione 11 luglio 2016 il Pretore ha poi parzialmente accolto la petizione 13 maggio 2005, nel senso che ha pronunciato il divorzio e ha omologato l'accordo completo sugli effetti del divorzio raggiunto tra le parti alle udienze del 18 marzo 2016 e 3 giugno 2016. Il Giudice di prime cure ha contestualmente respinto un'istanza presentata in data 18 marzo 2016 da A.________, mediante la quale egli ha contestato la competenza del giudice svizzero ad emanare provvedimenti cautelari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale e di divorzio fino al 28 luglio 2008. 
 
2.   
Mediante appello 12 settembre 2016 A.________ ha impugnato la decisione pretorile 11 luglio 2016 nella misura in cui ha respinto la sua istanza 18 marzo 2016. Con sentenza 7 ottobre 2016 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile tale rimedio. 
 
3.   
Avverso la sentenza cantonale A.________ si è aggravato al Tribunale federale con ricorso 16 novembre 2016, chiedendo in particolare di " dichiarare incompetente il Pretore di Mendrisio Sud per il periodo antecedente la sua dichiarazione di competenza 28 luglio 2008" e di revocare pertanto due decisioni supercautelari pretorili del 7 aprile 2005 e 8 novembre 2005, nonché di concedergli l'assistenza giudiziaria. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso rettifica tali accertamenti unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa.  
 
Dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). 
 
4.2. Il ricorrente sembra rimproverare ai Giudici cantonali di essere incorsi nell'arbitrio per non aver assunto, in sede di appello, la sentenza 13 dicembre 2007 del Tribunale penale di Como che lo proscioglieva dall'accusa di aver reso false attestazioni a pubblico ufficiale. La censura di accertamento manifestamente inesatto dei fatti è tuttavia inammissibile già per il fatto che non illustra per quale motivo questo mezzo di prova sarebbe determinante ai fini del giudizio.  
Inammissibile si rivela anche l'adduzione di tale prova dinanzi al Tribunale federale, poiché i presupposti dell'art. 99 cpv. 1 LTF non sono soddisfatti. 
 
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
Contro le decisioni in materia di misure cautelari, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). 
 
5.2. Il Tribunale d'appello ha considerato che il qui ricorrente non si fosse confrontato con la motivazione principale della decisione di prima istanza (secondo cui la questione della competenza del giudice svizzero ad emanare provvedimenti cautelari era già stata risolta nel decreto 28 luglio 2008 - valido, sin dall'introduzione dei procedimenti, per la protezione dell'unione coniugale e per i due divorzi - mediante il quale il Pretore aveva respinto l'eccezione di incompetenza formulata dal marito nella prima causa di divorzio) e nemmeno con la motivazione sussidiaria (secondo cui la competenza era comunque data). I Giudici cantonali hanno pertanto dichiarato l'appello irricevibile per insufficiente motivazione.  
Nel rimedio qui all'esame, confuso e di difficile lettura, il ricorrente si limita in sostanza a ribadire che al Giudice di prime cure non poteva essere riconosciuta la competenza in materia cautelare prima del 28 luglio 2008, ma non spiega, né tantomeno dimostra, che il Tribunale d'appello avrebbe dovuto ritenere il suo appello motivato a sufficienza. Omettendo di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di irricevibilità, l'impugnativa non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
6.   
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, il rimedio non avendo fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stata invitata a determinarsi sul ricorso e non è pertanto incorsa in spese della sede federale. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 gennaio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini